2.1.
I Provvedimenti Normativi Emanati
3. La zonizzazione acustica del comune di soliera (MO)
3.2.
L’applicazione della Direttiva Regionale
3.3.
Individuazione delle classi I, V e VI
3.4.
Individuazione delle classi II, III e IV
3.5.
Classificazione delle infrastrutture viarie.
4. La classificazione acustica del territorio.
La presente relazione è stata redatta dall’Ing. Conti Franca,
riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna come Tecnico Competente per
l’Acustica Ambientale (D.P.C.M. 31/3/98), ed iscritta all’elenco pubblicato
mediante delibera di Giunta 589/98 (BUR n.148 del 2/12/98; “Determinazione del
Direttore Generale Ambiente n.11394/98”).
La presente relazione documenta le
scelte e gli approfondimenti d’analisi che hanno guidato il processo di
aggiornamento della zonizzazione acustica comunale, in ragione delle modifiche
intervenute sul territorio (attuazione di piani, nuovi progetti, stesura di PSC
e POC in sostituzione del precedente PRG, ecc.), ma anche dell’evoluzione
normativa cui si è assistito negli ultimi anni (la precedente zonizzazione
acustica risale al 2002).
In particolare, ai fini del presente
aggiornamento cartografico e normativo, si è proceduto come di seguito
indicato:
-
mantenimento
delle assegnazioni iniziali di zonizzazione, per quanto concerne l’esistente;
-
aggiornamento
degli usi del suolo in ragione delle attuazioni di piani e progetti;
-
aggiornamento
delle assegnazioni di classe acustica, in ragione di una rilettura di alcuni
usi del suolo, con particolare riferimento alle aree destinate a verde
pubblico;
-
aggiornamento
delle assegnazioni relative al reticolo viario, in ragione di alcuni interventi
attuativi avvenuti in sito, oltre che dell’emanazione del DPR 142/04;
-
acquisizione
degli areali di espansione di PSC e relativa assegnazione di classe acustica di
progetto, coerentemente con gli usi indicati.
L’inquinamento da rumore negli
ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con
il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio
nazionale. Successivamente la legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95 ha
ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti
attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione.
La legge 447/95 affida ai comuni un
ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la
suddivisione del territorio in “ classi”, cui sono associati i valori limite
per l’esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione
preventiva d’ impatto acustico dei nuovi insediamenti.
E’ inoltre previsto in maniera
esplicita l’allineamento dei regolamenti e degli strumenti urbanistici ai
criteri di tutela dal rumore.
Pure se con un certo ritardo
rispetto ad altri paesi d’Europa, oggi anche in Italia si possono annoverare
interessanti esperienze nell’approccio al risanamento acustico maturate nelle
realtà locali che si sono dimostrate più sensibili.
Nel 1993 il Quinto Programma d’Azione
per l’Ambiente della Comunità Europea affrontava per la prima volta il problema
del rumore ambientale e stabiliva una serie di azioni da realizzare entro il
2000 al fine di limitare l’esposizione al rumore dei cittadini dell’Unione.
Queste azioni sono rimaste in gran parte incompiute tanto da richiedere una
revisione del quinto programma e la definizione di una politica comunitaria
mirata alla riduzione dell’inquinamento da rumore al fine di perseguire gli
obiettivi fissati.
In data 4 novembre 1996 è stato
pubblicato il Libro Verde della Commissione Europea “Politiche
future in materia di inquinamento acustico” che rappresenta un primo
passo verso un programma di riduzione dell’inquinamento acustico, a seguito
della revisione del Quinto Programma d’Azione per l’Ambiente (COM(95)647).
Un’indagine sull’ambiente del 1995,
riportata nel Libro verde sopra citato, definisce il rumore come la quinta
fonte di preoccupazione per l’ambiente locale dopo il traffico, l’inquinamento
atmosferico, la salvaguardia del paesaggio, la gestione dei rifiuti, ma l’unica
per la quale vi è stato un aumento di proteste da parte del pubblico dal 1992.
Altri studi stimano che il 20% circa
della popolazione dell’Unione (80 milioni di persone circa) è esposta a rumori
diurni continuati in ambiente esterno, dovuti principalmente al traffico, che
superano il livello di 65 dB(A), considerato come un limite di tollerabilità
per gli individui ; mentre altri 170 milioni (oltre il 40%) sono esposti a
livelli di rumore compresi tra 55 e 65 dB(A), considerato quale valore di
attenzione per cui si possono manifestare seri disturbi nel periodo diurno.
L’inquinamento acustico è stato
inizialmente trascurato in ambito comunitario in quanto giudicato meno
importante di altre problematiche ambientali quali l’inquinamento atmosferico,
l’inquinamento delle acque, la gestione dei rifiuti; inoltre, è stato sempre
considerato un problema di natura prettamente locale, nei confronti del quale
c’è una diversa sensibilità da regione a regione della Comunità in funzione
della cultura, delle abitudini di vita, ecc. Un altro fattore che ha
generalmente portato a sottovalutare questo problema è dovuto alla natura degli
effetti dell’inquinamento da rumore, che sono poco evidenti, subdoli, non
eclatanti, come invece accade per le conseguenze di altre forme di inquinamento
ambientale.
Infatti, il rumore provoca disturbi
del sonno che possono determinare malumore, stanchezza, mal di testa e ansia;
può avere effetti extrauditivi quali stress fisiologico e, addirittura,
reazioni cardiovascolari; causa sicuramente disturbi della comunicazione (per
parlare tranquillamente negli ambienti abitativi non si dovrebbero superare
livelli di 40-45 dB(A), situazione difficile da riscontrare attualmente nei
centri urbani a causa del traffico) e di carattere generale quali fastidio
generalizzato e insofferenza.
Oggi i sondaggi confermano, appunto, che il rumore è fra
le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città;
infatti, seppure la tendenza in ambito comunitario negli ultimi 15 anni mostri
una diminuzione dei livelli di rumore più alti nelle zone più a rischio,
definite “zone nere”, contestualmente si è verificato un ampliamento delle zone
con livelli definiti di attenzione, chiamate “ zone grigie”, che ha comportato
un aumento della popolazione esposta ed ha annullato le conseguenze benefiche
del primo fenomeno.
Diversi sono i motivi alla base dei
due effetti; nel primo caso, il fenomeno è conseguenza di:
-
norme
di certificazione acustica più severe che hanno riguardato i mezzi di trasporto
(autoveicoli, aerei, ecc.) e i macchinari rumorosi;
-
interventi
procedurali quali, per esempio, limitazioni al traffico pesante nelle ore
notturne, chiusura degli aeroporti durante la notte,
-
procedure
di decollo e atterraggio appositamente studiate, ecc.;
-
interventi
tecnici specifici che hanno migliorato, per esempio, il materiale rotabile, i
mezzi di trasporto, ecc.;
il secondo effetto è, invece, dovuto
a:
-
aumento
generalizzato dei volumi di traffico, per tutti i modi di trasporto;
-
lo
sviluppo di aree suburbane (il rumore da traffico investe aree sempre più
ampie);
-
estensione
del periodo di maggiore rumorosità (prima legato soltanto alle ore diurne,
adesso esteso a tutta la giornata con la distribuzione del trasporto merci
sull’arco del giorno);
-
sviluppo
di attività turistiche e ricreative che hanno determinato nuove sorgenti di
rumore e nuove zone inquinate.
Il Libro verde riporta anche delle
considerazioni riguardo ai criteri per la valutazione dei costi economici
del rumore e indica in particolare la variazione del valore degli
immobili (la svalutazione di edifici situati in zone acusticamente degradate),
i costi degli interventi di risanamento acustico, i costi per la prevenzione
dell’inquinamento, i costi indotti da cure mediche, la disponibilità a
stanziare delle somme da parte degli individui per finanziarie studi
finalizzati alla riduzione dell’ inquinamento acustico. Quest’ultima voce è
strettamente legata alla ricchezza del paese; nei paesi meno ricchi la gente
non ritiene prioritario indirizzare risorse alla riduzione dell’inquinamento da
rumore.
