SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI
GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA’ RUMOROSE
SEZIONE I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Campo di applicazione
Art. 2 -
Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale
Art. 4 –
Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore
Appendice
al capo I – Riferimenti normativi di settore
CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
SEZIONE I -
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Art. 5 –
Classificazione acustica dello stato di fatto
Art. 6 –
Classificazione acustica dello stato di progetto
Art. 7 -
Aggiornamento della zonizzazione acustica
Art. 8 -
Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione
SEZIONE II - I
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO
Art. 9 –
Piani e programmi di risanamento
Art. 10 -
Piano di risanamento acustico comunale
Art. 11 -
Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto.
Art. 12 -
Piano di risanamento delle imprese.
Art. 13 -
Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento
SEZIONE III -
LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI
Art. 15 -
Prescrizioni per le sorgenti sonore
Art. 19 -
Aree adibite a manifestazioni temporanee
Art. 20 - Aree dedicate ad attività motoristiche
Art. 21 –
Aree scolastiche e asili nido
Art. xx -
Parchi e giardini pubblici
Art. xx
- Impianti a ciclo produttivo continuo
Art. 22 -
Infrastrutture di trasporto
Art. 24 -
Aree prospicienti le infrastrutture viarie
Art. 25 -
Intorno Aeroportuale
CAPO III disciplina delle trasformazioni territoriali
Art. 27 –
Disciplina acustica dei Piani Urbanistici Attuativi e/o dei Progetti di Opere
Art. 28 –
Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.)
Art. 29 –
Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)
Art. 30 -
Documentazione tecnica
Art. 31 –
Valutazioni finali e deroghe
CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE a carattere temporaneo
Art. 32 -
Ambito d’applicazione
SEZIONE I -
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI
Art. 33 –
Attività rumorose nell’ambito di cantieri
Art. 34 –
Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili
Art. 36–
Autorizzazioni e deroghe
Art. 37 –
Definizione di manifestazione temporanea
Art. 38 -
Localizzazione delle manifestazioni temporanee
Art. 39 -
Classificazione delle manifestazioni temporanee
Art. 40 –
Rispetto dei limiti di rumore ed orario
Art. 41 –
Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni temporanee
Art. 42 –
Autorizzazioni e deroghe
Art. 43 -
Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante
Art. 45 -
Musica di sottofondo
SEZIONE III -
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA’ RUMOROSE
Art. 47 –
Disposizioni per specifiche attività rumorose
8.3: Attivazione dei cannoni antigrandine: numero e distanze
8.4 Attivazione dei cannoni antigrandine: sanzioni
Art. 48 –
Interventi sul traffico e sui pubblici servizi
Art. 50 -
Contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico derivante dai pubblici
servizi
Art.52 -
Misurazioni e controlli
Art.53 -
Sanzioni amministrative pecuniarie principali
Art. 54 -
Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività
Art. 55 -
Determinazione delle sanzioni
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 54-
Disposizioni transitorie e finali
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA’ RUMOROSE
1. Le presenti “Norme tecniche di
attuazione e regolamento delle attività rumorose” (nel seguito indicato come
“regolamento”) disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento
acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15
“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.
2. Dal presente normativo sono da
ritenersi esclusi i comportamenti umani rumorosi non connessi ad attività
commerciali, professionali, produttive, cui provvede il 1^ comma dell’art. 659
del C.P.
3. Ai fini di cui al comma 1 valgono
le definizioni indicate all’articolo 3 del presente regolamento, desunte da
quanto riportato in allegato A del DPCM 1/3/91 ed all’articolo 2 dalla legge
447 del 1995 oltre che all’interno dei relativi decreti attuativi, per quanto
di merito degli specifici ambiti di interesse.
