INDICE
Titolo VII – Requisiti tecnici delle opere edilizie
CAPO 7.1 : DEFINIZIONI E CONTENUTI
Art. 76 – Organismo edilizio e relazioni funzionali
Art. 77 – Requisiti e famiglie di requisiti rc 1.1
Art. 78 – Contenuti dei requisiti cogenti
Art. 80 – Limiti di applicazione dei requisiti
Art. 81 – Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero
Art. 82 – Requisiti definiti da norme di settore
Allegato "A" - REQUISITI COGENTI: PARTE A1
Allegato "A" - REQUISITI COGENTI: PARTE A2
Allegato
"B" - Requisiti volontari
Allegato ai Requisiti Volontari criteri per graduare gli sconti sugli oneri di urbanizzazione in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari
_________________________________________________________________________________
N.B. Poiché la parte di regolamento Edilizio comprendente la definizione dei requisiti cogenti e volontari e i relativi campi di applicazione e livelli di prestazione deve essere assunta in toto secondo il testo approvato dalla Regione, per i seguenti articoli che introducono i requisiti stessi viene mantenuta la numerazione che hanno nello Schema di Regolamento Edilizio Tipo regionale, come aggiornato con delibera della Giunta Regionale 22/2/2000 n. 268. Il testo e l’Allegato B sono ulteriormente aggiornati sulla base della delibera della Giunta Regionale n. 21 del 16/1/2001
1. Per la definizione di organismo edilizio, ovvero unità edilizia si veda al precedente art. 1.2.7
2. Gli organismi edilizi sono costituiti da:
- spazi di fruizione dell’utenza per attività principale;
- spazi di fruizione dell’utenza per attività secondaria;
- spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);
- locali e vani tecnici.
3. L’organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari.
4. Per una definizione ed esemplificazione dei tipi di spazio che compongono l’organismo edilizio si vedano gli artt. 1.2.12, 1.2.13, 1.2.15 e 1. 2.16.
1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.
2. I requisiti che soddisfano la medesima proposizione esigenziale sono raggruppati in FAMIGLIE; le proposizioni esigenziali sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui si aggiunge l’esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature.
3. I requisiti sono cogenti o volontari. I requisiti cogenti sono 21, raggruppati in sette famiglie, come meglio specificato nella successiva tabella n.1. I requisiti volontari sono 18 raggruppati in 5 famiglie. Nel presente Regolamento edilizio i contenuti dei requisiti cogenti sono riportati nell’ALLEGATO A, quelli volontari nell’allegato b.
|
famiglia 1 resistenza meccanica e stabilità |
rc 1.1 |
resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche d’esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni |
|
famiglia 2 sicurezza in caso di incendio |
rc 2.1 |
resistenza al fuoco; reazione al fuoco e assenza di emissioni nocive in caso di incendio; limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio; evacuazione in caso di emergenza ed accessibilità ai mezzi di soccorso |
|
famiglia 3 |
rc 3.1 |
controllo delle emissioni dannose |
|
benessere ambientale |
rc 3.2 |
smaltimento degli aeriformi |
|
|
rc 3.3 |
approvvigionamento idrico |
|
|
rc 3.4 |
smaltimento delle acque reflue |
|
|
rc 3.5 |
tenuta all’acqua |
|
|
rc 3.6 |
illuminamento naturale |
|
|
rc 3.7 |
oscurabilita’ |
|
|
rc 3.8 |
temperatura del’aria interna |
|
|
rc 3.9 |
temperatura superficiale |
|
|
rc 3.10 |
ventilazione |
|
|
rc3.11 |
protezione dalle intrusioni di animali nocivi |
|
famiglia 4 sicurezza nell’impiego |
rc 4.1 |
sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento |
|
|
rc 4.2 |
sicurezza degli impianti |
|
famiglia 5 |
rc 5.1 |
isolamento acustico ai rumori aerei |
|
protezione dal rumore |
rc 5.2 |
isolamento acustico ai rumori impattivi |
|
famiglia 6 risparmio energetico |
rc 6.1 |
contenimento dei consumi energetici |
|
famiglia 7 |
rc 7.1 |
assenza di barriere architettoniche |
|
fruibilita' di spazi |
rc 7.2 |
disponibilità di spazi minimi |
|
e attrezzature |
rc 7.3 |
dotazioni impiantistiche minime |
1. L’ALLEGATO A è suddiviso in A/1 ed A/2.
2. L’ALLEGATO A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la proposizione esigenziale con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa:
- le esigenze da soddisfare;
- i campi di applicazione;
- i livelli di prestazione, con le relative unità di misura.