In assenza di una politica comune in
Europa, i diversi Paesi, in tempi diversi in base alla sensibilità verso il
problema, hanno prodotto norme nazionali di settore; di recente, anche in
Italia sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la
problematica dell’ inquinamento acustico e sono stati individuati i soggetti
destinatari di funzioni e di obblighi per adempiere a tale fine.
Il 26 ottobre 1995 (G.U. del
30/10/1995, n.254) è stata emanata la “Legge quadro sull’inquinamento
acustico” n.447 che detta i principi fondamentali per la tutela
dell’ambiente dall’inquinamento da rumore. La legge 447 rimanda a diversi
decreti attuativi il completamento del panorama normativo di settore che, una
volta definito, sostituirà appieno le precedenti numerose e frammentarie norme
e atti giurisprudenziali.
Inoltre, in attuazione della
suddetta legge, le Regioni hanno l’obbligo di legiferare recependo i contenuti
e gli indirizzi della norma nazionale.
Gli strumenti fondamentali che la
legge individua per una sensibile politica di riduzione dell’inquinamento
ambientale da rumore sono essenzialmente due;
1.
la zonizzazione acustica (classificazione del
territorio comunale in 6 classi in base ai livelli di rumore);
2.
il piano di risanamento acustico comunale.
La classificazione in zone
“acustiche” del territorio comunale è il primo passo, a livello locale, verso
la tutela del territorio dall’inquinamento acustico.
La zonizzazione acustica, già
prevista dal DPCM 1/3/91 e ripresa dall’attuale predisposizione normativa
(Legge quadro 447/95 e relativi decreti applicativi), consiste nella
classificazione in 6 zone del territorio comunale: da aree particolarmente
protette (classe 1) ad aree esclusivamente industriali (classe 6), attraverso
aree residenziali, commerciali, ad intensa attività umana, ecc.; ad ognuna di
queste classi corrispondono dei limiti di rumore, diurno e notturno.
La zonizzazione acustica è un atto
tecnico-politico di governo del territorio, trattandosi di uno strumento che
permette di disciplinarne l’uso e di controllare le modalità di sviluppo delle
attività in esso inserite; come tale quindi deve essere inquadrato nelle linee
di indirizzo politico relative appunto allo sviluppo del territorio.
La zonizzazione acustica permette di
limitare, ed in alcuni casi di prevenire, il deterioramento del territorio dal
punto di vista dell’inquinamento acustico, come pure di tutelare zone
particolarmente sensibili.
Poiché la zonizzazione rappresenta
uno degli strumenti di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello
sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, esso deve
necessariamente essere coordinato con PSC e POC (anche attraverso le analisi di
sostenibilità da svolgersi in seno alla Valsat), ad oggi strumento principe
nella pianificazione dello sviluppo territoriale. Pertanto, dall’entrata in
vigore di tale obbligo, è indispensabile che i Comuni rendano la zonizzazione
come parte integrante e fondamentale del PSC e di qualunque variante ad esso
apportata. Inoltre, questi strumenti devono essere coordinati con altri atti di
regolamentazione del territorio come, per esempio, i Piani Urbani del Traffico o
della Mobilità (PUT o PUM) e, laddove previsto, con il Piano dell’Energia.
Gli interventi di risanamento
acustico rappresentano il passo immediatamente successivo verso la riduzione
dei livelli di inquinamento da rumore nel territorio. Essi sono conseguenti
alla zonizzazione del territorio: il non rispetto dei limiti di zona comporta
la necessità di definire interventi di mitigazione che nel loro complesso
costituiscono il “piano di risanamento acustico”.
Un piano di risanamento comprenderà
provvedimenti di varia natura: amministrativi (proposte ed indirizzi in sede di
pianificazione territoriale), normativi e regolamentari (varianti al PSC,
regolamenti comunali di diverso tipo), interventi concreti di tipo tecnico
(installazione di barriere, interventi sugli edifici, ecc.).
Per la complessità e la particolare
rilevanza che il progetto “ Piano di risanamento acustico” riveste, appare
anche in questo caso indispensabile l’integrazione ed il coordinamento con
tutti gli altri strumenti di gestione del territorio (PSC e Varianti, Piani
Particolareggiati, P.U.T., ecc.). Inoltre, la definizione di un programma di
bonifica acustica del territorio implica anche l’integrazione delle attività
dell’ Amministrazione locale con quelle di altri soggetti cui competono
obblighi di risanamento: Enti gestori o proprietari di ferrovie, strade e
autostrade, l’industria.
Affinché i Comuni procedano alla
zonizzazione e al risanamento è indispensabile che le Regioni emanino le
relative leggi regionali in quanto la legge quadro 447/95, all’art.4,
stabilisce che le Regioni devono provvedere con legge, tra l’altro, alla
definizione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla
classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni, nonché delle procedure e criteri per la predisposizione e
l’adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico.
L’approccio italiano alla
risoluzione del problema “inquinamento acustico” si basa, quindi, sulle
seguenti linee principali:
1.
una spinta verso una pianificazione territoriale e urbanistica che tenga in
debito conto anche il clima acustico delle aree urbane;
2.
una normativa completa che tende a regolamentare qualsiasi attività rumorosa.
Si è parlato brevemente del punto 1,
appare indispensabile presentare una panoramica in merito al punto 2.
-
il
coordinamento dell’attività e la definizione della normativa tecnica generale
per il collaudo, l’omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei
prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore
-
il
coordinamento dell’attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica
e dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati
-
l’adozione
piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni
specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
province e comuni;
-
l’adozione
di svariati atti legislativi, fra cui:
-
determinazione
valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
-
determinazione
tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico emesso dalle
infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
-
determinazione
requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti;
-
indicazione
dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
-
determinazione
dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale
acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della
installazione, della manutenzione e dell’uso dei sistemi di allarme anche
antifurto e anti - intrusione con segnale acustico installato su sorgenti
mobili e fisse;
-
determinazione
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
danzante e di pubblico spettacolo;
-
determinazione
dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi
natura e della relativa disciplina;
-
determinazione
dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa
disciplina.
L’operatività della Legge Quadro è
strettamente legata all’emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa.
Fortunatamente, anche se con un po’ di ritardo rispetto alle scadenze previste,
questo processo è ormai ben avviato e prossimo alla conclusione.
Di seguito sono elencati alcuni dei
decreti già emanati:
D.P.C.M. del 14/11/97 – Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore - G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997
In attuazione a quanto stabilito
dalla Legge Quadro, il decreto determina i valori limite di emissione,
immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione
d’uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuarne la
classificazione. Il decreto è più articolato rispetto al vecchio DPCM 1/3/91,
infatti, oltre ai limiti di zona (limiti di immissione), definisce anche:
-
i valori di attenzione (superati i quali diventa
obbligatorio il piano di risanamento comunale),
-
i valori di qualità, cioè i limiti di zona cui si deve
tendere con l’adozione del piano di risanamento,
-
i valori di emissione che ogni singola sorgente deve
rispettare e il superamento dei quali comporta l’obbligo di attuare i provvedimenti
di bonifica acustica.
Le definizioni di tali valori sono
riportate all’art. 2 della Legge 447/95:
-
valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che
può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa. Essi sono pari ai valori di immissione diminuiti di 5dB;
-
valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che
può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o
nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, dove i valori
limite di immissione sono distinti in:
a)
valori limite assoluti, determinati con riferimento al
livello equivalente di rumore ambientale;
b)
valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo;
-
valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
-
valori di qualità: i valori di rumore da conseguire
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
presente legge.
|
|
Valori di immissione |
Valori di qualità |
Valori di attenzione riferiti ad 1 ora |
Valori di attenzione relativi al periodo |
||||
|
Classe (*) |
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
Diurno |
Notturno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
50 |
40 |
47 |
37 |
60 |
45 |
50 |
40 |
|
II |
55 |
45 |
52 |
42 |
65 |
50 |
55 |
45 |
|
III |
60 |
50 |
57 |
47 |
70 |
55 |
60 |
50 |
|
IV |
65 |
55 |
62 |
52 |
75 |
60 |
65 |
55 |
|
V |
70 |
60 |
67 |
57 |
80 |
65 |
70 |
60 |
|
VI |
70 |
70 |
70 |
70 |
80 |
75 |
70 |
70 |
(*)La descrizione delle classi è
quella già riportata dal D.P.C.M. 1/3/91:
Lo stesso decreto del 1997 specifica
tuttavia, all'art.5, che "…i valori limite assoluti di immissione ed
emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle
rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati
con i rispettivi decreti attuativi." e che pertanto i valori di cui
sopra non sono applicabili all'interno delle fasce di pertinenza di strade e
ferrovie in relazione al rumore prodotto da tali sorgenti.