1. La zonizzazione acustica del
territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
a) stabilire gli standard minimi di
comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in
relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto
territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A
dell’allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre
1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
b) costituire riferimento per
c) consentire l’individuazione delle
criticità potenziali e delle priorità d’intervento, in relazione all’entità del
divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità
delle aree e degli insediamenti esposti all’inquinamento acustico;
d) costituire supporto all’azione
amministrativa dell’ente locale per la gestione delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie, nonché per
1. Ai fini dell’applicazione del
presente regolamento si intende per:
a) inquinamento acustico (art.2, c.1, lett.a, L.447/95): l'introduzione
di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio
o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi.
b) attività rumorose: sono considerate "attività
rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione
acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, tali da provocare fastidio o disturbo al riposo
ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo,
dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli
ambienti stessi. Ne fanno parte:
I) le attività produttive in
generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a
loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della
attività, ma che producono rumori;
II) ogni altra attività che, pur
senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali,
rechi molestia al vicinato;
III) le infrastrutture di trasporto,
sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale,
sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi, ma che interessano il
territorio comunale.
c) sorgente sonora (All.A, DPCM 1/3/91): Qualsiasi oggetto,
dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni
sonore.
d) sorgente specifica (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98):
sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
disturbo.
e) sorgenti sonore fisse (art.2, c.1, lett.c, L.447/95): gli
impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili,
anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali,
commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a
parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di
trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
f) sorgenti sonore mobili (art.2, c.1, lett.d, L.447/95): tutto
quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera e) ed in particolare:
I) le sorgenti sonore di natura
infrastrutturale (strade, ferrovie, aeroporti) per quanto specificamente
disciplinato in seno alla specifica normativa di settore (fra i testi di
maggiore significatività – l’elenco è indicativo e non esaustivo – si possono
annoverare il decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 “Metodologia
di misura del rumore aeroportuale”, dal decreto Presidente della Repubblica del
18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo
11 della legge 447 del
II) le macchine ed attrezzature da
cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura;
III) gli impianti per la pubblicità
sonora su automezzi o mezzi mobili.
g) attività rumorose a carattere temporaneo: qualsiasi attività
che si esaurisce in periodi limitati e/o si svolge in modo non permanente nello
stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite
nell’ambito di processi produttivi (comprendendo fra questi anche il commercio
ambulante) e le attività di carattere stagionale.
h) livello di pressione sonora (All.A, DPCM 1/3/91): esprime il
valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala
logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

dove p è il valore efficace della
pressione sonora misurata in pascal (Pa) è Po è la pressione di
riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.
i) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A'
(All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): valore del livello di pressione
sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un
periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono
considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. E’ il parametro fisico
adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

dove pa(t) è il valore istantaneo
della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); po
è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto m; T è
l'intervallo di tempo di integrazione; Leq (A),T esprime il livello energetico
medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.
j) livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata
"A" (Al. A, DM 16/3/98): LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori
efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata
"A" LPA secondo le costanti di tempo "slow",
"fast", "impulse".
k) rumore con componenti impulsive (All.A, DPCM 1/3/91):
emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente
rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.
l) rumore con componenti tonali (All.A, DPCM 1/3/91): emissioni
sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un
tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e
strumentalmente rilevabili.
m) tempo di riferimento – Tr (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM
16/3/98): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono
le misure; è cioè il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno
acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno.
Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso
tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo
all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
n) tempo di osservazione – To (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM
16/3/98): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento,
durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono
valutare.
o) tempo di misura – Tm (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM
16/3/98): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione,
durante il quale vengono effettuate le misure di rumore. All'interno di ciascun
tempo di osservazione (TO), si individuano uno o più tempi di misura (TM) di
durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia
rappresentativa del fenomeno.
p) valore limite di emissione (come da art.2, c.1, lett.e,
L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
q) valore limite di immissione (come da art.2, c.1, lett.f,
L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
I) valore limite assoluti (come da art.2, c.3, L.447/95),
determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
II) valore limite differenziali (come da art.2, c.3, L.447/95)
determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ,ed il rumore residuo.
r) valore di attenzione (come da art.2, c.1, lett.g, L.447/95):
valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l’ambiente.
s) valore di qualità (come da art.2, c.1, lett.h, L.447/95): valore
di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995.
t) ambiente abitativo (come da art.2, c.1, lett.b, L.447/95) : ogni ambiente interno a un
edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le
diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo
del 15 agosto 1991, n. 277 (e succ. integ. E mod.), salvo per quanto concerne l'immissione
di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive.