3. L’ALLEGATO A/2 definisce i modi per verificare il requisito in sede progettuale (per ottenere il titolo abilitativo all’intervento) e a lavori ultimati (per ottenere il certificato di conformità edilizia).
4. L’ALLEGATO A/1 indica :
- le esigenze da soddisfare articolano la proposizione esigenziale della famiglia, in quanto ogni requisito soddisfa una specifica esigenza;
- I campi d’applicazione sono in genere riferiti ai seguenti raggruppamenti di funzioni:
A. funzione abitativa;
B. funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
C. funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
D. funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
E. funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
In taluni casi il campo d’applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma.
- I livelli di prestazione comportano la definizione dell’unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in :
- livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, secondo quanto stabilito all’art.81 successivo. Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni ai sensi del successivo articolo 81, definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina);
- livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto stabilito al successivo art.81, salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito.
5. Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto:
- alle diverse caratteristiche funzionali degli spazi di cui all’art. 2.13 (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell’unità immobiliare o dell’organismo edilizio);
- a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti.
Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.).
6. L’ALLEGATO A/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell’ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal Regolamento edilizio.
7. In dettaglio, in sede progettuale, per ottenere il titolo abilitativo all’intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica:
- verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell’opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell’ALLEGATO A/2.;
- progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell’avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all’intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell’inizio lavori;
- adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell’ALLEGATO A/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell’opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute;
- descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell’esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l’ALLEGATO A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora attestazione che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa.
8. A lavori ultimati possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito:
- dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l’autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata;
- prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell’ALLEGATO A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell’ALLEGATO A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell’opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti);
- eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore;
- giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa l’idoneità dell’opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati.
9. Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia o successivi a campione (vedi art.6.8.3 e seguenti) seguono in genere le modalità specificate nell’ALLEGATO A/2.
10. I requisiti cogenti (ALLEGATO A) sono obbligatori per ottenere il titolo abilitativo all’intervento o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art.81.
1. I requisiti volontari dal presente Regolamento edilizio sono indicati per offrire la possibilità, agli operatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso il raggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogenti, mai in contrasto con questi ultimi.
2. I requisiti volontari nel presente RE sono i seguenti:
tab.2
Prerequisito |
pv 1 |
Analisi del sito |
|
FAMIGLIA 3 – BENESSERE AMBIENTALE |
rv.3.1 |
Temperatura superficiale nel periodo invernale |
|
|
rv 3.2 |
Riverberazione sonora |
|
Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche |
rv 6.1 |
Controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo |
|
|
rv 6.2 |
Uso dell’apporto energetico da soleggiamento invernale |
|
|
rv 6.3 |
Risparmio energetico nel periodo invernale |
|
|
rv 6.4 |
Protezione dai venti invernali |
|
|
rv 6.5 |
Ventilazione naturale estiva |
|
|
rv 6.6 |
Uso dell’inerzia termica per la climatizzazione estiva |
|
|
rv 6.7 |
Uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua |
|
Famiglia 7 – Fruibilità di spazi e attrezzature |
rv 7.1 |
Accessibilità all’intero organismo edilizio |
|
|
rv 7.2 |
Arredabilità |
|
|
rv 7.3 |
Dotazione di impianti per aumentare il benessere e la sicurezza |
|
Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche |
rv 8.1 |
Riduzione del consumo di acqua potabile |
|
|
rv 8.2 |
Recupero per usi compatibili delle acque meteoriche provenienti dalle coperture |
|
|
rv 8.3 |
Recupero per usi compatibili delle acque grigie |
|
Famiglia 9 – Controllo delle caratteristiche noccive dei materiali da costruzione |
rv 9.1 |
Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture |
|
|
rv 9.2 |
Asetticità |
|
|
rv 9.3 |
Riciclabilità dei materiali da costruzione |
1. Poiché ogni requisito, cogente o volontario, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente articolo 78, comma 4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), in sede progettuale il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella relazione tecnica di cui all’articolo 6.4.2 comma 3 lettera g) del presente RE quali sono i requisiti cogenti e quelli volontari pertinenti all’opera edilizia progettata in funzione delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi (con riferimento al modello di scomposizione dell’organismo edilizio illustrato nella figura n.2 dell’art. 1.2.16) o ai singoli componenti dell’organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto negli allegati A/1 e B del presente regolamento per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati all’ALLEGATO A/2 o B; in alternativa il tecnico giustifica l’adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d’opera.
2. Nel caso in cui esista una modulistica comunale apposita, le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la predetta modulistica.