Specifica inoltre (art. 3 comma 2),
ribadendo come i limiti assoluti di immissione non siano applicabili
all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, che le
stesse sorgenti stradali e ferroviarie concorrono, esternamente a tali fasce,
al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB
durante il giorno e a 3 dB durante la notte il valore limite differenziale,
cioè la differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle
sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti).
Questo valore non si applica, comunque, in tutti quei casi in cui il rumore
misurato a finestre aperte sia inferiore, durante il giorno, a 50 dBA e durante
la notte a 40 dBA e quello a finestre chiuse sia inferiore, per il giorno, a 35
dBA e, per la notte, a 25dBA.
Il limite differenziale non si
applica, inoltre, alle “aree esclusivamente industriali” nonché per la
rumorosità prodotta da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e
marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali; servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad
uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
D.P.C.M. del 5/12/97 - Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici - G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997
Il decreto classifica gli ambienti
abitativi in 7 categorie e stabilisce per ognuna di esse i requisiti
acustici passivi degli edifici, dei loro componenti (partizioni orizzontali e
verticali: pareti esterne, interne, solai, ecc.) e degli impianti tecnologici.
Tra questi ultimi vi sono quelli a funzionamento discontinuo (ascensori,
scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) e quelli a
funzionamento continuo (riscaldamento, condizionamento, aerazione).
Nell’allegato A, che è parte
integrante del decreto, sono definite le grandezze cui fare riferimento per la
sua applicazione. I limiti imposti per i parametri che caratterizzano la
qualità acustica di un edificio, indicati nell’allegato A, sono decisamente
restrittivi e dimostrano la volontà di perseguire un salto di qualità nella
lotta contro il rumore che coinvolge anche i progettisti e i costruttori del
settore dell’edilizia.
Decreto Ministero dell’Ambiente
16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
- G.U. n. 76 dell’ 1 aprile 1998
Il decreto, emanato in ottemperanza
al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera c) della legge quadro
sull’inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere
soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento; quando e
come la strumentazione deve essere calibrata e quale è il requisito tecnico che
rende valida una misura fonometrica; obbliga gli strumenti alla certificazione
di taratura e al loro controllo ogni due anni presso laboratori accreditati ai
sensi della legge 223/91.
I criteri e le modalità di
esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell’allegato B, ad
eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato
l’allegato C. Nell’allegato D sono, invece, previsti gli elementi necessari
affinché il rapporto contenente i dati relativi alle misure sia valido.
E’ indubbio il valore positivo di
questo decreto che spinge verso una maggiore professionalità degli operatori, e
fornisce anche utili elementi di verifica per chi giudica.
D.P.C.M. del 31 /03/98 - Atto di
indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’
attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” - G.U. n. 120 del 26 maggio 1998
Questo decreto chiarisce finalmente
i molteplici dubbi legati alla figura del tecnico competente, professionalità
nuova creata dalla legge quadro.
Innanzitutto bisogna presentare una
domanda all’assessorato all’ambiente della regione in cui si è residenti. Le
modalità di presentazione delle domande sono indicate dalle regioni stesse, e
saranno queste ultime a rilasciare l’attestato di riconoscimento.
I requisiti richiesti dalla legge
quadro sono: possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico più quattro anni di attività non occasionale nel campo dell’acustica
ambientale; possesso del diploma
universitario o di laurea ad indirizzo scientifico più due anni di attività non
occasionale nel campo dell’ acustica ambientale.
Il decreto chiarisce che tra i
diplomi ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica; mentre
tra i diplomi universitari o di laurea ad indirizzo scientifico sono compresi
quelli in ingegneria ed architettura. Inoltre, la non occasionalità, secondo il
DPCM, deve essere valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle
prestazioni relative ad ogni anno e per “campo dell’acustica ambientale” si
intende, in via indicativa, l’aver svolto prestazioni relative a misure in
ambiente esterno ed abitativo con valutazioni sulla conformità dei valori
riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica, oppure aver
redatto proposte di zonizzazione acustica oppure piani di risanamento.
D.P.C.M. del 16/04/99, n.215 –
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
e nei pubblici esercizi - G.U. n. 153 del 2 luglio 1999
La regolamentazione del rumore
all’interno dei locali di intrattenimento danzante è la palese dimostrazione
della complessità di una normativa che deve tenere in debito conto molteplici
aspetti e le esigenze di svariati attori.
Il decreto in oggetto abroga il
precedente DPCM in materia ampliandone innanzi tutto l’ambito di applicazione e
definendo meglio alcuni aspetti applicativi che avevano suscitato perplessità a
seguito dell’ emanazione del primo atto.
Subiscono variazioni anche i limiti
fissati, in particolare nei tempi di entrata in vigore, comportando comunque
anche una riduzione del valore limite a regime.
In questo nuovo provvedimento gli
adempimenti sono differenziati in funzione della tipologia di impianti, idonei
o meno a superare i limiti di legge.
Gli impianti inidonei a superare i
limiti sono quelli la cui potenzialità è così modesta che i limiti di tabella
non possono essere superati in qualunque circostanza e in qualunque punto
all’interno dell’area accessibile al pubblico.
|
Limiti massimi ammissibili |
Scadenze per l’adeguamento |
|
105 dBA LASmax |
A decorrere dal 1° giugno 1999 , limitatamente ai luoghi di pubblico
spettacolo o di intrattenimento danzante e dal 17 gennaio 2000, per tutti gli
altri pubblici esercizi |
|
103 dBA LASmax |
A decorrere dal 17 luglio 2000 |
|
102 dBA LASmax |
A decorrere dal 17 luglio 2001 |
|
95 dBA LAcq |
A decorrere dal 1° giugno 1999 , limitatamente ai luoghi di pubblico
spettacolo o di intrattenimento danzante e dal 17 gennaio 2000, per tutti gli
altri pubblici esercizi |
Gli impianti potenzialmente idonei
sono quelli che hanno la potenzialità di superare i limiti della tabella. In
tal caso il tecnico competente, per l’applicazione del regolamento, deve porsi “…
nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del
numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più
frequente e delle abituali impostazioni dell’impianto”. I limiti da
rispettare si riferiscono ai due parametri: LASmax e LAeq.
Il decreto impone inoltre l’obbligo
di adozione di interventi di adeguamento degli impianti che hanno lo scopo di
assicurare sempre e in qualunque circostanza il rispetto dei limiti massimi
consentiti dal regolamento. Condizione necessaria è l’adozione di misure atte a
limitare la potenza sonora immessa nei luoghi di interesse e la relativa
protezione contro la manomissione mediante appositi meccanismi. Genericamente
si adottano limitatori di livello meccanici od elettronici in uscita dagli
amplificatori, ma occorre anche predisporre delle sicurezze di qualsiasi
natura, tali che sia impedita in ogni caso la manomissione. Il Tecnico
competente indica gli interventi da eseguire ed il gestore li mette in atto. Il
tecnico è quindi responsabile della qualità e dell’ efficacia delle
prescrizioni, il gestore è responsabile della effettiva attuazione di queste.
D.P.R. del 18/11/98 – Regolamento
recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario -
G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999
Il DPR in oggetto fissa le modalità
per la prevenzione ed il contenimento del rumore prodotto dalle infrastrutture
ferroviarie nonché dalle metropolitane di superficie.
Dal testo del decreto appare
evidente la scelta di non penalizzare eccessivamente una modalità che, per
altri versi, se adeguatamente sviluppata e migliorata, può concorrere
all’incremento della qualità dell’ambiente; fermo restando l’obiettivo di
contenere e ridurre lo specifico inquinamento prodotto dai sistemi ferroviari
esistenti e futuri.