u) livello di rumore residuo (All.A, DM 16/3/98): Lr. É il
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva
quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere
misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
v) livello di rumore ambientale (All. A, DM 16/3/98): La. É il
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da
tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come
definito al punto u) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti,
con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si
confronta con i limiti massimi di esposizione:
I) nel caso dei limiti
differenziali, è riferito a TM;
II) nel caso di limiti assoluti è
riferito a TR.
w) Livello differenziale di rumore (All.A, DPCM 1/3/91):
Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore
residuo.
x) ricettori sensibili: qualsiasi edificio adibito ad ambiente
abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate,
parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo
svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali
edificabili già individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica, vigenti
al momento della presentazione del presente regolamento. Si intendono come
tali, più dettagliatamente, gli ospedali, le case di cura, i centri per
anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le
scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali
e gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla
loro classe di appartenenza.
y) locali sensibili o ad elevata sensibilità: locali degli
edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.
z) attrattori: l’insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di
essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose, ma in grado di
condizionare l’ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi
che si sviluppa intorno ad essi. Ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli
ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali,
commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito
caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli
spedizionieri.
aa) fascia di pertinenza acustica infrastrutturale (art.1, DPR
142/04 e art.3 DPR 459/98): una porzione di territorio di ampiezza variabile,
compresa tra le infrastrutture di trasporto esistenti, o di nuova
realizzazione, ed il territorio circostante; in tale fascia valgono i limiti
previsti dalle specifiche normative per l’infrastruttura, mentre per le altre
fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione (la
rappresentazione grafica del presente tematismo è riportata nella tavola 1 di zonizzazione).
bb) impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2, DM 11/12/96):
a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni
all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per
necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio
pubblico essenziale; b)quello il cui esercizio è regolato da contratti
collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per
cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Dicesi impianto a
ciclo produttivo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o
per i quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
precedente all'entrata in vigore del DM 11/12/96).
cc) tecnico competente (art.2, c.6,
L.447/95): è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad
effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle
vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative
attività di controllo, così come definito dal D.P.C.M. 31/3/98 “Atto
d’indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio
dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».
1. I provvedimenti per la
limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica,
costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai
livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole
applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di
omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle
prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti
e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del
rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle
sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la
via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i
piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i
piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione
del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica,
gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
1. Fonti legislative di carattere
nazionale e relativi riferimenti interpretativi in materia di acustica, cui si
fa riferimento, in seno al presente normativo, in ordine cronologico (l’elenco
può non essere esaustivo o aggiornato):
2009
Legge 27 febbraio 2009, n. 13
-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28-2-2009 ) testo in vigore dal:
1-3-2009 e Versione coordinata con modifiche del Decreto-legge 30
dicembre 2008 , n. 208 (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304).
2008
D.LGS. n.81/2008- Titolo VIII, Capo
I,II,e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad
agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative -versione
definitiva del 10 Luglio 2008- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPESL
D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81- TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008
2007
Direttiva 2007/34/CE Commissione -
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva
70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al
dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del
SEE) (G.U.U.E. L155 del 15.6.2007)
2006
Linee guida – D. LGS. n.195 e
n.187-versione finale del 22 Dicembre 2006- Coordinamento Tecnico per la
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPESL
Risposta del Ministero
Infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo a "Richiesta di parere
sull’applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. “Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici”, con riferimento ai limiti di rumorosità
prodotta dagli impianti".
