1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo del Comune nel campo urbanistico ed edilizio. Nel presente Regolamento, essa è indicata, in via breve, con C.Q. (Commissione Qualità).
2. Nel campo urbanistico, la C.Q. esprime il parere sui Piani Urbanistici Attuativi e sui Progetti Unitari convenzionati, nonché sulle loro varianti.
3. Nel campo edilizio essa esprime il parere sulla qualità formale e compositiva delle opere edilizie, pubbliche o private, e del loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.
4. Nel campo edilizio sono sottoposti al parere della C.Q. i seguenti interventi edilizi:
a) i seguenti interventi qualora riguardino immobili di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, tutelati ai sensi dell’art. 2.2.10, e relative pertinenze (aree di pertinenza, recinzioni…), o riguardino immobili ricadenti nei centri storici:
- interventi di risanamento conservativo (RC);
- interventi di ristrutturazione edilizia (RE);
- interventi di restauro scientifico (RS);
- interventi di ripristino tipologico (RT);
- interventi di recupero e risanamento di aree libere (RAL).
b) gli interventi che riguardino immobili ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Titolo II del D.L. 490/1999, per i quali il titolo abilitativo assume il valore e l’efficacia di “autorizzazione paesaggistica”;
c) gli interventi riguardanti opere pubbliche;
1. La C.Q. è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta:
a) dal Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Soliera, in qualità di Presidente;
b) da quattro tecnici, di elevata competenza e specializzazione, esperti nelle materie dell’urbanistica, della tutela del paesaggio e dell’ambiente, della qualità architettonica, della conservazione di beni culturali e ambientali;
c) dal Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia di altro Comune facente parte dell’Associazione intercomunale di cui fa parte Soliera;
2. La C.Q. dura in carica tre anni ed i suoi membri eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della C.Q. restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
3. I membri che non partecipano a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
4. Non possono far parte della C.Q. i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.
6. Il Presidente nomina un Segretario della C.Q., che non ha diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti del Comune, ovvero esplica personalmente le funzioni di segretario. Può essere presente ai lavori della C.Q. il responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.
1. La C.Q. si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. La convocazione è comunicata per iscritto dal Presidente e deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide in prima convocazione se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente; sono valide in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono tre membri, tra cui il Presidente.
2. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche istruite dallo Sportello unico per l’edilizia per le quali sia richiesto il parere della C.Q. Il parere su ciascun progetto deve essere espresso entro 30 gg. dalla data in cui tale progetto è stato trasmesso alla C.Q. dal responsabile del procedimento.
3. La C.Q., qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'Art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni, per i seguenti motivi:
a) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.Q.;
b) esigenza di sopralluogo.
4. La richiesta di convocazione del progettista va comunicata dal responsabile del procedimento al richiedente e al progettista, con un preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata presenza del progettista convocato, la C.Q. provvede in ogni caso alla formulazione del parere.
5. Il progettista può chiedere di essere ascoltato dalla C.Q.
6. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui il progetto è stato posto per la prima volta all'ordine del giorno, ovvero 45 giorni nel caso in cui la C.Q. abbia proceduto ad un supplemento di istruttoria nei termini di cui al comma 3, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli artt. 6.4.6 e 6.4.7, anche indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.Q..
7. La C.Q. esprime: parere favorevole, parere favorevole con osservazioni o suggerimenti, o parere contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I membri della C.Q. non possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della C.Q., motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza.
9. Delle adunanze della C.Q. viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno due membri eletti. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del ..... dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio", completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente. I pareri della C.Q. sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo Pretorio.
10. La Commissione a seguito dell’insediamento può redigere un apposito documento-guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri.
omissis
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello unico per l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione e uno schema di progetto, predisposti da un professionista abilitato, contenenti i principali parametri progettuali secondo quanto stabilito all’articolo seguente.
2. La richiesta di valutazione preventiva è obbligatoria prima della richiesta di approvazione delle proposte di piani urbanistici attuativi, di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione urbanistica
.