3. Nel caso di attività caratterizzata da significativi impatti sull’ambiente o sulla salute ai sensi dell’art.33, comma 5, L.R. 31/2002 e s.m. (vedi Appendice), vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti.
4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all’intervento edilizio non sia definita l’attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d’uso urbanistica prevista nell’intervento ai sensi dello strumento urbanistico vigente.
1. I requisiti cogenti del presente regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi:
- nuova costruzione (NC), ricostruzione (RI), ampliamento (AM) (artt.1.5.13, 1.5.14 e 1.5.15);
- ristrutturazione edilizia (RE), limitatamente ai casi di demolizione dell’edificio e sua ricostruzione;
- cambio i destinazione d’uso (CD);
- cambio di attività ‘classificata’, senza cambio di destinazione d’uso. La classificazione dell’attività è quella definita ai sensi dell’art.33 della L.R. 31/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi Appendice)..
2. Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica di cui all’art. 6.4.2 comma 3 lettera g) del presente R.E. i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d’uso, ai singoli spazi dell’organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati, come già specificato all’art.80.
3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma del presente articolo, il professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontari dal presente RE, vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell’organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene.
4. L’elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato.
1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all’inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge.
2. Salvo nei casi in cui il progetto, l’autorizzazione all’inizio lavori, la certificazione o il collaudo non siano stati depositati presso il Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell’opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al comune gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all’inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui all’art.20 della L.R.31/2002 e s.m.) le certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati.
3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi i limiti delle tolleranze esecutive di cui all’articolo 6.8.6 comporta da parte del dirigente competente, (oltre all’irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l’irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa.
esigenze da soddisfare,
campi di applicazione,
livelli di prestazione
|
Allegato |
Famiglia |
Requisito Cogente |
Titolo |
|
A/1 |
1 |
- |
|
|
A/1 |
1 |
1.1 |
|
|
A/1 |
2 |
- |
|
|
A/1 |
2 |
2.1 |
|
|
A/1 |
3 |
- |
|
|
A/1 |
3 |
3.10 |
|
|
A/1 |
3 |
3.11 |
|
|
A/1 |
3 |
3.1 |
|
|
A/1 |
3 |
3.2 |
|
|
A/1 |
3 |
3.3 |
|
|
A/1 |
3 |
3.4 |
|
|
A/1 |
3 |
3.5 |
|
|
A/1 |
3 |
3.6 |
|
|
A/1 |
3 |
3.7 |
|
|
A/1 |
3 |
3.8 |
|
|
A/1 |
3 |
3.9 |
|
|
A/1 |
4 |
- |
|
|
A/1 |
4 |
4.1 |
Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento |
|
A/1 |
4 |
4.2 |
|
|
A/1 |
5 |
- |
|
|
A/1 |
5 |
5.1 |
|
|
A/1 |
5 |
5.2 |
|
|
A/1 |
6 |
- |
|
|
A/1 |
6 |
6.1 |
|
|
A/1 |
7 |
- |
|
|
A/1 |
7 |
7.1 |
|
|
A/1 |
7 |
7.2 |
|
|
A/1 |
7 |
7.3 |
metodi di verifica
dei requisiti
|
Allegato |
Famiglia |
Requisito Cogente |
Titolo |
|
A/2 |
1 |
1.1 |
|
|
A/2 |
2 |
2.1 |
|
|
A/2 |
3 |
3.10 |
|
|
A/2 |
3 |
3.11 |
|
|
A/2 |
3 |
3.1 |
|
|
A/2 |
3 |
3.2 |
|
|
A/2 |
3 |
3.3 |
|
|
A/2 |
3 |
3.4 |
|
|
A/2 |
3 |
3.5 |
|
|
A/2 |
3 |
3.6 |
|
|
A/2 |
3 |
3.7 |
|
|
A/2 |
3 |
3.8 |
|
|
A/2 |
3 |
3.9 |
|
|
A/2 |
4 |
4.1 |
Sicurezza contro le cadute e resistenza ad urti e sfondamento |
|
A/2 |
4 |
4.2 |
|
|
A/2 |
5 |
5.1 |
|
|
A/2 |
5 |
5.2 |
|
|
A/2 |
6 |
6.1 |
|
|
A/2 |
7 |
7.1 |
|
|
A/2 |
7 |
7.2 |
|
|
A/2 |
7 |
7.3 |
ELENCO DEI REQUISITI VOLONTARI
|
Prerequisito complementare ai requisiti delle famiglie 6, 8 e 9 |