D.M. 24 luglio 2006 Modifiche
dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262,
relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate al funzionamento all'esterno
D.LGS. 10 aprile 2006, n.195
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).(GU n. 124 del 30-5-2006)
testo in vigore dal: 14-6-2006
2005
D.LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge
n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del
testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre
2005)
Presidenza del Consiglio dei
Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art.9 comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n.281 sullo schema di decreto legislativo recante
recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
alla determinazione e gestione del rumore ambientale
D.LGS. 17 gennaio 2005, n.13 -
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU
n. 39 del 17-2-2005)
2004
Circolare 6 Settembre 2004-
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in
materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei
valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)
D.P.R. 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni
per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447.(GU n. 127 del 1-6-2004 ) testo in vigore dal: 16-6-2004
2002
D.LGS. 4 settembre 2002, n.262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
2001
D.M. 23 Novembre 2001 Modifiche
dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (GU n. 288 del 12-12-2001)
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell' ’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all' ’aperto
D.P.R. 3 aprile 2001, n.304
-"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26
novembre 1995,n.447
2000
D.M. 29 novembre 2000-Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore
1999
D.M. 3 dicembre1999-"Procedure
antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"
D.P.R. 9 Novembre 1999
n.476-"Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli
notturni."
D.M. 20 maggio 1999 - Criteri per la
progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico
D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215
-Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
e nei pubblici esercizi
1998
Estratto Legge 9 dicembre 1998, n.
426, Nuovi interventi in campo ambientale
D.P.R. n. 459 -18 Novembre 1998 - Regolamento
recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
D.P.C.M. 31 marzo 1998 - Tecnico
Competente
Decreto 16 marzo 1998 - Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell' inquinamento acustico
1997
D.P.C.M. 19 dicembre 1997 - Proroga
dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e
registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997
D.M. 11 Dicembre 1997 n.496 - Regolamento
recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli
aeromobili civili
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici
D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. 31 ottobre 1997 - Metodologia
di misura del rumore aeroportuale
D.P.C.M. 18 settembre 1997 - Determinazione
dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
1996
D.M. 11/12/1996 "Applicazione
del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
1995
Legge 26 ottobre 1995 n. 447
"LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
1992
D.LGS. n. 137 "livello di
potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione
acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi
per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed
edili"
1991
D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
D.LGS. n. 277 "ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/477/CEE, N.86/188/CEE E N.
88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI
DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO, A NORMA
DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 212 "
1967
CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 22 MAGGIO
1967 "CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI". Ministero del Lavori Pubblici - Presidenza del
Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale
1966
CIRCOLARE MINISTERIALE N. 1769 DEL
30 APRILE 1966 "CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI
NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE" Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza del
Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale
2. Fonti legislative di carattere
regionale e relativi riferimenti interpretativi in materia di acustica, cui si
fa riferimento, in seno al presente normativo, in ordine cronologico (l’elenco
può non essere esaustivo o aggiornato):
D.G.R. n. 1203 del 08/07/02 Direttiva per il riconoscimento della figura
di tecnico competente in acustica ambientale
D.G.R. n. 45 del 21/01/02 "Criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della
legge regionale 09/05/01 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento
acustico"
D.G.R. n. 2053 del 09/10/01 "Disposizioni in materia di
inquinamento acustico: criteri per la classificazione acustica del territorio
ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 09/05/01 n° 15 recante
disposizioni in materia di inquinamento acustico"
Emilia Romagna - Legge regionale
n.15 del 9 maggio 2001
DGR 673/04: Criteri tecnici per la
redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della
valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n 15 recante
disposizioni in materia di inquinamento acustico'
3. Fonti legislative diverse:
R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo
unico delle leggi sanitarie, (art. 344).
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo
codice della strada.
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
Regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Legge 31 luglio 2002, n. 179,
Disposizioni in materia ambientale (art. 7, modifiche alla Legge n. 447/1995).
CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge
447 del 1995 il Comune di Soliera ha provveduto, secondo criteri omogenei di
assegnazione per le diverse realtà territoriali interessate, alla suddivisione del
territorio secondo la metodologia disposta dalla delibera di giunta regionale
del 9 ottobre 2001 n. 2053 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica
del territorio ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 15 del
2. Ai sensi della delibera regionale
2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e
funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione
vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di
destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche;
per “stato di fatto” pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle
quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono
sostanzialmente attuate. Si considerano “attuate" le previsioni di piano
riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di
intervento edilizio diretto o preventivo.