Gran parte del nostro paese si trova
attraversato e servito da una rete ferroviaria ormai di vecchia concezione
concepita che è rimasta sostanzialmente la stessa, però con un traffico,
soprattutto sulle principali direttrici, enormemente aumentato. Anche il
materiale rotabile, in particolare nel comparto merci, mostra segni evidenti di
usura.
Anche per questo motivo il decreto
mira sostanzialmente a favorire un processo di adeguamento, non imporre
prestazioni dall’oggi al domani; distinguendo l’esistente da ciò che deve
essere progettato o sta per essere realizzato o deve ancora entrare in
esercizio. Il decreto affronta infatti separatamente il problema
dell’inquinamento acustico prodotto dalle nuove infrastrutture ferroviarie con
velocità superiore a
L’articolazione diversa in fasce di
pertinenza risponde proprio all’ esigenza di differenziare l’approccio, avendo
come riferimento sempre la tutela dell’ambiente e dei ricettori quale obiettivo
da conseguire, seppure con diversi strumenti.
Il decreto stabilisce, infatti, dei
limiti differenziati all’interno delle fasce di pertinenza per infrastrutture
esistenti o di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a
Un aspetto importante è che gli
interventi di bonifica per garantire il rispetto dei limiti saranno effettuati
comunque soltanto a seguito delle valutazioni di un’apposita commissione.
Per le infrastrutture esistenti i
limiti previsti dal decreto dovranno essere conseguiti attraverso l’attività
pluriennale di risanamento e dovranno risultare prioritari gli interventi a
beneficio di scuole, ospedali e case di cura.
Il decreto stabilisce, inoltre,
anche dei limiti di emissione per il materiale rotabile con una differenziazione
in funzione dell’anno di entrata in servizio.
Il decreto si ritiene fornisca
comunque elementi utili al pianificatore e al progettista. Combinando tra loro:
prestazioni e organizzazione del servizio, azione sui manufatti e sul materiale
rotabile compresa la manutenzione, decisiva anche a conseguire un maggiore
grado di efficienza e di sicurezza, installazioni per la mitigazione specifica,
è possibile una riduzione significativa dell’inquinamento acustico e del carico
di disagi che comporta per l’ambiente e per i cittadini.
Gli stessi obiettivi di risanamento
di cui sopra, estesi a tutte le infrastrutture di trasporto sono infine
contenuti nel:
D.M. 29/11/00 “Criteri per la
predisposizione … dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore”.
Seguendo le indicazioni di tale
nuovo provvedimento normativo dovranno infatti essere gli enti gestori delle
infrastrutture di trasporto ad individuare le zone di sforamento e a stilare
delle priorità di intervento per il risanamento.
Sono tuttavia previsti diciotto mesi
per la prima fase di analisi ed ulteriori diciotto mesi per la presentazione
del piano ai Comuni interessati, mentre per il conseguimento degli obiettivi
del suddetto progetto sono fissati ulteriori quindici anni.
D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 –
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare.
Tale regolamento propone una
disciplina differenziata per le infrastrutture stradali “nuove” e per quelle
“esistenti”, stabilisce l’ampiezza delle fasce di pertinenza acustica per le
strade di tutte le categorie, fissando ex lege anche i limiti di immissione per
quelle di categoria “superiore” (da A a D), mentre per le strade urbane di
quartiere e per le strade locali (Cat. E ed F) tale competenza è attribuita ai
Comuni, tenuti a provvedere “nel rispetto dei valori riportati nella tabella
C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6, comma 1,
lettera a) della L. 447/95”.
Le fasce stabilite nel decreto sono
di ampiezza molto estesa, all’interno delle quali, soprattutto per il periodo
diurno, ed in particolare a favore delle infrastrutture stradali esistenti –
quelle cioè che dovrebbero essere destinatarie delle azioni previste dai “Piani
di contenimento ed abbattimento del rumore” – sono ammessi limiti di immissione
decisamente elevati, salvo che non ci si trovi in presenza di ricettori
“protetti” (scuole, ospedali, case di cura e/o riposo).
Va detto, però, che il decreto
definisce fasce pertinenziali e limiti di immissione senza tenere conto delle
“regole” della generazione e della diffusione del rumore e della reazione di
disturbo della popolazione esposta, senza dunque riuscire ad assicurare
effettivamente ed efficacemente la prevenzione e l’abbattimento del rumore
generato dal traffico veicolare.
Una considerazione a parte merita la
regolamentazione del rumore di natura aeroportuale.
Il rumore prodotto dagli aerei in
fase di decollo e atterraggio è sicuramente una fonte importante di disturbo
per la popolazione che risiede nelle vicinanze di un insediamento aeroportuale;
inoltre, le caratteristiche morfologiche e orografiche del nostro paese, legate
ad una forte urbanizzazione, sono tali da non consentire di avere aree libere
di notevoli dimensioni come pertinenze degli aeroporti; pertanto, la normativa
che provvede alla regolamentazione del rumore prodotto dal trasporto aereo deve
sposare diverse esigenze: i bisogni di tutela della popolazione, la necessità
di consentire lo sviluppo del traffico aereo, la cui tendenza è di continua
crescita, e quindi l’espansione delle infrastrutture aeroportuali, le possibili
limitazioni alla pianificazione territoriale in prossimità di tali insediamenti.
Con tali considerazioni, è ovvio che
la predisposizione di una normativa appare alquanto complessa e il numero di
decreti emanati (5) per regolamentare la materia lo dimostra ampiamente:
Decreto del Ministero dell’Ambiente
31/10/97 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale - G.U. n. 267 del 15
novembre 1997
D.P.R. del 11/12/1997 n. 496 -
Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili - G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998
Decreto del Ministero dell’Ambiente
20/5/99 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti
nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello
di inquinamento acustico - G.U. n.225 del 24 settembre 1999,
Decreto del Ministero dell’Ambiente
3/12/99 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti - G.U. n.289
del 10 dicembre 1999,
D.P.R. del 9/11/99, n.476 –
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni - G.U. n.295 del
17 dicembre 1999.
Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13 –
attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.
L’approccio legislativo nazionale si
basa sulle seguenti linee di azione: caratterizzazione delle aree circostanti
l’insediamento aeroportuale, fissando limiti di rumore per ciascuna aerea e
stabilendo limitazioni nella destinazione d’uso delle stesse; definizione di
una specifica metodologia di misura del rumore prodotto dal trasporto aereo;
definizione per ciascun aeroporto di procedure antirumore che devono essere
rispettate dagli aerei in fase di atterraggio e decollo e nelle operazioni a
terra; obbligo di utilizzo di un sistema di monitoraggio in continuo del rumore
aeroportuale al fine di garantire il rispetto dei limiti per la tutela della
popolazione ma anche per controllare il rumore emesso dagli aeromobili ed anche
le procedure antirumore seguite; classificazione degli aeroporti nazionali
sulla base dei livelli di rumore prodotti nell’ambiente circostante; obbligo di
adozione di misure di bonifica nel caso di non rispetto dei limiti; limitazione
del traffico aereo nel periodo notturno.
Recentemente è stato emanato il Dlgs
19 agosto 2005, n. 194 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Il decreto intende evitare, prevenire
o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale. A tal
proposito “definisce le competenze e le procedure per:
-
l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche
strategiche…;
-
l’elaborazione e l’adozione dei piani di azione…, volti ad evitare e a
ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i
livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché
ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
-
assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico in merito al
rumore ambientale ed ai relativi effetti”.
Il Decreto 24 luglio 2006 del Ministero dell'Ambiente, infine,
modifica l'allegato I - Parte b, del D Lgs 4-9-2002, n. 262, relativo
all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al
funzionamento all'esterno.
Considerazioni
Ormai il panorama normativo,
attuativo della legge quadro sull’ inquinamento acustico, è quasi completo.
Disporre di strumenti normativi
abbastanza completi consente di affrontare con decisione la problematica
dell’inquinamento acustico e di supportare con forza le azioni a livello
locale; purtroppo i fattori che influenzano il fenomeno sono estremamente
variegati ed hanno un forte legame con gli aspetti sociali e le abitudini dei
cittadini nel quotidiano.