2. La richiesta di valutazione preventiva è inoltre raccomandata in particolare nei seguenti casi:
a) interventi di RC o RE su immobili tutelati o vincolati,
b) interventi di NC di edifici o complessi edilizi rilevanti per le caratteristiche compositive o dimensionali, la consistenza e la localizzazione,
1. La richiesta di valutazione preventiva va di norma accompagnata dai seguenti elaborati, tutti riducibili in formato UNI A4, da presentarsi in tre copie:
a) planimetria, in scala 1:1000, che consenta l'esatta individuazione dell'intervento;
b) rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti, con individuazione di quelle tutelate ai sensi dell’art. 3.2.1 comma 4;
c) descrizione dei vincoli gravanti sugli immobili oggetto dell’intervento,
d) relazione che descriva la tipologia e la consistenza dell’intervento previsto, i parametri edilizi dell’immobile da realizzare, i parametri e gli indici urbanistici da rispettare, le destinazioni d’uso previste, le soluzioni progettuali di massima, le distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici circostanti.
2. Per gli interventi su edifici tutelati, deve essere allegato inoltre:
e) rilievo in scala non inferiore a 1:200, comprendente le piante quotate di tutti i piani con le destinazioni d'uso dei locali, e con tutti i prospetti ed almeno due sezioni quotate;
f) fotografie a colori dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, di formato minimo 15x9 cm., e con planimetria indicante i punti di ripresa;
g) descrizione degli interventi e delle modifiche che si intendono effettuare, dei materiali e delle finiture. L'illustrazione deve fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull'immobile;
3. La richiesta va accompagnata dalla ricevuta del versamento delle spese di segreteria e di istruttoria, determinate con apposita delibera della giunta Comunale.
1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e regolarità della documentazione e la sottoscrizione degli elaborati da parte di un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto. In caso di richiesta incompleta o comunque priva di elementi sufficienti, tale condizione di incompletezza viene comunicata al richiedente entro 30 giorni e la pratica viene archiviata.
2. La valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello unico per l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda accompagnata dagli elaborati tecnici. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
3. La valutazione preventiva può essere favorevole, favorevole subordinatamente al rispetto di determinate condizioni esplicitate nella valutazione stessa, o contraria con motivazioni.
4. I contenuti della valutazione preventiva rilasciata, ovvero della relazione tacitamente assentita, sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. La stesse conservano la propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al RUE.
1. Il permesso di costruire deve essere richiesto allo Sportello unico per l’edilizia per tutte le opere edilizie, escluse quelle indicate ai successivi Articoli 6.5.1 e 6.6.1 del presente Regolamento.
2. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. n 267/2000, non è richiesto il permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte.
3. Sono in particolare soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:
a) gli interventi di nuova costruzione (NC) o di ricostruzione (RI) di edifici, impianti e infrastrutture, salvo i casi di cui all’art. 6.5.1 comma 2;
b) gli interventi di ampliamento (AM) di edifici, impianti e infrastrutture, salvo i casi di cui all’art. 6.5.1. comma 1 lettere i), k) e l);
c) gli interventi di risanamento conservativo (RC) e di ristrutturazione edilizia (RE) quando riguardino immobili tutelati ai sensi dell’art. 2.2.10 in quanto beni di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
d) gli interventi di restauro scientifico (RS) e di ripristino tipologico (RT) e di recupero di aree libere, in quanto riguardanti beni di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.
e) le varianti a permessi di costruire già rilasciati e in corso di validità consistenti in variazioni essenziali ai sensi dell’art. 23 della L.R. 31/2002 o che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura;
f) gli interventi di cambio d’uso nel caso che diano luogo ad unità immobiliari per uso b2.2 o b2.3 o b2.4 (medie o grandi strutture di vendita).
4. Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi soggette ad autonomo titolo abilitativo le opere provvisorie di cantiere ossia gli interventi e le costruzioni provvisorie finalizzate alla realizzazione di un'opera edilizia concessa, e al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; tali opere di cantiere possono permanere esclusivamente per la durata del cantiere stesso.
5. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di costruire è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per le corrispondenti opere.
1. La richiesta di permesso di costruire deve essere inoltrata allo Sportello unico per l’edilizia dall'avente titolo, sulla base dell'apposito facsimile. La richiesta deve comunque contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del richiedente e deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e spese postali.
2. La richiesta deve contenere l'indicazione del progettista e, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici responsabili delle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente RUE.