3. La classificazione acustica dello
stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone
omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale
2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14
novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:
a) CLASSE I: “aree particolarmente protette” rientrano in
questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al
riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
b) CLASSE II: “aree prevalentemente residenziali” si tratta di
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza
di attività industriali ed artigianali;
c) CLASSE III: “aree di tipo misto” aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree
rurali con impiego di macchine operatrici;
d) CLASSE IV: “aree di intensa attività umana” aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione,
elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività
artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie,
di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) CLASSE V: “aree prevalentemente industriali” aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con
insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;
f) CLASSE VI: “aree esclusivamente industriali” aree con forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale;
in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all’attività
produttiva.
4. La zonizzazione acustica è
riportata per l’intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con
l’utilizzo della seguente campitura grafica:
CLASSE COLORE campitura piena
I Verde
II Giallo
III Arancione
IV rosso
vermiglio
V rosso
violetto
VI Blu
5. La metodologia utilizzata per la
suddivisione del territorio in “aree acusticamente omogenee” è descritta nella
relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione
acustica.
1. La classificazione acustica dello
stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le
parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale
differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l’assetto derivante
dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La classificazione acustica dello
stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di
fatto per l’intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con
l’utilizzo della seguente campitura grafica:
CLASSE COLORE campitura tratteggiata su campitura
piena
relativa al tema dell’esistente
I Verde
II Giallo
III Arancione
IV rosso
vermiglio
V rosso
violetto
VI Blu
1. La zonizzazione acustica del
territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata ogni cinque anni
mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.
2. L’aggiornamento ed eventuali
modifiche della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
a) all’atto di adozioni di PSC e POC
e loro Varianti specifiche o generali;
b) all’atto di provvedimenti di
approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi
ultimi;
c) all’atto della autorizzazione di
trasformazioni territoriali per attività particolari quali cave, aree militari,
parchi territoriali ecc.;
d) all’atto dell’individuazione e/o
della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e
come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed
aggiornamenti.
4. Le norme tecniche e/o la zonizzazione
acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del
quadro normativo di riferimento.
5. Restano ferme le disposizioni di
legge in attuazione della legge 447 del 1995 e successivi decreti attuativi,
per quanto non citato nel presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in
vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è
approvato.
1. Nel caso di superamento dei
valori di attenzione di cui all'art.2, c.1, lett.g della L.447/95, nonché
nell'ipotesi di cui all'art.4, c.1, lett.a, ultimo periodo, della medesima
legge (preesistenza di destinazioni d’uso), i comuni provvedono all'adozione di
piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia
ambientale.
2.
1. Il Comune adotta, entro 1 anno (12
mesi) dall’approvazione della Zonizzazione, il Piano di risanamento acustico
qualora non sia possibile rispettare nella zonizzazione acustica l’articolo 4,
comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore
misurato, si discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti
destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di
attenzione previsti all’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del
1995.
2. Il Piano comunale di risanamento
acustico è redatto a norma dell’articolo 7 della legge 447 del
3. Il Piano comunale di risanamento
acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture
di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29
novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) “Criteri per la
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
4. Il Piano di risanamento acustico
comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di
strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica,
risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione
acustica.
5. I piani di risanamento comunale,
in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di
gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa;
dimensione della popolazione interessata) predispongono un complesso di
interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate
nel territorio. Detti Piani devono contenere:
a) Mappatura acustica del
territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui
consistenza discende dall’analisi delle potenziali criticità di zonizzazione
oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per
segnalazione diretta dei cittadini e/o dell’Amministrazione competente;
b) Carta delle criticità acustiche (l'individuazione
strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti
mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti
dalle tavole di zonizzazione);
c) Definizione degli obiettivi;
d) Definizione delle strategie di
base, medio e lungo termine;
e) Strumenti di regolamentazione e
di intervento:
I) contenuti di pianificazione del
traffico;
II) interventi di protezione;
III) interventi urbanistici di
riqualificazione;
IV) contenuti normativi;
V) priorità attuative.
f) L'individuazione dei soggetti a
cui compete l'intervento;
g) Schede tecniche per
l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e
programmazione delle risorse;
h) La stima degli oneri finanziari e
dei mezzi necessari;
i) Le eventuali misure cautelari a
carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
l) Normativa del Piano.