La pianificazione urbanistica
integrata, quella in grado di tenere conto dell’interazione di parametri tra
loro differenti quali ad esempio la mobilità, l’ambiente, l’economia, ecc.,
assume un ruolo di primaria importanza al fine dello sviluppo di una “società
sostenibile”.
L’ambiente in particolare dovrebbe
costituire uno dei fattori fondamentali garanti del concetto di sostenibilità.
Negli ultimi anni, l'emergere di
criticità di tipo ambientale all'interno del contesto urbano ha infatti
evidenziato le carenze di approccio e di soluzioni settoriali nel dare risposte
alle odierne esigenze di qualità negli ambienti di vita.
All'interno della complessità delle
relazioni proprie del sistema urbano deve essere collocato anche il problema
dell'inquinamento acustico.
La zonizzazione acustica di un Comune si costituisce, infatti,
come una sorta di classificazione del territorio secondo “aree omogenee”,
effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale
individuata, di una delle sei classe definite dalla normativa vigente, sulla
base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio.
Scopo principale della zonizzazione
acustica è quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi
ammissibili di rumorosità, relativi a qualsiasi ambito territoriale che si
intende analizzare, e, conseguentemente, quello di definire degli obiettivi di
risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo.
Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva,
dovrebbe diventare l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica
stessa, documento perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di
prevenzione e risanamento degli ambiti urbani acusticamente problematici.
Per evitare, tuttavia, che la
qualità ambientale diventi un fattore meramente numerico sarebbe indispensabile
porre una certa attenzione alla prevenzione dell'inquinamento acustico in sede
di approntamento di qualunque strumento di pianificazione, urbanistica o
economica, ambientale o viabilistica, ecc.
Lo scopo dovrebbe essere quello di
ottimizzare le azioni dei singoli strumenti di pianificazione determinandone
gli effetti, anche in relazione al contenimento della rumorosità ambientale,
per i quali ognuno contribuisce secondo gli aspetti di competenza.
Si tratta sicuramente di
un’operazione non immediata, considerata la diversa natura che caratterizza gli
strumenti operativi relativi a tali settori: l’ottica essenzialmente strategica
e pianificatoria del PSC, quella più operativo-gestionale del Piano Urbano del
Traffico e quella invece tipicamente “diagnostica” e classificatoria della
zonizzazione acustica.
Si pone così in evidenza la
necessità di affrontare in modo strettamente coordinato, cosa che
Nella maggior parte delle realtà
urbane della nostra Regione, l'inquinamento acustico viene prodotto secondo due
modalità generali, e cioè:
·
le
emissioni sonore generate da un numero finito di sorgenti fisse (principalmente
industrie ed attività a forte richiamo di pubblico);
·
la
generazione del rumore diffusa, prodotta da innumerevoli sorgenti associate
alla molteplicità delle diverse attività umane, computando fra queste la più
importante, rappresentata dal sistema della mobilità.
Mentre la prima modalità è
responsabile quasi esclusivamente di situazioni di inquinamento acustico di
tipo puntuale e riconosce negli interventi tecnologici sulle sorgenti la
principale modalità di ripristino, la seconda rappresenta quella cui si trova
esposta la quota prevalente della popolazione e richiede, per essere
affrontata, un tipo di approccio metodologicamente più complesso, comportando
spesso anche una revisione critica della struttura urbana esistente.
La realizzazione della zonizzazione
acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di
verifica (mediante monitoraggio) dei livelli di rumore riscontrabili
all'interno delle differenti zone acustiche di mappa.
Dal confronto fra dati misurati e/o
calcolati con i valori limite di zona si dovrebbe quindi procedere
all'eventuale redazione dei piani di bonifica ed alla scelta delle priorità di
intervento.
In termini puramente ipotetici il
fine ultimo del processo avviato con la zonizzazione dovrebbe, infatti, essere
quello di raggiungere il totale risanamento delle nostre città
dall'inquinamento acustico.
Più realisticamente parlando la
zonizzazione può invece considerarsi come un utile strumento per la conoscenza
puntuale del territorio, cui poter fare riferimento per molteplici scopi:
- individuazione, per quanto riguarda
l'esistente, delle priorità di intervento e dei necessari sistemi di bonifica,
organizzati nell'ambito di un adeguato strumento pianificatorio;
- adozione da parte del Comune di
strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC) che tengano conto degli input forniti
dalla zonizzazione (evitando per esempio di prevedere il contatto di zone le
cui classi di appartenenza si discostano di più di 5 dB);
- adeguamento, in attesa
dell'approvazione di tali nuovi strumenti, di quelli vigenti: la zonizzazione
acustica dovrà assumere efficacia nell'ambito dell'eventuale rilascio di concessioni,
da parte del Sindaco, per il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti
e per le nuove concessioni relative ad insediamenti produttivi, commerciali o
di servizio, eventualmente in contrasto con la medesima.
La classificazione acustica del
territorio comunale, introdotta dall’art.2 del D.P.C.M. 1/3/91, è definita
dall’art.6 della Legge Quadro 447/95 come l’adempimento fondamentale da parte
dei Comuni, che sono quindi obbligati a dotarsi di tale strumento, il primo
introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle
esigenze di tutela dal rumore.
Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il
14/11/97, attuativo dell'art.3, comma 1, lettera a, della legge quadro 447/95,
suddividono il territorio in sei classi di destinazione d'uso, associando a
ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità.
Alle Amministrazioni Comunali è
demandato il compito di individuare la predetta suddivisione all'interno del
proprio territorio, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposte dalle
Regioni di appartenenza.
Mentre le classi I, V, VI possono
essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati del P.R.G.
(alla classe I sono infatti riconducibili le zone in esso indicate con F, G e
alle classi V e VI quelle indicate con D), le altre classi richiedono la
definizione di alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più
condizioni.
In ambito italiano ciò è stato fatto
in due modi:
§
con
metodologie di tipo qualitativo (Toscana, Lazio, Lombardia): la classificazione
è ottenuta come risultato di una analisi del territorio stesso, sostanzialmente
sulla base del P.R.G. vigente;
§
con
metodologie di tipo quantitativo (Emilia Romagna, Liguria, Veneto): la
classificazione si basa sul calcolo di indici e parametri insediativi
caratteristici del territorio e sulla determinazione di fasce. Per fissare tali
fasce si è fatto ricorso in alcuni casi alla analisi statistica dei dati censuari
(su base nazionale o regionale), calcolando diversi percentili, che
corrispondono alla suddivisione in parti uguali della popolazione campionaria;
la regione Emilia Romagna ha così fissato cinque intervalli di valori cui viene
associato un punteggio crescente al crescere della densità (rispettivamente 1;
1,5; 2; 2,5; 3 punti per densità inferiori a 50; 75 100; 150 e maggiori di 150
abitanti per ettaro. Altre regioni (es.
Con l’emanazione della Delibera
n.2053/2001 del 9/10/01
Attraverso tale delibera, la quale
riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell’Assessorato
alla Sanità n.7 del 1-3-1993 (“Classificazione dei territori comunali in zone
ai sensi dell’art.2 del D.P.C.M. 1-3-
-
utilizzare
una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente
e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso
disciplinate dagli strumenti urbanistici;
-
evitare
una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso
della classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree piccole
proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);
-
accettare
la possibilità che, nelle configurazioni urbanistiche esistenti, confinino aree
con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), a patto di proporre in questi
casi interventi di risanamento;
-
disporre
di dati socio-demografici il più possibile aggiornati;
-
utilizzare
una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati
disponibili.
Si riprende di seguito, a grandi
linee, la metodologia da adottarsi per fornire elementi oggettivi di
identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97.
La classe I comprende
le strutture scolastiche e sanitarie (tranne quelle inserite in edifici adibiti
principalmente ad abitazione); i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla
popolazione come patrimonio verde comune (restano quindi escluse le piccole
aree verdi di quartiere e il verde sportivo, per la fruizione del quale non è
indispensabile la quiete); le aree di particolare interesse storico,
architettonico, paesaggistico e ambientale, tra cui i parchi, le riserve
naturali, le zone di interesse storico-archeologico; i piccoli centri rurali di
particolare interesse e gli agglomerati rurali di antica origine.