3. Alla richiesta devono sempre essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire (di cui all'Art. 6.9.1);
b) copia della valutazione preventiva, qualora sia stata richiesta ed acquisita, ovvero estremi della richiesta qualora sia stata tacitamente assentita;
c) estratto autentico di mappa e certificato catastale, rilasciati dall'U.T.E. in data non anteriore a tre mesi, atti ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento e le relative superfici e proprietà (in alternativa la documentazione catastale può essere costituita da estratto di mappa e visura catastale certificate con firma e timbro del progettista);
d) relazione tecnica descrittiva dell'intervento previsto predisposta sulla base dell'apposito facsimile;
e) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'Art. 1 della L. n 13/1989 e del relativo decreto di attuazione sulle barriere architettoniche;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assoggettabilità dell'intervento alla legge 46/90;
g) dichiarazione firmata dal progettista responsabile che asseveri, anche ai fini della responsabilità di cui all'Art. 481 del Codice Penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, e alla valutazione preventiva, ove acquisita, nonché la rispondenza dell'opera ai requisiti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali stabiliti dal RUE. Nel caso di interventi su edifici o impianti preesistenti la dichiarazione comprende la dichiarazione di conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato ai sensi dell’art. 6.9.4 comma 2.
4. Nei casi qui specificatamente indicati, alla richiesta devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:
h) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, per interventi sui beni culturali per i quali sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 490/99, ovvero sia stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, l’avvio del procedimento di dichiarazione;
i) relazione geologica e/o relazione geotecnica sull'idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di progetto, per le opere indicate dal D.M. 11 /3/1988;
k) parere preventivo dell'ENEL, nel caso di interventi di NC, quando:
ricadono nell'ambito di piani urbanistici attuativi,
o riguardino immobili per una SU superiore a 600 mq.,
o riguardino usi "C" (produttivi);
e inoltre anche nel caso di interventi di MS, RC, RS, RE, quando sia prevista l'installazione di nuovi impianti tecnologici (ascensori, impianti di condizionamento...) che comportino un significativo incremento di fabbisogno energetico;
l) copia del verbale di approvazione del piano di spandimento dei liquami, quando richiesto, per gli interventi relativi agli allevamenti zootecnici;
m) certificato del requisito di operatore agricolo a titolo principale, per gli interventi in territorio rurale che lo richiedano;
n) calcolo, secondo l'apposito facsimile, degli oneri di urbanizzazione e del contributo afferenti il costo di costruzione, nei casi previsti dalla l.r.. n 31/2001;
o) modello statistico ISTAT, debitamente compilato, nei casi di nuove costruzioni di consistenza superiore ai 200 mc.;
p) progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti;
q) relazione sull’individuazione degli impatti ambientali ai fini della procedura di “screening”, ovvero Studio di impatto ambientale ai fini della procedura di V.I.A. nei casi previsti dalla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modificazioni;
r) documentazione di eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta di altre amministrazioni o enti diversi dal Comune., quando siano prescritti;
s) domanda di autorizzazione allo scarico e di allacciamento alla pubblica fognatura, per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche in rete fognaria, su apposito facsimile predisposto dal Comune e con allegati gli elaborati ivi indicati;
s-bis) domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche che non recapitano in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, su apposito facsimile predisposto dal Comune e con allegati gli elaborati ivi indicati;
t) Documentazione previsionale del clima acustico (DPCA) o Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) nei casi previsti ai sensi dei successivi artt. 6.9.7 e 6.9.8.
5. Nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività produttive o altre attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente di cui all'Appendice alla Parte II del RUE, occorre presentare inoltre la seguente documentazione:
u) domanda di autorizzazione allo scarico e di allacciamento alla pubblica fognatura di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, su apposito facsimile predisposto dal Comune e con allegati gli elaborati ivi indicati;
v) relazione illustrativa e relativi elaborati sul rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza del lavoro, anche ai sensi dell'Art. 33 comma 5 della L.R. n 31/2002;
w) copia della domanda di autorizzazione provinciale allo scarico in atmosfera, ai sensi degli Artt. 6 e 15 del D.P.R. n 203/1988, nel caso in cui siano previste nuove emissioni o modifiche dell'attività produttiva;
x) fascicolo da inviare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il Certificato di Prevenzione Incendi, qualora l'attività rientri nel D.M. 16/2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 m. 689; qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentata:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'azienda;
planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).
6. Nel caso di nuova costruzione di insediamenti destinati ad attività produttive, qualora al momento della richiesta di permesso di costruire non sia definibile il tipo di attività produttiva che si insedierà, la consegna di tutta o parte della documentazione di cui al comma precedente è rinviabile ad un momento successivo, purché antecedente la comunicazione di fine dei lavori.