pv 1 |
Analisi del sito |
|
FAMIGLIA 3 – BENESSERE AMBIENTALE |
rv.3.1 |
Temperatura superficiale nel periodo invernale |
|
|
rv 3.2 |
Riverberazione sonora |
|
Famiglia 6 – Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche |
rv 6.1 |
Controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo (complementare al seguente) |
|
|
rv 6.2 |
Uso dell’apporto energetico da soleggiamento invernale (complementare al precedente) |
|
|
rv 6.3 |
Risparmio energetico nel periodo invernale |
|
|
rv 6.4 |
Protezione dai venti invernali |
|
|
rv 6.5 |
Ventilazione naturale estiva |
|
|
rv 6.6 |
Uso dell’inerzia termica per la climatizzazione estiva |
|
|
rv 6.7 |
Uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua |
|
Famiglia 7 – Fruibilità di spazi e attrezzature |
rv 7.1 |
Accessibilità all’intero organismo edilizio |
|
|
rv 7.2 |
Arredabilità |
|
|
rv 7.3 |
Dotazione di impianti per aumentare il benessere e la sicurezza |
|
Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche |
rv 8.1 |
Riduzione del consumo di acqua potabile |
|
|
rv 8.2 |
Recupero per usi compatibili delle acque meteoriche provenienti dalle coperture |
|
|
rv 8.3 |
Recupero per usi compatibili delle acque grigie |
|
Famiglia 9 – Controllo delle caratteristiche noccive dei materiali da costruzione |
rv 9.1 |
Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture |
|
|
rv 9.2 |
Asetticità |
|
|
rv 9.3 |
Riciclabilità dei materiali da costruzione |
(in applicazione dell’Art. 6.10.7 del RUE – parte I)
1 – Criteri per l’applicazione dello sconto sugli oneri U2 previsti al punto 1.6.4 della delibera di Consiglio regionale n.849/1998: costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti
Condizione necessaria per poter accedere agli incentivi relativi alle costruzioni bioclimatiche ed ecologiche o con tecnologia alternativa è l’acquisizione, in sede preliminare alla progettazione, dei dati sugli “agenti fisici caratteristici del sito” in cui si interviene, indicati nelle linee guida per la redazione del documento corrispondente al Prerequisito Analisi del Sito (clima igrotermico e precipitazioni, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, disponibilità di luce naturale, clima acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, limitatamente ai campi elettromagnetici). I dati vanno riferiti ad un intorno opportunamente individuato dal progettista, più ampio dell’area oggetto dell’intervento (almeno a scala di complesso insediativo), come specificato nelle citate linee guida.
Non sono incentivabili come bioclimatici ed ecologici i “Requisiti volontari” delle famiglie 6, 8 e 9 in assenza dell’Analisi del Sito riferita almeno ai corrispondenti agenti caratteristici.
I pesi da assegnare ad ogni R.V. sono indicati nella tabella 1 che segue,alla colonna Peso da assegnare (a).
Il R.V. 6.1 potrà essere considerato solo congiuntamente al R.V. 6.2; il R.V. 6.4 verrà considerato solo congiuntamente al R.V. 6.5.
Poiché fare edilizia bioclimatica ed ecosostenibile significa soddisfare un sistema di requisiti atti a contenere i consumi energetici, a ridurre il consumo di acqua e di altre risorse naturali, a favorire l’impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale e non nocivi alla salute dell’uomo, si vuole incentivare la soddisfazione organica di questi requisiti con un premio di sinergia (c).
Il totale dell’ultima colonna (a + c) è proporzionale quindi al contributo di ciascun requisito allo sconto complessivo sull’onere di U2, pari, al massimo al 50% dell0nere stesso.
Il raggiungimento del punteggio 100 consentirà quindi lo sconto del 50% degli oneri di urbanizzazione. Il proponente potrà accontentarsi di una percentuale di sconto relativa al singoli requisiti oppure cercare di raggiungere uno sconto maggiore con opportuni gruppi di requisiti grazie ai premi di sinergia o potrà addirittura accedere allo sconto massimo realizzando tutti i requisiti.