5. Il Piano di risanamento acustico viene
approvato dal consiglio comunale previo parere ARPA-AUSL, ed è trasmesso alla
Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento
nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.
6. In caso di inerzia del comune ed
in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4,
c.1, lett. b della L.447/95.
7. Il Programma regionale per la
tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
"Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e
le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare
con i piani di risanamento acustico previsti dalla L.R.15/2001, ivi compresi
gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo
articolo.
8. Ai sensi dei commi 4 e 5
dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi
prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e
provvedono alla concessione dei contributi.
1. Le società e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione
acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al decreto del ministero
dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da
parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e
delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e
abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e
secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e
locale.
2. I piani devono indicare gli
obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi.
3. Per le finalità di cui al c.5
dell'art.10 della L. 447/95 e in conformità al DM Ambiente 29 novembre 2000
recante " Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture,
dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
4.
5.
6. Anche l’organizzazione del
traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire
il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno
definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
7. Il PGTU (Piano del Traffico) dovrà
prevedere nella sua stesura obiettivi di riduzione dell’esposizione al rumore e
pertanto dovrà essere accompagnato da una VAS (Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi del D.LGS. 4/2008 e successive varianti e modifiche) che
dimostri il perseguimento di tali obiettivi.
8. Si dà atto che ad oggi sono stati
emanati i decreti riportanti le disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (DPR
459 del 18/11/98) e stradale (DPR 142 del 30.03.04) e sono stati presentati i
relativi piani di risanamento a cura di RFI e Società Autostrade.
9. I decreti suddetti stabiliscono i
criteri di redazione dei piani di risanamento settoriali, a cura degli enti gestori,
riportando modalità di rilevamento del rumore, tempistiche e priorità di
realizzazione degli interventi ivi previsti.
1. Le imprese, entro 6 mesi
dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle
proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di
superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello
stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le
modalità e tempi di adeguamento.
2. Le imprese che hanno in corso la
procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del
Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero
abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale
ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime
procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si
adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del
territorio comunale.
3. Il Piano di risanamento
dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti
dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro
quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità
dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima
della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo
ulteriore non superiore a diciotto mesi.
4. Le imprese che hanno già
effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1
marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione
acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei
termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.
1. Il Piano di Risanamento comunale
contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a
evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può
essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze
contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai
criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
2. Il Piano di risanamento dovrà
essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione
acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si
ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
3. Ogni qual volta si procede a una
revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà
richiedere il parere ARPA-AUSL competente, prima della approvazione in
Consiglio Comunale del nuovo Piano.
1. In applicazione del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe
acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di
emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di
qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore
22,00-6,00); le definizione di tali valori sono stabilite dall’articolo 2 della
legge 447 del 1995 e di seguito riportate.
2. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1,
lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti
fisse ed alle sorgenti mobili.
a) I valori limite di emissione
delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella A seguente e
si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la
rispettiva classificazione in zone.
b) I rilevamenti e le verifiche sono
effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
c) I valori limite di emissione del
rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le
sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme
di omologazione e certificazione delle stesse.
Tabella A: valori limite di
emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)
|
classi di destinazione d'uso del
territorio |
Valori limite di emissione – Leq in dBA |
|
|
|
Tempo di riferimento diurno
(06.00-22.00) |
Tempo di riferimento notturno
(22.00-06.00) |
|
I aree particolarmente protette |
45 |
35 |
|
II aree prevalentemente
residenziali |
50 |
40 |
|
III aree di tipo misto |
55 |
45 |
|
IV aree di intensa attività umana |
60 |
50 |
|
V aree prevalentemente industriali |
65 |
55 |
|
VI aree esclusivamente industriali |
65 |
65 |
3. I valori limite assoluti di immissione come definiti
all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti
al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono
quelli indicati nella tabella B seguente.
a) Per le infrastrutture stradali,
ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.
