SOMMARIO

 

CAPO I         DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA’ RUMOROSE  4

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 - Campo di applicazione. 4

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale. 4

Art. 3 - Definizioni 5

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore. 9

Appendice al capo I – Riferimenti normativi di settore. 10

CAPO II        LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. 15

SEZIONE I - ZONIZZAZIONE ACUSTICA. 15

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto. 15

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto. 16

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica. 17

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione. 17

SEZIONE II - I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO.. 18

Art. 9 – Piani e programmi di risanamento. 18

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale. 18

Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto. 20

Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese. 21

Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento. 21

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI 22

Art. 14 - Limiti di zona. 22

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore. 25

Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto  25

Art. 17 - Aree di cava. 26

Art. 18- Aree militari 27

Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee. 27

Art.  20 - Aree dedicate ad attività motoristiche. 27

Art. 21 – Aree scolastiche e asili nido. 27

Art. xx - Parchi e giardini pubblici 28

Art. xx - Alberghi 28

Art. xx -  Impianti a ciclo produttivo continuo. 28

Art. 22 - Infrastrutture di trasporto. 28

Art. 23 - Aree ferroviarie. 29

Art. 24 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie. 29

Art. 25 - Intorno Aeroportuale. 30

CAPO III       disciplina delle trasformazioni territoriali 31

SEZIONE I - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.. 31

Art. 26 – Criteri generali 31

Art. 27 – Disciplina acustica dei Piani Urbanistici Attuativi e/o dei Progetti di Opere. 31

Art. 28 – Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.) 33

Art. 29 – Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.) 35

Art. 30 - Documentazione tecnica. 37

Art. 31 – Valutazioni finali  e deroghe. 38

CAPO IV       DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE a carattere temporaneo.. 39

Art. 32 - Ambito d’applicazione. 39

SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI 40

Art. 33 – Attività rumorose nell’ambito di cantieri 40

Art. 34 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili 40

Art. 35 – Esclusioni 41

Art. 36– Autorizzazioni e deroghe. 41

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI 43

Art. 37 – Definizione di manifestazione temporanea. 43

Art. 38 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee. 43

Art. 39 - Classificazione delle manifestazioni temporanee. 44

Art. 40 – Rispetto dei limiti di rumore ed orario. 44

Art. 41 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni temporanee. 44

Art. 42 – Autorizzazioni e deroghe. 46

Art. 43 - Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante. 47

Art. 44 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo  47

Art. 45 - Musica di sottofondo. 50

Art. 46 - Esclusioni 50

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA’ RUMOROSE. 51

Art. 47 – Disposizioni per specifiche attività rumorose. 51

8.3: Attivazione dei cannoni antigrandine: numero e distanze. 55

8.4 Attivazione dei cannoni antigrandine: sanzioni 56

Art. 48 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi 57

Art. 49 - Contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli 58

Art. 50 - Contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico derivante dai pubblici servizi 59

CAPO V        CONTROLLI E SANZIONI 60

Art.51 – Ordinanze. 60

Art.52 - Misurazioni e controlli 60

Art.53 - Sanzioni amministrative pecuniarie principali 60

Art. 54 - Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività. 61

Art. 55 - Determinazione delle sanzioni 62

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 63

Art. 54- Disposizioni transitorie e finali 63

APPENDICE          DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.) 64

Allegato 1.A: modello per richiesta d’autorizzazione per l’insediamento di cantiere, coerentemente a quanto specificato all’art. 36, commi 2 e 3, del presente normativo.. 68

Allegato 2.A: modello per richiesta d’autorizzazione in deroga per l’insediamento di cantiere, coerentemente a quanto specificato all’art. 36, comma 6, del presente normativo.. 70

Allegato 3.A: modello per richiesta d’autorizzazione in deroga per ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO, coerentemente a quanto specificato agli articoli costituenti la sezione II, capo IV, del presente normativo.. 72

Allegato 3.B: Relazione di impatto acustico (per attività di pubblico spettacolo, anche temporanee, pubblici esercizi e circoli caratterizzati dalla presenza di impianti di amplificazione e diffusione sonora) 74

 


CAPO I                    DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA’ RUMOROSE

 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti “Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose” (nel seguito indicato come “regolamento”) disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

2. Dal presente normativo sono da ritenersi esclusi i comportamenti umani rumorosi non connessi ad attività commerciali, professionali, produttive, cui provvede il 1^ comma dell’art. 659 del C.P.

3. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all’articolo 3 del presente regolamento, desunte da quanto riportato in allegato A del DPCM 1/3/91 ed all’articolo 2 dalla legge 447 del 1995 oltre che all’interno dei relativi decreti attuativi, per quanto di merito degli specifici ambiti di interesse.

 

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell’allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all’articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;

c) consentire l’individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d’intervento, in relazione all’entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all’inquinamento acustico;

d) costituire supporto all’azione amministrativa dell’ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dall’inquinamento acustico.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:

a) inquinamento acustico (art.2, c.1, lett.a, L.447/95): l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

b) attività rumorose: sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Ne fanno parte:

I) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;

II) ogni altra attività che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato;

III) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi, ma che interessano il territorio comunale.

 

c) sorgente sonora (All.A, DPCM 1/3/91): Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

d) sorgente specifica (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

e) sorgenti sonore fisse (art.2, c.1, lett.c, L.447/95): gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

f) sorgenti sonore mobili (art.2, c.1, lett.d, L.447/95): tutto quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera e) ed in particolare:

I) le sorgenti sonore di natura infrastrutturale (strade, ferrovie, aeroporti) per quanto specificamente disciplinato in seno alla specifica normativa di settore (fra i testi di maggiore significatività – l’elenco è indicativo e non esaustivo – si possono annoverare il decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, dal decreto Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, dal decreto Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.”;

II) le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura;

III) gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

g) attività rumorose a carattere temporaneo: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell’ambito di processi produttivi (comprendendo fra questi anche il commercio ambulante) e le attività di carattere stagionale.

 

h) livello di pressione sonora (All.A, DPCM 1/3/91): esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) è Po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

i) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. E’ il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

dove pa(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); po è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto m; T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq (A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

j) livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" (Al. A, DM 16/3/98): LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

k) rumore con componenti impulsive (All.A, DPCM 1/3/91): emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

l) rumore con componenti tonali (All.A, DPCM 1/3/91): emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

 

m) tempo di riferimento – Tr (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure; è cioè il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

n) tempo di osservazione – To (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

o) tempo di misura – Tm (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore. All'interno di ciascun tempo di osservazione (TO), si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

 

p) valore limite di emissione (come da art.2, c.1, lett.e, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

q) valore limite di immissione (come da art.2, c.1, lett.f, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

I) valore limite assoluti (come da art.2, c.3, L.447/95), determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

II) valore limite differenziali (come da art.2, c.3, L.447/95) determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ,ed il rumore residuo.

r) valore di attenzione (come da art.2, c.1, lett.g, L.447/95): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.

s) valore di qualità (come da art.2, c.1, lett.h, L.447/95): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995.

 

t) ambiente abitativo (come da art.2, c.1, lett.b, L.447/95) : ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 (e succ. integ. E mod.), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

u) livello di rumore residuo (All.A, DM 16/3/98): Lr. É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

v) livello di rumore ambientale (All. A, DM 16/3/98): La. É il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto u) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

I) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;

II) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

w) Livello differenziale di rumore (All.A, DPCM 1/3/91): Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

 

x) ricettori sensibili: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica, vigenti al momento della presentazione del presente regolamento. Si intendono come tali, più dettagliatamente, gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali e gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza.