7. Le procedure da seguire per la realizzazione di interventi edilizi e per le varianti sostanziali agli stessi, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 31/2002 così come modificato dall’ art. 13 della L.R. 10/2003, sono:
a) l’autorizzazione preventiva per interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare;
b) l’autorizzazione preventiva per varianti in corso d’opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima della data di entrata in vigore della L.R. 40/95 del 16/10/1995;
c) l’autorizzazione preventiva per progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni alle norme tecniche antisismiche;
d) il deposito del progetto esecutivo presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune per tutti gli altri casi.
8. Qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abitativo, il progetto deve essere completo dell’attestazione, sottoscritta dai progettisti, di congruità tra la asseverazione sismica e quella del progetto allegato al Permesso di Costruire.
1. Alla richiesta di permesso di costruire devono essere allegati gli elaborati di progetto, in due copie, più una copia per ciascuno degli Enti esterni al Comune di cui occorra richiedere il parere. Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4. Sono fatte salve le norme specifiche sulle pratiche da presentare allo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi del DPR 447/98.
2. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere, in testata, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, la sigla abbreviata del tipo di intervento, la firma dell'avente titolo ad intervenire e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti, individuando il progettista responsabile dell'intera opera. Nella testata dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo di cm. 21x8 riservato all’ufficio tecnico comunale.
3. Gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti sono:
a) estratto del RUE, del POC se l’intervento è in esso programmato, e dell'eventuale Piano urbanistico attuativo, ove esistente, con l'individuazione in colore rosso dell’area o degli immobili oggetto dell’intervento;
b) rilievo dell'area di intervento, per le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti e le ricostruzioni, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche ed altimetriche del terreno, di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti, con indicazione dell’essenza e dello sviluppo della chioma; oppure, per gli interventi su edifici esistenti, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti e con almeno due sezioni significative;
c) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, delle alberature presenti nell'area di pertinenza, nonché degli immobili contermini (almeno una copia a colori e in formato non inferiore a 15 x 9 cm.);
d) planimetria generale dell'intervento, in scala 1:500 o 1:200, con indicazione quotata, riferita ad un caposaldo fisso di riferimento, dei confini, delle strade limitrofe, degli edifici esistenti e limitrofi, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d'acqua, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare lo stato dell'area e delle aree limitrofe, e con l'indicazione degli edifici di progetto, delle loro altezze e delle loro distanze dalle strade, dai confini di zona e di proprietà e dagli edifici circonvicini; di tutte le alberature esistenti deve essere indicata la posizione, l'essenza, l'altezza e il diametro del tronco rilevato ad 1 m. dal colletto;
e) planimetria in scala 1:200 o 1:100 della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche, con la rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, e degli altri elementi di arredo, delle alberature e delle sistemazioni del verde, con indicazione delle essenze e, per gli alberi d’alto fusto, l’indicazione dello sviluppo previsto della chioma e dell’apparato radicale nonché degli schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche e degli eventuali sistemi di smaltimento o depurazione degli scarichi;
f) piante in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli dei fabbricati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali e della relativa superficie utile e superficie accessoria; per interventi sull'esistente, una ulteriore serie di piante di ogni livello, con sovrapposizione del rilievo e del progetto, che evidenzi con idonee grafie le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;
g) pianta dei coperti con indicazione delle falde, delle pendenze, del tipo di manto, nonché volumi tecnici, canne di esalazione, lucernai, ecc.;
h) sezioni in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, in un numero sufficiente a descrivere compiutamente l'intervento edilizio in relazione alla sua complessità, e comunque di norma non meno di due; per interventi sull'esistente le sezioni indicheranno dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare; indicheranno inoltre le essenze arboree ed arbustive esistenti e di progetto e, per gli alberi d’alto fusto, l’indicazione dello sviluppo previsto della chioma e dell’apparato radicale;
i) prospetti in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
j) particolari architettonici in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali, per i progetti di maggiore importanza, con particolare riferimento ai dettagli dei prospetti;
k) schema planimetrico delle reti fognarie in scala adeguata; nello schema fognario dovranno essere evidenziati i percorsi delle reti, il recapito finale dei reflui e le relative quote;
l) relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti;
m) sintesi dei principali dati quali-quantitativi del progetto, redatta per punti significativi, in non più di due cartelle.