La classe V comprende
tutte le aree monofunzionali a carattere prevalentemente industriale, per le
quali si ammette la presenza di abitazioni residenziali. La classe VI
è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere
esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi tutti
gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.
In generale, alla classe I
appartengono le zone definite dal P.R.G. come zone F, G; alle classi V e VI
quelle definite dal P.R.G. come zona D.
Per individuare le zone del
territorio comunale da inserire nelle classi restanti, viene suggerito
l’utilizzo di tre parametri di valutazione (densità di popolazione, di esercizi
commerciali ed assimilabili, di attività artigianali) con riferimento ad una
unità territoriale di base, l’UTO, definita secondo criteri di omogeneità per
usi reali, tipologia edilizia esistente, infrastrutture per il trasporto
esistenti.
L’individuazione dell’UTO secondo le
definizioni di cui sopra suscita qualche perplessità, pur condividendo la
motivazione di fondo secondo la quale essa rappresenta la più piccola unità per
la quale si dovrebbe disporre dei dati demografici necessari.
In primo luogo le perplessità
derivano dalla generale inutilizzabilità di tale riferimento territoriale, se
confrontato con i dati numerici disponibili, quasi sempre riferiti alla sezione
di censimento (soprattutto sulle aree extraurbane o periferiche ai centri
abitati si tratta di aggregati territoriali anche di elevate dimensioni e
tuttaltro che omogenei, come si avrà modo di verificare di seguito in
riferimento al territorio comunale oggetto di analisi).
Ed inoltre, se nel passaggio dalla
classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa
di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle
attività economiche, cui corrisponde un incremento dell’importanza delle vie di
comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i
propri effetti su tutti gli isolati prospicienti la strada e non solo su quello
che si sta esaminando.
Per l'attribuzione
delle classi II, III e IV di cui al DPCM 14/11/97, occorre considerare, come
già detto in precedenza, tre parametri di valutazione:
-
la
densità di popolazione;
-
la
densità di attività commerciali;
-
la
densità di attività produttive.
Per la densità di popolazione
sono state individuate cinque fasce di riferimento (rispettivamente al di sotto
di 50, tra 50 e 75, tra 75 e 100, tra 100 e 150, al di sopra di 150 abitanti/ettaro),
ricavate da indagini statistiche sul territorio.
A ciascuna di esse viene assegnato
un punteggio (D): 1; 1,5; 2; 2,5; 3.
Si è proceduto analogamente per la
definizione della densità di esercizi commerciali ed assimilabili:
in questo caso sono state fissate tre fasce di riferimento, a limitata, media
ed elevata densità espressa dalla superficie occupata dall'attività rispetto
alla superficie totale della UTO (rispettivamente al di sotto dell’1,5%, tra
l’1,5% ed il 10%, al di sopra del 10%, con punteggio crescente “C” da
Il criterio adottato per
quantificare la densità di esercizi commerciali e assimilabili può dare luogo
ad equivoci: dall’esame delle codifiche ISTAT utilizzate per il calcolo del
numero di esercizi commerciali ed assimilabili, si può notare che attività
profondamente diverse tra loro per volume di traffico generato e rumore indotto
(ad esempio di commercio al dettaglio, di commercio all’ingrosso, sale da
ballo, ristoranti, ecc.) concorrono in uguale misura alla determinazione della
densità.
Analogamente si può dire in
riferimento al parametro da analizzare: la superficie occupata dall’attività.
Una corretta interpretazione delle indicazione di legge porterebbe ad
effettuare il calcolo su di un parametro che esiste in Urbanistica:
Tre intervalli di riferimento
analoghi ai precedenti (analoghi anche in quanto ai problemi di applicazione)
sono stati individuati per definire anche la densità di attività
artigianali.
Il parametro è di nuovo espresso
come rapporto fra superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie
totale della UTO (P): fino allo 0,5% si assegna 1 punto; da 0,5 al 5% se ne
assegnano 2; oltre al 5%, 3 punti.
Risulta quindi
possibile, in seguito all’analisi dei tre parametri di cui sopra, classificare
le diverse UTO che compongono l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un
punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre parametri (x = D+C+P),
così come indicato nella Tabella seguente:
|
Punteggio |
CLASSE ACUSTICA ASSEGNATA |
|
x £ 4 |
II |
|
x = 4.5 |
II o III
da valutarsi caso per caso |
|
5 £ x £ 6 |
III |
|
x = 6.5 |
III o IV
da valutarsi caso per caso |
|
x ³ 7 |
IV |
Parallelamente alla procedura sopra
riportata, vengono fornite alcune indicazioni per l’attribuzione immediata alla
classe III delle aree rurali in cui sia diffuso l’uso di macchine operatrici e,
alla classe IV degli isolati comprendenti quasi esclusivamente attività di
terziario o commerciali (poli di uffici pubblici, istituti di credito,
quartieri fieristici, centri commerciali, ipermercati, ecc.).
Le linee guida consigliano di
procedere in seguito ad una aggregazione di isolati adiacenti, allo scopo di
ridurre la frammentazione; in questa fase si potrebbero ridefinire le unità
elementari sulle quali eseguire il calcolo del punteggio, contornandole con
strade di quartiere e di scorrimento oppure individuandole in base a specifiche
destinazioni d’uso del territorio, avvicinandosi in tal modo al criterio di
omogeneità auspicato dalla direttiva regionale.
A differenza del precedente D.P.C.M.
1/3/91, che non distingueva tra loro le diverse sorgenti di rumore e vedeva il
traffico veicolare solo come uno dei parametri per assegnare ad un’area la
relativa classe di appartenenza, le nuove indicazioni normative portano a
distinguere le aree edificate o libere dalle sedi stradali, analizzando a parte
le aree definite come prospicienti
strade e ferrovie.
In particolare, si fa riferimento
alle caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali delle strade, come
indicate dalle Norme Tecniche del C.N.R.
Appartengono quindi alla classe IV
le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio
tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di
penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte
prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il
territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A,
B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe III le aree
prospicienti le strade di quartiere ovvero comprese solo in specifici settori
dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2,
art. 2 D. Lgs. n. 285/92; alla classe II le aree prospicienti le strade locali,
quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale,
categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs.
n.. 285/92.
Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle
aree prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a
Un’importante novità portata dalla
direttiva regionale, a differenza di quanto suggerito dalla precedente
circolare, riguarda la classificazione acustica dello stato di progetto
della pianificazione, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una
consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso
reale del suolo) e l’assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli
strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione
della stessa.
*
il
Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.R. n.47/78;
*
il
Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il
Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi della L.R. n.20/2000.
I criteri di attribuzione delle
classi acustiche, da applicarsi alle UTO di progetto, rimangono sostanzialmente
immutati: l’attribuzione delle classi I, V e VI (e in alcuni casi IV) avviene
per via diretta in relazione alla destinazione d’uso definita dallo strumento
urbanistico.
Quanto alle classi intermedie il
criterio rimane quello di calcolo del punteggio, ma applicato alla massima
capacità edificatoria dei singoli lotti individuati.
Le linee guida forniscono infine
alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala
1:5000 e, in conformità alla norma UNI 9884, l’uso dei colori verde per la
classe I, giallo per
La presente relazione tecnica
riporta la metodologia e le motivazioni seguite per elaborare una ipotesi di
classificazione acustica per una realtà territoriale medio-piccola quale il
Comune di Soliera (superficie di poco inferiore a 52 km2,
popolazione residente al 2001 pari a circa 13.000 abitanti).
Facendo riferimento agli indirizzi
operativi contenuti all’interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9
ottobre 2001, si sono individuate su base cartografica aggiornata (1:5000), sia
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia
sull’intero ambito comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone
ritenute acusticamente omogenee.
Il criterio di base per la
individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del
territorio è stato principalmente riferito alle effettive condizioni di
fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni
di PSC (e precedente PRG) e della programmazione urbanistica ad esso
conseguente.
Durante la redazione della
zonizzazione acustica si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali,
così come si sono evitate le eccessive semplificazioni.