11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella B
seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza,
individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette
sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
b) All'interno delle fasce di
pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente
comma a), devono rispettare i limiti di cui alla tabella A sopra riportata. Le
sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma a), devono
rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella B seguente, secondo
la classificazione che a quella fascia viene assegnata.
Tabella B: valori limite assoluti di
immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)
|
classi di destinazione d'uso del
territorio |
Valori limite di assoluti di immissione – Leq in dBA |
|
|
|
Tempo di riferimento diurno
(06.00-22.00) |
Tempo di riferimento notturno
(22.00-06.00) |
|
I aree particolarmente protette |
50 |
40 |
|
II aree prevalentemente
residenziali |
55 |
45 |
|
III aree di tipo misto |
60 |
50 |
|
IV aree di intensa attività umana |
65 |
55 |
|
V aree prevalentemente industriali |
70 |
60 |
|
VI aree esclusivamente industriali |
70 |
70 |
4. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.
2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5dBA per il
periodo diurno e 3dBA per il periodo notturno, all'interno degli ambienti
abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe
VI.
a) Le disposizioni di cui al comma 4
del presente articolo 14 non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
I) se il rumore misurato a finestre
aperte sia inferiore a 50dBA durante il periodo diurno e 40dBA durante il periodo
notturno;
II) se il livello del rumore
ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dBA durante il periodo
diurno e 25dBA durante il periodo notturno.
b) Le disposizioni di cui al comma 4
del presente articolo 14 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle
infrastrutture stradali, ferroviarie,aeroportuali e marittime; da attività e
comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
c) Si fa presente (Circ. Min.
06/09/04) che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche
una sola delle condizioni di cui ai punti I) e II) della lett.a) precedente: se
il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50dBA nel
periodo diurno e 40dBA nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a
finestre chiuse e' inferiore a 35dBA nel periodo diurno e 25dBA nel periodo
notturno.
6. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella C seguente.
Tabella C: valori di qualità - Leq
in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/97)
|
classi di destinazione d'uso del
territorio |
Valori di qualità – Leq in dBA |
|
|
|
Tempo di riferimento diurno
(06.00-22.00) |
Tempo di riferimento notturno
(22.00-06.00) |
|
I aree particolarmente protette |
47 |
37 |
|
II aree prevalentemente
residenziali |
52 |
42 |
|
III aree di tipo misto |
57 |
47 |
|
IV aree di intensa attività umana |
62 |
52 |
|
V aree prevalentemente industriali |
67 |
57 |
|
VI aree esclusivamente industriali |
70 |
70 |
7. I valori di attenzione espressi come livelli continui
equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a
lungo termine (TL) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori
della tabella B di cui sopra, aumentati di 10dBA per il periodo diurno e di 5dBA
per il periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di
riferimento, i valori di cui alla tabella B di cui sopra. Il tempo a lungo
termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la
caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità
ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle
variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il
valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo
prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà
specifiche locali.
c) Per l'adozione dei piani di
risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è
sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del
precedente comma 7, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (aree di
classe VI) in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di
superamento dei valori di cui alla lettera 2) del comma precedente.
d) I valori di attenzione di cui al presente
comma 7) non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.
1. All'interno del territorio
comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal
decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 secondo la zonizzazione
acustica del territorio comunale.
2. Le tecniche di rilevamento, la
strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal
decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.
3. I requisiti acustici delle
sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel decreto del
Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997.
1. Gli elaborati individuano una
classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di
destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre
possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche
differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:
a) situazioni di compatibilita’: situazioni con clima acustico
attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del
Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di
classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si
rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di
conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini
interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione
da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione
strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio,
propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico comunale);
b) situazioni di potenziale incompatibilita’: confini tra zone
di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure
effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo
stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per
tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In
relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere
periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle
modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore
ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto
di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti,
pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un
superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di
superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di
risanamento acustico come al successivo punto c);
c) situazioni di incompatibilita’: le situazioni in cui le
misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano
un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento
acustico individua l’ambito territoriale della situazione di incompatibilità e
individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico
entro tali limiti.