y) locali sensibili o ad elevata sensibilità: locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

z) attrattori: l’insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose, ma in grado di condizionare l’ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi. Ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

aa) fascia di pertinenza acustica infrastrutturale (art.1, DPR 142/04 e art.3 DPR 459/98): una porzione di territorio di ampiezza variabile, compresa tra le infrastrutture di trasporto esistenti, o di nuova realizzazione, ed il territorio circostante; in tale fascia valgono i limiti previsti dalle specifiche normative per l’infrastruttura, mentre per le altre fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione (la rappresentazione grafica del presente tematismo è riportata nella tavola 1 di zonizzazione).

bb) impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2, DM 11/12/96): a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b)quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Dicesi impianto a ciclo produttivo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per i quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedente all'entrata in vigore del DM 11/12/96).

cc) tecnico competente (art.2, c.6, L.447/95): è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, così come definito dal D.P.C.M. 31/3/98 “Atto d’indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

 

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore

1. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

 

Appendice al capo I – Riferimenti normativi di settore

1. Fonti legislative di carattere nazionale e relativi riferimenti interpretativi in materia di acustica, cui si fa riferimento, in seno al presente normativo, in ordine cronologico (l’elenco può non essere esaustivo o aggiornato):

2009

Legge 27 febbraio 2009, n. 13 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (GU n. 49 del 28-2-2009 ) testo in vigore dal: 1-3-2009 e  Versione coordinata con modifiche del Decreto-legge 30 dicembre 2008 , n. 208 (Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2008 n. 304).

2008

D.LGS. n.81/2008- Titolo VIII, Capo I,II,e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative -versione definitiva del 10 Luglio 2008- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPESL

D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81- TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008

2007

Direttiva 2007/34/CE Commissione - che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L155 del 15.6.2007)

2006

Linee guida – D. LGS. n.195 e n.187-versione finale del 22 Dicembre 2006- Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome-ISPESL

Risposta del Ministero Infrastrutture e Trasporti Ufficio Legislativo a "Richiesta di parere sull’applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti".

D.M. 24 luglio 2006 Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno

D.LGS. 10 aprile 2006, n.195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).(GU n. 124 del 30-5-2006) testo in vigore dal: 14-6-2006

2005

D.LGS. 19/08/05 n° 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005) Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005) Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: «Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005)

Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2005 :Parere ai sensi dell'art.9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale

D.LGS. 17 gennaio 2005, n.13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)

2004

Circolare 6 Settembre 2004- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004)

D.P.R. 30 Marzo 2004 , n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico  derivante  dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.(GU n. 127 del 1-6-2004 ) testo in vigore dal: 16-6-2004

2002

D.LGS. 4 settembre 2002, n.262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

2001

D.M. 23 Novembre 2001 Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (GU n. 288 del 12-12-2001)

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' ’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all' ’aperto

D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447

2000

D.M. 29 novembre 2000-Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

1999

D.M. 3 dicembre1999-"Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

D.P.R. 9 Novembre 1999 n.476-"Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni."

D.M. 20 maggio 1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 -Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

1998

Estratto Legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale

D.P.R. n. 459 -18 Novembre 1998 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

D.P.C.M. 31 marzo 1998 - Tecnico Competente

Decreto 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell' inquinamento acustico

1997

D.P.C.M. 19 dicembre 1997 - Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997

D.M. 11 Dicembre 1997 n.496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.M. 31 ottobre 1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M. 18 settembre 1997 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

1996

D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

1995

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

1992

D.LGS. n. 137 "livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili"

1991

D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

D.LGS. n. 277 "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/477/CEE, N.86/188/CEE E N. 88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO, A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 212 "

1967

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 22 MAGGIO 1967 "CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI". Ministero del Lavori Pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale

1966

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 1769 DEL 30 APRILE 1966 "CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE" Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale

 

2. Fonti legislative di carattere regionale e relativi riferimenti interpretativi in materia di acustica, cui si fa riferimento, in seno al presente normativo, in ordine cronologico (l’elenco può non essere esaustivo o aggiornato):

D.G.R. n. 1203 del 08/07/02  Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale

D.G.R. n. 45 del 21/01/02  "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 09/05/01 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico"

D.G.R. n. 2053 del 09/10/01  "Disposizioni in  materia di inquinamento acustico: criteri per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 09/05/01 n° 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Emilia Romagna - Legge regionale n.15 del 9 maggio 2001 

DGR 673/04: Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico' 

 

3. Fonti legislative diverse:

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, (art. 344).