4. Gli elaborati di cui al comma precedente sono di norma necessari e sufficienti per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità dell’intervento, può richiedere un maggior grado di definizione degli elaborati, o all’inverso ritenere adeguatamente sviluppato il progetto anche in assenza di taluni degli elaborati di cui al comma precedente.
1. Per gli interventi su edifici tutelati ai sensi dell’art. 2.2.10 e vincolati a determinate categorie di intervento, gli elaborati di progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui al precedente articolo:
a) rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie e dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante;
b) rilievo dello stato edilizio, in scala 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le sezioni necessarie alla completa descrizione degli organismi architettonici, con l'indicazione dettagliata dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive e dei materiali edili e di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
c) rilievo di tutti i particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso non si tratti di elementi sottoposti a restauro scientifico;
d) documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;
e) relazione illustrativa dettagliata sulle tecniche di restauro che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture di ogni elemento.
Per le infrastrutture e gli altri manufatti diversi dagli edifici e dagli impianti, gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti corrispondono di norma a quelli di cui all'art. 6.4.3 punto 3, lettere a), b), c), d), e), h), k), l), m), limitatamente a quelli che servono ad una efficace rappresentazione a seconda delle tipologie di manufatto, e con gli opportuni adattamenti di scala. Il responsabile del procedimento nella fase di controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità dell’intervento, può richiedere un maggior grado di definizione degli elaborati, o all’inverso ritenere adeguatamente sviluppato il progetto anche in assenza di taluni degli elaborati sopra richiamati.
1. A seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire, lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli Artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241. In sede di presentazione può essere effettuata dall’Ufficio ricevente la verifica della completezza della documentazione ai fini della ricevibilità degli atti.
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, il responsabile del procedimento verifica;
a) che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari;
b) che gli elaborati di progetto e le dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici, d'uso e prestazionali dell'opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto;
c) che l'intervento progettato corrisponda alla tipologia di intervento indicata nella richiesta;
d) nel caso di avvenuto rilascio della valutazione preventiva, che il progetto sia conforme agli elementi forniti nella richiesta di valutazione preventiva e alle eventuali condizioni esplicitate nella valutazione stessa. In assenza della valutazione preventiva la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme vigenti.
3. Le verifiche di cui al comma precedente non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.
In particolare, quanto al soddisfacimento progettuale dei requisiti tecnici, il rilascio della permesso di costruire è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal RUE.
Nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività produttive o altre attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente di cui all'Appendice alla Parte II del RUE, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato inoltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle prescrizioni derivanti dall’esame preventivo effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell’AUSL e dell’ARPA.
4. Per la valutazione dell'idoneità del tecnico progettista rispetto all'intervento richiesto il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi eventualmente del parere degli Ordini e Collegi professionali.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione dei termini di cui ai commi successivi, i quali decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda.
6. La richiesta di permesso di costruire che non contenga la documentazione prevista è inammissibile. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio e archiviata.
7. Entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione, il responsabile del procedimento verifica se l'intervento richieda il parere della C.Q.; ove previsto, provvede a richiedere l'espressione di tale parere.
8. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma 2, acquisisce i prescritti pareri degli uffici comunali e richiede alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il responsabile dl procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14 della l. 7/8/1990 n. 241.
9. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, anche sulla base del parere della C.Q., può convocare l'interessato per un'audizione. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
1. Conclusa l'attività istruttoria, ed eventualmente acquisito il parere della C.Q., il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di provvedimento e la consegna al Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia.
2. Entro 15 giorni dalla formulazione della proposta da parte del responsabile del procedimento, ovvero, se posteriore, dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8 dell’articolo precedente, il Responsabile dello Sportello unico, vista la proposta motivata, visto l'eventuale parere della C.Q. e l’eventuale esito della conferenza, decide il rilascio o il diniego del permesso.
3. Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all'interessato.
4. Qualora il parere della C.Q. sia favorevole con osservazioni, il Responsabile dello Sportello unico di norma inserisce tali osservazioni come prescrizioni nel permesso di costruire. Nei casi in cui le determinazioni conclusive del Responsabile dello Sportello unico non siano conformi, anche in parte, al parere della C.Q., il Responsabile è tenuto ad indicare le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento e a comunicare al Sindaco il provvedimento stesso comprensivo degli atti allegati, per l’eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di annullamento o modifica nei termini di cui al successivo art. 6.4.13.