Attenendoci alle raccomandazioni
della Legge Quadro, si è cercato di evitare, per le aree di espansione,
l’accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di
rumore superiore a 5dBA, anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile,
come ad esempio laddove l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore
erano contigue.
Nell'individuazione delle varie zone
si è data priorità all'identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI)
e di quella particolarmente protetta (I), in quanto più facilmente
identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del
territorio o a specifiche indicazioni di Piano Regolatore.
Si è proseguito poi con
l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della
viabilità, anche se in generale risulta più complesso individuare tali classi a
causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione
d'uso.
Si è tenuto conto anche dei seguenti
elementi, adeguatamente parametrizzati allo scopo di definire l’appartenenza ad
una data zona:
-
densità
della popolazione;
-
presenza
di attività commerciali ed uffici;
-
presenza
di attività artigianali;
-
traffico
veicolare e ferroviario;
-
presenza
di servizi ed attrezzature.
Si elencano di seguito i riferimenti
normativi, le fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri
territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:
· Legge Quadro sull’inquinamento
acustico n. 447 del 26/10/95;
· Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14/11/97;
· Legge Regionale n.15 del 09/05/2001,
recante “Disposizioni in materia inquinamento acustico”;
· Delibera di Giunta n. 2053/2001 del
9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione
acustica del territorio" (comma 3 dell'art. 2 della l. r. 15/2001).;
· Dati anagrafici relativi alla
popolazione residente (ripartizione per sezione di censimento; mappa relativa
all’ultimo censimento 2001);
· Dati tributari desunti dalle
dichiarazioni per le tassazioni comunali per l'aggiornamento ad oggi (1998)
delle informazioni ISTAT relative al numero di attività presenti, con relativi
codici e superficie occupata, distinti per via e numero civico;
· “Copertura” fornita dall’ISTAT, con
la mappa delle zone di censimento (mappa relativa all’ultimo censimento 2001;
· Carte Tecniche Regionali
1:5.000/1:10.000 del Comune di Soliera;
· PRG e PSC; PUM.
La cartografia citata è stata
utilizzata come base di riferimento su cui riportare le informazioni fornite
dalla suddivisione in zone (le indicazioni cartografiche sono quelle riportate
nella seguente tabella): per l'intero territorio comunale si è ritenuto
sufficiente il livello di dettaglio fornito dalla scala 1:10.000, mentre per i
centri urbani di Soliera, Limidi, Sozzigalli e Secchia si sono realizzati degli
approfondimenti in scala 1:5000.
Il PRG è stato utilizzato per una
prima lettura delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per
l’individuazione diretta delle aree di classe I, IV e V e per la
classificazione di strade e ferrovie), successivamente verificata tramite
sopralluogo.
I dati ISTAT sono stati infine
utilizzati per estrapolarne le informazioni relative alle densità di
popolazione, di esercizi commerciali ed uffici e di attività artigianali, per
il calcolo dei parametri necessari all’individuazione delle aree di classe II,
III e IV.
Quanto alla scelta dell'unità
territoriale di base si è fatto riferimento alle stesse sezioni di censimento
ISTAT, piuttosto che all’UTA definita dalla delibera 2053/01, e questo per un
duplice motivo: in primo luogo per limitare le microsuddivisioni del
territorio, che avrebbero comportato una classificazione eccessivamente
frammentata dello stesso; in secondo luogo per via del tipo di dati utilizzati,
disponibili soltanto su tale base.
Tab. 2.2.1 Caratterizzazione
grafico-cromatica delle zone acustiche.
|
Zona |
Tipologia |
Colore |
|
|
|
|
|
I |
Aree
particolarmente protette |
Verde |
|
II |
Aree
prevalentemente residenziali |
Giallo |
|
III |
Aree di
tipo misto |
Arancione |
|
IV |
Aree di
intensa attività umana |
Rosso
Vermiglio |
|
V |
Aree
prevalentemente industriali |
Rosso
violetto |
|
VI |
Aree
esclusivamente industriali |
Blu |
In ragione del fatto che si è
mantenuto, in qualità di lettura dell’esistente, quanto già effettuato in prima
stesura, l’assegnazione diretta delle classi estreme,
Le "Aree particolarmente
protette" (classe I) comprendono, così come da normativa di
riferimento, le aree destinate ad uso scolastico ed ospedaliero (ad eccezione
delle strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile
abitazione, le quali assumono la classe della zona a cui appartengono), quelle
destinate a parco ed aree verdi e, comunque, si tratta delle aree nelle quali
la quiete sonica rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.
I parchi pubblici non urbani
sono stati classificati come aree particolarmente protette solo nel caso di
dimensioni considerevoli (è il caso dell’area di progetto individuata in PRG
come F3 in prossimità del confine sud del territorio comunale di Soliera) ed al
fine di salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.
In particolare, con la nuova stesura
si sono eliminate alcune aree che inizialmente erano state classificate come
zona di I classe, in ragione della relativa destinazione a verde pubblico: si
tratta delle porzioni di verde che, lungo via Arginetto e sul confine nord
dell’abitato, fungevano da “verde di ambientazione” dell’edificato, a tampone,
nel primo caso, fra un asse stradale di attraversamento urbano e le residenze
ad esso prospicienti; nel secondo caso fra l’urbanizzato e la campagna retrostante.
Le piccole aree verdi "di
quartiere" ed il verde ai fini sportivi non sono stati invece considerati
come zone di massima tutela (concordemente a quanto previsto dalla normativa
regionale), proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale
per la fruizione.
Al contrario, le aree sportive
di maggiori dimensioni, esistenti o di progetto, (ci si riferisce in
particolare al complesso sportivo presente nel centro capoluogo di Comune ed ai
campi sportivi di Limidi e Sozzigalli) sono state inserite in classe III
(Limidi e Sozzigalli) o IV (Soliera): si tratta di aree che, in occasione di
eventi sportivi anche di carattere locale si costituiscono come forti
attrattori di pubblico; si tratta inoltre delle stesse aree che divengono, in
alcuni periodi dell’anno, sede di manifestazioni e/o sagre locali, e di nuovo
si costituiscono, anche se per intervalli temporali limitati, come forti
attrattori di pubblico.
Si è pertanto ritenuta più consona
un’evidenziazione (realizzata mediante individuazione di un conflitto fra le
classi acustiche di appartenenza) di tali aree rispetto ad un contesto in
genere prettamente residenziale, rilevando condizioni che, in concomitanza agli
eventi suddetti, potrebbero rivelarsi di conflitto in quanto ai livelli sonori
effettivamente presenti in sito.
Tra le varie aree da collocare in
classe I, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico,
artistico ed architettonico, nonché le zone F del PRG, nel caso in cui la
quiete rappresenti un requisito assolutamente essenziale per la loro fruizione,
con la conseguente limitazione delle attività ivi permesse.
Nel caso presente le aree a maggior
interesse culturale sono tutte concentrate nel centro storico del
centro capoluogo di Comune; si tratta tuttavia anche delle medesime aree ove si
concentrano le principali attività commerciali e di servizio, così che la
classificazione definitiva delle medesime è stata quella di “aree di tipo
misto” (classe III), così come emergeva dall’analisi dei parametri relativi alle
densità abitative, commerciale e artigianale.
Per l’individuazione diretta delle
aree di classe I si è fatto riferimento alla delimitazione di PRG per le zone F
e G: in questo caso le UTO presentano dimensioni anche molto ridotte, ma ciò è
dovuto alla necessità di proteggere dal rumore le aree di classe I,
evidenziandole rispetto al contesto.
Nello specifico del Comune di
Soliera il PRG distingue diverse sottozone per entrambe le categorie:
- F1: Comprende i cimiteri e le aree
destinate all'ampliamento degli stessi;
- F2:
Comprende le aree per gli impianti e le strutture tecniche che assolvono a
funzioni di interesse generale: impianti di depurazione, impianti di
stoccaggio, smaltimento e trattamento di rifiuti solidi o liquidi, serbatoi e
impianti dell'acquedotto;
- F3:
Comprende le aree destinate parco territoriale;
- Gac: Zone
destinate ad attrezzature civili;
- Gar: Zone
destinate ad attrezzature religiose;
- Gas: Zone
per servizi scolastici;
- Gv: Zone a
verde pubblico attrezzato e sportivo;
- Gp: Zone a
parcheggio pubblico.