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Legge 31 luglio 2002, n. 179, Disposizioni in materia ambientale (art. 7, modifiche alla Legge n. 447/1995).

 


CAPO II                   LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

 

SEZIONE I - ZONIZZAZIONE ACUSTICA

 

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 447 del 1995 il Comune di Soliera ha provveduto, secondo criteri omogenei di assegnazione per le diverse realtà territoriali interessate, alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla delibera di giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 2053 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 15 del 2001”.

2. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per “stato di fatto” pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si considerano “attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo.

3. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:

a) CLASSE I: “aree particolarmente protette” rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

b) CLASSE II: “aree prevalentemente residenziali” si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) CLASSE III: “aree di tipo misto” aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;

d) CLASSE IV: “aree di intensa attività umana” aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) CLASSE V: “aree prevalentemente industriali” aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;

f) CLASSE VI: “aree esclusivamente industriali” aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all’attività produttiva.

4. La zonizzazione acustica è riportata per l’intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con l’utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE           COLORE campitura piena

I                         Verde

II                        Giallo

III                       Arancione

IV                      rosso vermiglio

V                       rosso violetto

VI                      Blu

5. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in “aree acusticamente omogenee” è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione acustica.

6. In caso di dubbi interpretativi od eventuali incertezze o imprecisioni presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente regolamento e alla normativa generale sovraordinata che disciplina il settore e agli strumenti di pianificazione territoriale.

 

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l’assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La classificazione acustica dello stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l’intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con l’utilizzo della seguente campitura grafica:

CLASSE           COLORE campitura tratteggiata su campitura

                         piena relativa al tema dell’esistente

I                         Verde

II                        Giallo

III                       Arancione

IV                      rosso vermiglio

V                       rosso violetto

VI                      Blu

 

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.

2. L’aggiornamento ed eventuali modifiche della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

a) all’atto di adozioni di PSC e POC e loro Varianti specifiche o generali;

b) all’atto di provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi ultimi;

c) all’atto della autorizzazione di trasformazioni territoriali per attività particolari quali cave, aree militari, parchi territoriali ecc.;

d) all’atto dell’individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.

3. In ciascuno dei casi suddetti si dovranno seguire le procedure previste dalle norme vigenti per l’approvazione dei rispettivi piani o progetti, nell’ambito delle quali dovranno comunque essere acquisiti i pareri obbligatori e vincolanti di Arpa e Ausl .

4. Le norme tecniche e/o la zonizzazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della legge 447 del 1995 e successivi decreti attuativi, per quanto non citato nel presente regolamento.

 

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.

 


SEZIONE II - I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

 

Art. 9 – Piani e programmi di risanamento

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, c.1, lett.g della L.447/95, nonché nell'ipotesi di cui all'art.4, c.1, lett.a, ultimo periodo, della medesima legge (preesistenza di destinazioni d’uso), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

2. La LR 15/2001 prevede un programma di adeguamento delle situazioni di incompatibilità tra i limiti indicati dalla zonizzazione acustica e lo stato di fatto delle aree, mediante gli strumenti di seguito richiamati.

 

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

1. Il Comune adotta, entro 1 anno (12 mesi) dall’approvazione della Zonizzazione, il Piano di risanamento acustico qualora non sia possibile rispettare nella zonizzazione acustica l’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore misurato, si discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.

2. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell’articolo 7 della legge 447 del 1995, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

3. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29 novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.

4. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.