5. I termini di cui ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo precedente sono raddoppiati nei seguenti casi:
- progetti di nuove costruzioni per edifici a destinazione commerciale con superficie utile superiore a 1500.mq.;
- altre destinazioni comportanti un uso pubblico;
- progetti di restauro scientifico.
6. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta..
7. Il permesso di costruire viene rilasciato con allegata una copia dei disegni approvati, e con l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione lavori, fissati rispettivamente in un anno e in tre anni dalla data della notifica del rilascio del titolo all’interessato.
8. Il permesso di costruire deve essere ritirato entro sessanta giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda. All’atto del ritiro deve essere fornita al Comune copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, di cui al Capo 6.11.
9. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine per il ritiro può essere prorogato dal responsabile dello Sportello unico fino ad un massimo di 180 giorni dalla notifica, decorsi i quali il permesso di costruire si intende decaduto.
1. L'atto del permesso di costruire deve contenere:
a) gli estremi della richiesta e del rilascio;
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso;
c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso;
d) l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
e) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il permesso è subordinato;
f) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
g) le eventuali codizioni o prescrizioni a cui il permesso di costruire è subordinato;
h) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
i) le opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del richiedente;
l) l'entità e le modalità di versamento dei contributi di costruzione secondo quanto specificato nel Capo 6.11 e nelle relative deliberazioni regionali e comunali;
m) le eventuali indicazioni dei lavori che dovranno essere eseguiti entro 15 mesi dalla data di rilascio, pena la decadenza del permesso di costruire;
n) l’eventuale variazione del regime tributario dell’immobile durante la durata del cantiere.
2. Ove necessaria, fa parte integrante del permesso anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.
3. Il permesso deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:
di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei punti fissi di linea e di livello laddove prescritti ai sensi dell'art. 6.7.1;
di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;
di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, presso lo Sportello Unico per l’edilizia, ai sensi della legge 1086/71 e del D.P.R. n. 380/2001.
di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell'apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo, prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;
di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici);
di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi della permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi, nel formato minimo di cui all’art. 6.7.2;
di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso di costruire e degli elaborati allegati;
di richiedere le eventuali visite di controllo;
di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;
di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonchè prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;
di concordare con lo Sportello unico per l’edilizia le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;
di richiedere l'autorizzazione agli uffici o agli Enti competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;
di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
di iniziare l'utilizzo della costruzione solo dopo la presentazione della domanda del Certificato di conformità edilizia, che dovrà essere presentata allegando tutta la documentazione di cui all'art. 6.8.2.
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e al presente Regolamento, può essere rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ed a condizione che la deroga non comporti modifiche ai piani regionali o provinciali.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del POC e del PUA e dal presente RUE.
3. Il permesso di costruire in deroga è rilasciato dal Responsabile dello Sportello unico sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Ai fini del presente articolo, si intende per edificio o impianto pubblico o di interesse pubblico, ogni edificio o impianto, di proprietà pubblica o privata, il cui interesse è qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dalla pubblica amministrazione.
5. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. 490/99.
1. Il titolare decade dal permesso di costruire nei seguenti casi:
a) mancato ritiro entro il termine per il ritiro di cui all'Art. 6.4.7;
b) mancati inizio ed ultimazione lavori nei termini di cui al comma 7 di cui all'Art. 6.4.7, salvo proroghe;
c) mancata esecuzione, entro quindici mesi dal rilascio del permesso di costruire, dei lavori fino alla costruzione del primo solaio fuori terra o di altre opere, eventualmente indicate nel permesso di costruire stesso, per costruzioni particolari;
d) entrata in vigore di nuove e contrastanti prescrizioni urbanistiche-edilizie, salvo che i lavori vengano iniziati e completati nei termini stabiliti nel permesso stesso.
2. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello unico con apposito atto e notificata agli interessati.
3. In caso di decadenza del permesso ad opere già iniziate, la realizzazione della parte di opere non realizzate è subordinata a nuovo titolo abilitativo ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione riferito alle sole parti non ancora eseguite.
1. L’elenco dei permessi di costruire rilasciati, con specificazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Chiunque può prendere visione, presso lo Sportello unico per l’edilizia, dei permesso di costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni.
3. La richiesta di visione degli atti ed eventualmente la richiesta di copia, potrà avvenire solo previa esatta citazione degli elementi identificativi del permesso di costruire, nonché il pagamento di un corrispettivo per le spese di copia; l'entità del corrispettivo è stabilita con determina del Responsabile dello Sportello unico.