Nell'individuazione delle zone si
sono considerate nello stesso modo sia le aree attualmente in uso con l'esatta
destinazione, sia quelle di progetto, facendo riferimento, per queste ultime,
alle indicazioni fornite dal PSC e dal POC, rimandando la verifica e
l’aggiornamento della zonizzazione acustica all'effettiva attuazione dello
stesso.
Quanto alle classi V e VI, “Aree
prevalentemente od esclusivamente industriali”, se ne è individuata la
localizzazione nelle zone D di PRG e POC (esistenti o di espansione), facendo
particolare attenzione a distinguere quelle aree che, pur definite come
produttive, sono in realtà a differente destinazione (commercio all'ingrosso o
grandi magazzini, attrezzature ricettive, ecc.).
In classe V si sono quindi inserite
tutte quelle aree, più o meno vaste (tralasciando anche in questo caso il
riferimento all'unità territoriale di base), costituite da insediamenti
di tipo artigianale-industriale, pur con limitata presenza di
abitazioni, associando a questa classe anche i singoli insediamenti produttivi
delocalizzati, quando erano di una certa entità e/o nettamente distinguibili
dal contesto circostante, urbano o agricolo che fosse.
Nell’ambito delle analisi
preliminari volte all’individuazione delle aree produttive si sono poi definite
alcune tipologie particolari, che secondo il PRG ricadono in classe D, ma che
non sono esattamente equiparabili alle aree industriali vere e proprie.
Le zone industriali D sono, in
generale, le parti di territorio destinate ad insediamenti a prevalente
funzione produttiva di tipo industriale, artigianale e terziaria.
Si articolano, tuttavia, nelle
seguenti sottozone:
-
D1: Comprendono insediamenti industriali e artigianali
esistenti o in via di completamento;
-
D1.1:
Comprendono le zone per attività ristorative e ricettive;
-
D1.2:
Comprendono le zone per attività di rottamazione veicoli;
-
D2.1:
Comprendono le zone produttive attuate o in fase di attuazione sulla base di
piani attuativi approvati;
-
D2.2:
Comprendono le zone di terziario attuate o in fase di attuazione sulla base di
piani attuativi approvati;
-
D3.1:
Comprendono le zone di nuova urbanizzazione per attività produttive;
-
D3.2:
Comprendono le zone di nuova urbanizzazione per attività di terziario.
La classe VI, a cui appartengono
tutte le aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale, e quindi
priva di insediamenti abitativi, è risultata assente nell'intero territorio del
Comune di Soliera.
Le aree industriali più
significative che sono state classificate come classe V, e quindi come a zone
destinate a prevalente attività industriale, sono:
-
l'area
industriale a sud di Soliera, dove è concentrato il maggior numero di
insediamenti industriali ed artigianali esistenti o in via di completamento
(Sottozone D1, D2.1 e D3.1 (di progetto) di PRG e POC);
-
l’area
industriale di Limidi, articolata lungo
-
l’area
industriale di Sozzigalli e relativa espansione, articolate lungo
Altri insediamenti industriali
sparsi sono stati evidenziati lungo
Sono state poi direttamente inserite
in classe IV le aree classificate come D1.1 e D2.2: si tratta per lo più di
porzioni di territorio poste lungo
Sia per le zone F e G, ma
soprattutto per le zone D, si è poi proceduto, in sede di zonizzazione
definitiva, ad una verifica in esterno delle effettive destinazioni d’uso del
territorio, realizzando così delle modifiche alla classificazione iniziale,
individuando per lo più delle aree di classe IV.
Con al nuova stesura di zonizzazione
si è per poi ripristinata
Si tratta infatti di zone
attualmente in uso come aree artigianali, ma a minimo impatto (ed in ogni caso
le residenze adiacenti sono cautelate dall’impatto acustico derivante da
suddette aziende attraverso l’applicazione del criterio differenziale); esse sono
state inoltre inserite in PRG e successivamente confermate in seno al POC, in
qualità di aree di riqualificazione, così che anche l’assegnazione di una
classe inferiore si possa configurare come “scelta-obiettivo”, volta alla
riduzione pel potenziale impatto acustico derivante dalle attività suddette, ma
da determinarsi solo in funzione delle effettive destinazioni d’uso di progetto
che verranno assegnate a tali ambiti.
Un’ultima nota relativa alle aree di
classe V deve infine essere scritta per la zona industriale di Soliera e le
abitazioni residenziali in essa intercluse.
La classe V prevede la presenza di
abitazioni al proprio interno, ma si è ritenuto più corretto stralciare alcune
porzioni di territorio descritte come tipo B1, B3 ed AR, all’interno della zona
industriale di cui sopra, assegnandole alla classe III (una di esse è, oltre
tutto, un D1 che dovrebbe essere trasformato in residenza).
Si tratta, nel caso delle abitazioni
poste lungo via Morello di Mezzo, di una corte rurale interclusa in zona
produttiva, ma adiacente al territorio agricolo.
Nel caso invece delle abitazioni di
via 1° Maggio l’evidenziazione in classe III è legata alla necessità di proteggere
acusticamente le medesime, assegnando dei valori limite inferiori, dalle
emissioni sonore imputabili alle vicine attività produttive e soprattutto al
traffico, anche pesante, indotto dalle medesime lungo via 1° Maggio.
Si è infine proceduto, in questa
fase, anche nella classificazione delle aree di espansione produttive, alcune delle quali rappresentano ancora
dei residui di PRG (alcune aree che nella vecchia zonizzazione figuravano di
progetto, se attuate o in via di attuazione sono state qui considerate come
esistenti; al contrario, quelle ancora non attuate e riconfermate dalla
programmazione urbanistica sono state tematizzate nuovamente anche in
zonizzazione come aree di progetto); altre sono nuove acquisizioni .
|
ZONA |
LOCALITA' |
ST |
UT |
Quota di attuazione |
SU |
CLASSE ACUSTICA |
|
D1 |
CAPOLUOGO |
4.762 |
0,70 |
tutto |
3.333 |
V |
|
D1.6 |
APPALTO: area ex-SICEM |
Si tratta di intervento di trasformazione
ad uso commerciale dell’insediamento ex-produttivo esistente; non si
prevedono incrementi di SU |
IV |
|||
|
D3.1 - 2 |
CAPOLUOGO |
10.368 |
0,40 |
tutto |
4.147 |
IV |
|
D3.1 - 9 |
LIMIDI |
7.940 |
0,40 |
tutto |
3.176 |
V |
|
D3.1 - 10 |
CAPOLUOGO |
117.656 |
0,40 |
60% |
28.237 |
V |
|
D3.1 - 11 |
SOZZIGALLI |
9.004 |
0,40 |
tutto |
3.602 |
V |
|
D3.2 - 1 |
CAPOLUOGO-APPALTO |
7.997 |
0,40 |
tutto |
3.199 |
V |
|
D3.2 - 3 |
SOZZIGALLI |
27.582 |
0,305 |
tutto |
8.433 |
I |
Per quanto riguarda le rimanenti
zone: “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”, “Aree di tipo
misto” e “Aree ad intensa attività umana” (classi II, III e IV), si è cercato
di definire delle procedure automatiche che portassero al calcolo dei parametri
di valutazione ed ai criteri di assegnazione della classe partendo dai dati
ISTAT riguardanti la densità di popolazione e la presenza di attività
produttive, commerciali e di servizio in ogni singola sezione di censimento.
Sulla base della suddivisione
territoriale dettata da censimento ISTAT 2001 si sono considerate, per ogni
sezione, la densità di popolazione, di esercizi commerciali, uffici ed
assimilabili, di attività artigianali o piccole industrie, suddividendo
ciascuno di questi parametri in tre classi di densità, bassa, media e alta,
seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida regionali:
In questo caso, potendo far capo, in
quanto ad informazioni di base, al solo dato del 2001, si sono riconfermate
appieno tutte le verifiche già effettuate in seno alla precedente stesura del
2002, già realizzata sulla base di queste informazioni.