5. I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) predispongono un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Detti Piani devono contenere:

a) Mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall’analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell’Amministrazione competente;

b) Carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);

c) Definizione degli obiettivi;

d) Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine;

e) Strumenti di regolamentazione e di intervento:

I) contenuti di pianificazione del traffico;

II) interventi di protezione;

III) interventi urbanistici di riqualificazione;

IV) contenuti normativi;

V) priorità attuative.

f) L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

g) Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse;

h) La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

i) Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

l) Normativa del Piano.

5. Il Piano di risanamento acustico viene approvato dal consiglio comunale previo parere ARPA-AUSL, ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

6. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. b della L.447/95.

7. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla L.R.15/2001, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

8. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

 

Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto.

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al decreto del ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e locale.

2. I piani devono indicare gli obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi.

3. Per le finalità di cui al c.5 dell'art.10 della L. 447/95 e in conformità al DM Ambiente 29 novembre 2000 recante " Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

4. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

5. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.

6. Anche l’organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

7. Il PGTU (Piano del Traffico) dovrà prevedere nella sua stesura obiettivi di riduzione dell’esposizione al rumore e pertanto dovrà essere accompagnato da una VAS (Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.LGS. 4/2008 e successive varianti e modifiche) che dimostri il perseguimento di tali obiettivi.

8. Si dà atto che ad oggi sono stati emanati i decreti riportanti le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (DPR 459 del 18/11/98) e stradale (DPR 142 del 30.03.04) e sono stati presentati i relativi piani di risanamento a cura di RFI e Società Autostrade.

9. I decreti suddetti stabiliscono i criteri di redazione dei piani di risanamento settoriali, a cura degli enti gestori, riportando modalità di rilevamento del rumore, tempistiche e priorità di realizzazione degli interventi ivi previsti.

 

Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese.

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

 

Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

2. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

3. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere ARPA-AUSL competente, prima della approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano.


SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI

 

Art. 14 - Limiti di zona

1. In applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); le definizione di tali valori sono stabilite dall’articolo 2 della legge 447 del 1995 e di seguito riportate.

2. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

a) I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella A seguente e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

b) I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

c) I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

 

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio

Valori limite di emissione – Leq in dBA

 

Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)

Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

45

35

II aree prevalentemente residenziali

50

40

III aree di tipo misto

55

45

IV aree di intensa attività umana

60

50

V aree prevalentemente industriali

65

55

VI aree esclusivamente industriali

65

65

 

3. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella B seguente.

a) Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella B seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

b) All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma a), devono rispettare i limiti di cui alla tabella A sopra riportata. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma a), devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella B seguente, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

 

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio

Valori limite di assoluti di immissione – Leq in dBA

 

Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)

Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

50

40

II aree prevalentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attività umana

65

55

V aree prevalentemente industriali

70

60

VI aree esclusivamente industriali

70

70

 

4. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5dBA per il periodo diurno e 3dBA per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

a) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

I) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50dBA durante il periodo diurno e 40dBA durante il periodo notturno;

II) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35dBA durante il periodo diurno e 25dBA durante il periodo notturno.

b) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

c) Si fa presente (Circ. Min. 06/09/04) che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche una sola delle condizioni di cui ai punti I) e II) della lett.a) precedente: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50dBA nel periodo diurno e 40dBA nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35dBA nel periodo diurno e 25dBA nel periodo notturno.

 

6. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella C seguente.

 

Tabella C: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio

Valori di qualità – Leq in dBA

 

Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)

Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette

47

37

II aree prevalentemente residenziali

52

42

III aree di tipo misto

57

47

IV aree di intensa attività umana

62

52

V aree prevalentemente industriali

67

57

VI aree esclusivamente industriali

70

70

 

7. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella B di cui sopra, aumentati di 10dBA per il periodo diurno e di 5dBA per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella B di cui sopra. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

c) Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 7, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (aree di classe VI) in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera 2) del comma precedente.

d) I valori di attenzione di cui al presente comma 7) non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

 

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.

3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel decreto del Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997.