1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive (nel seguito
indicato come PIAE) vigente, l’attività estrattiva è definita attività a
carattere transitorio; tale attività non rientra tra quelle a carattere
temporaneo così come definite all’articolo 3 del presente regolamento; tale
attività si esercita all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come
definito dal PIAE vigente) e più specificatamente all’interno del perimetro
definito in sede di autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale del 18 luglio 1991 n. 17 “Disciplina delle attività estrattive”,
nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti di PIAE, possono
esserci attività estrattive soltanto per i casi particolari previsti delle
norme tecniche attuative del PAE vigente.
2. L’area definita dal perimetro dell’attività estrattiva
in senso stretto (area di coltivazione) è classificata in classe V, mentre sono
classificate in classe IV le aree pertinenziali pure individuate dal PIAE, non
assoggettate direttamente a coltivazione (aree deposito, piazzali, ecc.).
3. Precedentemente all’atto autorizzativo di cui al comma
2, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della
destinazione d’uso delle unità territoriali omogenee (nel seguito indicate come
UTO) come descritto dai vigenti strumenti urbanistici.
4. Conclusasi l’attività estrattiva, in seguito al rilascio
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente
destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti, con la relativa classe
acustica.
1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti
di zona previsti dalla zonizzazione acustica, l’articolo 11, comma 3 della legge
447 del 1995, prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento acustico
nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle
attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai
comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.
898, e successive modificazioni"; dopo la dismissione tali aree sono
classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici.
1. La regolamentazione per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste
motoristiche di prova e per attività sportive è definita dal decreto Presidente
della Repubblica del 3 aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”.
1. Nel caso di aree scolastiche
esistenti e/o di nuova realizzazione dovrà essere rispettato il valore limite
diurno, nella misura in cui all’interno di tale intervallo temporale è presente
l’attività didattica. All’interno di aree scolastiche la compatibilità acustica
deve essere verificata su tutta l’area di pertinenza della struttura, comprese
le aree esterne in quanto regolarmente fruite.
2. Il rispetto del valore limite
notturno sarà invece commisurato alla presenza di attività in tale intervallo
(es. scuole serali), mentre al contrario, in caso di utilizzo complementare
delle strutture per altri usi (es. palestre utilizzate per attività sportive
extra-scolastiche), si applicheranno, in periodo notturno, i valori limite
pertinenti all’attività svolta, come da classificazione indicata dalla DGR
2053/2001.
3. Gli asili, limitatamente a quelli
inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono ottenere un
pronunciamento favorevole degli enti preposti, anche in deroga ai limiti di
classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso
edificio e fatta salva l’adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto
di vista tecnico, economico ed ambientale. La deroga può essere concessa fino a
livelli di rumore corrispondenti ai valori di qualità della classe III,
indipendentemente dalla classe assegnata all’edificio in cui è ubicato l’asilo
stesso. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata
dell’immobile destinato all’uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne.
1. Nei parchi pubblici urbani ed
extraurbani classificati in classe I, i livelli di conformità acustica devono
essere verificati presso gli spazi che vedono l’effettiva permanenza di
persone, per es. presso le aree attrezzate, le aree sosta, le aree gioco, ecc..
1. Per gli edifici alberghieri nei
quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della
presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, qualora non fossero
rispettati i limiti di zona in entrambi i periodi di riferimento, è ammissibile
il solo rispetto dei limiti in periodo notturno.
1. Inoltre, in considerazione della
limitata permanenza dei fruitori, se è garantita la presenza e il funzionamento
di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti
acustici in facciata all’edificio, fermo restando l’applicazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici.
Vi sono altre attività e sorgenti di
disturbo non oggetto delle presenti norme.
Per gli impianti a ciclo produttivo
continuo esistenti si applicano le norme di cui al DMA 11.12.1996 “Applicazione
del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” e dei
vigenti Regolamenti comunali in materia.
Dal momento che un impianto a ciclo
produttivo continuo esegue degli ampliamenti, dei potenziamenti o delle
modifiche delle sorgenti sonore (come, ad esempio, l’implementazione di nuova
impiantistica) il diritto di esenzione all’applicazione del criterio
differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di
emanazione del DMA 11.12.1996.