|
TABELLA 1 |
|||
|
Prerequisito volontario 1. Analisi del sito |
Non sono incentivabili come bioclimatici ed ecologici i RV delle famiglie 6, 8 e 9 in assenza dell'analisi riferita ai corrispondenti agenti fisici caratteristici del sito |
||
|
Requisito |
Peso proposto punti (a) (*) |
Premio di sinergia (c) |
Totale Punti (a) + (c) |
|
6.1 Controllo dell'apporto energetico dovuto al soleggiamento estivo (ombreggiamento) congiuntamente a: |
6 |
|
|
|
6.2 Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale |
|
|
|
|
6.4 Protezione dai venti invernali congiuntamente a: |
4 |
|
|
|
6.5 Ventilazione naturale estiva |
|
|
|
|
Totale con un premio di sinergia di 5 punti se vengono soddisfatti in blocco i RV 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 (a+ c) |
(10) |
(5) |
15 |
|
6.3 Risparmio energetico nel periodo invernale |
12 |
|
|
|
6.6 Uso dell’inerzia termica per la climatizzazione estiva |
8 |
|
|
|
Totale con un premio di sinergia di 5 punti se vengono soddisfatti i RV 6.3 e 6.6 (a + c) |
(20) |
(5) |
25 |
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Totale con un ulteriore premio di sinergia di 10 punti se vengono soddisfatti in blocco i RV 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (a + c) |
(30) |
(10) |
(30) + (10) + (10) |
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8.1 Riduzione del consumo di acqua potabile |
6 |
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8.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture |
6 |
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8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie |
6 |
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Totale con un premio di sinergia di 7 punti se vengono soddisfatti I RV della famiglia 8 (a) + (c) |
(18) |
(7) |
25 |
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9.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture |
8 |
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9.2 Asetticità |
4 |
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9.3 Riciclabilità dei materiali da costruzione |
8 |
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Totale con un premio di sinergia di 5 punti se vengono soddisfatti I R.V. della famiglia 9 (a) + (c) |
(20) |
(5) |
25 |
Totale generale |
(68) |
(32) |
100 |
2.-Criteri per l’applicazione dello sconto sugli oneri U2 per interventi di edilizia residenziale dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico
Il R.V. 6.7 “Uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua” consente, se riferito all’edilizia residenziale, gli sconti sugli oneri di U2, perché l’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria rientra nella classificazione di impianto termico ai sensi della L.10/91. Il raggiungimento del livello indicato al punto 5 della scheda di requisito comporta lo sconto massimo sugli oneri concessori (20%) mentre il raggiungimento del livello indicato al punto 7 della scheda di requisito comporta uno sconto del 10%.
Classificazione delle "attività produttive e delle altre attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente".
Direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente. Art. 33, comma 5, L.R. 25/11/2002, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni
(Deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 21/2/1995, controllata dalla CCARER il 9/3/1995, prot. n. 377/421)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista
- la L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di Regolamenti edilizi comunali”;
- la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 recante "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia”;
considerato:
- che l'art. 13, comma 6 della citata L.R. 33/90, così come modificato dall'art. 24 della L.R. 6/95, prevede una procedura differenziata per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità edilizia, a seconda che si tratti o meno di insediamenti destinati ad attività industriali ed altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, per le quali è previsto, oltre al rispetto di requisiti cogenti, anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall’ esame preventivo svolta sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale dai competenti Servizi di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali (art 18, comma 2, L.R. 33/90);
- che dette attività sono da definire con apposita direttiva della Giunta Regionale;
- che determinate attività presentano caratteristiche che le rendono assimilabili a quelle industriali propriamente dette;
- che altre attività produttive, di servizio o commerciali, esigono una disciplina differenziata rispetto agli insediamenti residenziali abitativi, in quanto caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente o con la salute degli utente o perché incluse tra le "industrie insalubri" di cui altari. 216 del T.U.LL.SS., o perché costituenti possibile fonte di rischio;
ritenuto:
- che i controlli preventivi in fase di rilascio della concessione/autorizzazione edilizia e quelli di conformità edilizia, siano necessari per le tipologie per le quali una normativa speciale prevede specifici requisiti correlabili anche alle strutture edilizie (Leggi regionali 2/80 e 10/85, 1/85, 2/85, 34/88, 35/90);
- che in sede di presentazione della richiesta di concessione/autorizzazione edilizia possa essere allegato il parere sanitario dei Servizi competenti dell'Azienda Unità sanitaria locale preventivamente assunto dai diretti interessati;
dato atto che i Responsabili dei Servizi Qualità edilizia, Igiene pubblica e Sicurezza e Medicina preventiva del Lavoro competenti per materia hanno espresso il loro parere di legittimitá e regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92;
su proposta degli Assessori alla Sanità e all'Edilizia e Casa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per i motivi esplicitati in premessa, la direttiva prevista dall’Art. 13, comma 6 della L.R.- 26 aprile 1990, n. 33 così come modificato dalla L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, classificando come segue le attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente:
a) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione,
b) attività zootecniche. allevamenti, stalle;
c) attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produzione c/o manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi;
d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;
e) attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR 24 maggio 1988, n. 215 in attuazione direttiva CEE);
f) attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri;
2) di pubblicare la presente
direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.