 

Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) situazioni di compatibilita’: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico comunale);

b) situazioni di potenziale incompatibilita’: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);

c) situazioni di incompatibilita’: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l’ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

 

Art. 17 - Aree di cava

1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive (nel seguito indicato come PIAE) vigente, l’attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività non rientra tra quelle a carattere temporaneo così come definite all’articolo 3 del presente regolamento; tale attività si esercita all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PIAE vigente) e più specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale del 18 luglio 1991 n. 17 “Disciplina delle attività estrattive”, nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti di PIAE, possono esserci attività estrattive soltanto per i casi particolari previsti delle norme tecniche attuative del PAE vigente.

2. L’area definita dal perimetro dell’attività estrattiva in senso stretto (area di coltivazione) è classificata in classe V, mentre sono classificate in classe IV le aree pertinenziali pure individuate dal PIAE, non assoggettate direttamente a coltivazione (aree deposito, piazzali, ecc.). La Classe V e la Classe IV sono classificazioni di carattere temporaneo e risultano vigenti solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale 17 del 1991 oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della pubblica amministrazione.

3. Precedentemente all’atto autorizzativo di cui al comma 2, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della destinazione d’uso delle unità territoriali omogenee (nel seguito indicate come UTO) come descritto dai vigenti strumenti urbanistici.

4. Conclusasi l’attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti, con la relativa classe acustica.

 

Art. 18- Aree militari

1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, l’articolo 11, comma 3 della legge 447 del 1995, prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni"; dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

 

Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

1. A norma della legge 447 del 1995 l’amministrazione comunale deve individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico. Le attività in tali aree sono disciplinate nel capo IV, sezione III, del presente regolamento.

 

Art.  20 - Aree dedicate ad attività motoristiche

1. La regolamentazione per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive è definita dal decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”.

 

Art. 21 – Aree scolastiche e asili nido

1. Nel caso di aree scolastiche esistenti e/o di nuova realizzazione dovrà essere rispettato il valore limite diurno, nella misura in cui all’interno di tale intervallo temporale è presente l’attività didattica. All’interno di aree scolastiche la compatibilità acustica deve essere verificata su tutta l’area di pertinenza della struttura, comprese le aree esterne in quanto regolarmente fruite.

2. Il rispetto del valore limite notturno sarà invece commisurato alla presenza di attività in tale intervallo (es. scuole serali), mentre al contrario, in caso di utilizzo complementare delle strutture per altri usi (es. palestre utilizzate per attività sportive extra-scolastiche), si applicheranno, in periodo notturno, i valori limite pertinenti all’attività svolta, come da classificazione indicata dalla DGR 2053/2001.

3. Gli asili, limitatamente a quelli inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono ottenere un pronunciamento favorevole degli enti preposti, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l’adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori di qualità della classe III, indipendentemente dalla classe assegnata all’edificio in cui è ubicato l’asilo stesso. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell’immobile destinato all’uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne.

 

Art. xx - Parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi pubblici urbani ed extraurbani classificati in classe I, i livelli di conformità acustica devono essere verificati presso gli spazi che vedono l’effettiva permanenza di persone, per es. presso le aree attrezzate, le aree sosta, le aree gioco, ecc..

 

Art. xx - Alberghi

1. Per gli edifici alberghieri nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, qualora non fossero rispettati i limiti di zona in entrambi i periodi di riferimento, è ammissibile il solo rispetto dei limiti in periodo notturno.

1. Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se è garantita la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all’edificio, fermo restando l’applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

 

Art. xx -  Impianti a ciclo produttivo continuo

Vi sono altre attività e sorgenti di disturbo non oggetto delle presenti norme.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti si applicano le norme di cui al DMA 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” e dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Dal momento che un impianto a ciclo produttivo continuo esegue degli ampliamenti, dei potenziamenti o delle modifiche delle sorgenti sonore (come, ad esempio, l’implementazione di nuova impiantistica) il diritto di esenzione all’applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11.12.1996.