1. Chiunque, presa visione degli atti, entro dodici mesi dalla data del rilascio può richiedere al Sindaco il riesame dell’atto per contrasto con disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compreso il presente RUE, ai fini dell’annullamento o della modifica del permesso stesso.
2. Il Sindaco provvede al riesame entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso vengano rilevati vizi di legittimità o contrasto con disposizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, il Sindaco dichiara l’annullamento dell’atto e provvede a notificarlo agli interessati.
1. Su richiesta presentata prima della scadenza, il termine per l’inizio dei lavori può essere prorogato dal responsabile dello Sportello Unico per una sola volta, per un massimo di un anno, con richiesta motivata per fatti estranei alla volontà dell’interessato.
2. Su richiesta presentata prima della scadenza, il termine per la fine lavori può essere prorogato dal responsabile dello Sportello Unico per una sola volta, per un massimo di due anni, con richiesta motivata per fatti estranei alla volontà dell’interessato.
1. Sono assoggettati a denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria (MS);
b) gli interventi di risanamento conservativo (RC) e di ristrutturazione edilizia (RE) quando non riguardino immobili tutelati ai sensi dell’art. 2.2.10 in quanto beni di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dal PSC, o qualora riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino la sagoma dell'edificio;
d) gli interventi di qualsiasi tipo riguardanti manufatti diversi dagli edifici, dagli impianti e dalle infrastrutture, di cui all’art. 1.2.5, salvo i casi di installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) per i quali, ai sensi dell’art. 1.5.18, non sia prescritto un titolo abilitativo;
e) gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6/04/1998 n.11;
f) gli interventi di cambio d'uso (CD) di cui all’art. 1.5.19, ivi compresa la realizzazione di depositi a cielo aperto se non connessa con opere richiedenti il permesso di costruire, e con esclusione del caso in cui il nuovo uso sia b2.2 o b2.3 o b2.4 (medie o grandi strutture di vendita);
g) gli interventi di modifica funzionale di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di nuovi spazi chiusi o spazi coperti;
h) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
i) le variazioni a DIA già presentate;
j) le variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 6.7.5;
k) gli interventi per realizzare parcheggi coperti o scoperti da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9 comma 1 della Legge 122/1989, con esclusione degli immobili ricadenti nei centri storici;
l) gli interventi di ampliamento di unità edilizie preesistenti per realizzare pertinenze dell’edificio, purché non si tratti di immobili tutelati ai sensi dell’art. 2.2.10 e purché non comportino un incremento del volume di sagoma superiore al 20%;
m) gli interventi di significativa modificazione morfologica del suolo (MM) (di cui all'art. 1.5.17);
n) gli interventi di demolizione (D), parziale o totale
2. Sono inoltre assoggettati a DIA gli interventi edilizi in attuazione di PUA che siano stati approvati dal Consiglio Comunale con la prescrizione di essere attuati con tale procedura, ai sensi dell’art. 6.10.3 comma 10.
3. Nel caso di opere da realizzarsi in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal Sindaco ai sensi del D.Lgs. 267/2000, non è richiesta la DIA, limitatamente alle opere ingiunte.
4. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano presentate più DIA tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a permesso di costruire, l'interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Responsabile dello Sportello unico, regolare domanda di permesso di costruire.
5. In corso di validità di un permesso di costruire non è consentito presentare una DIA relativa al medesimo immobile o unità immobiliare, salvo che sia limtatata alle variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 6.7.5.
6. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a DIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per le corrispondenti opere.
1. La denuncia di inizio attività deve essere presentata dall'avente titolo allo Sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio dei lavori, sulla base della modulistica predisposta dal Comune e accompagnata:
- dai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del terzo comma del precedente Art. 6.4.2;
- dagli elaborati di rilievo e di progetto firmati dal progettista abilitato, in quanto necessari alla completa illustrazione delle opere da eseguire, per i quali valgono le prescrizioni di cui agli artt. 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5;
- dai documenti di cui al quarto, quinto e sesto comma del precedente Art. 6.4.2, se ed in quanto necessari in relazione al tipo di opera da realizzare;
- dall'indicazione del Direttore dei Lavori e dell'impresa a cui verranno affidati i lavori;
- dall’indicazione della data prevista di inizio dei lavori;
- dalla quantificazione e dalla ricevuta di versamento dei contributi di costruzione di cui al Capo 6.11;
- dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
2. Al momento della presentazione può essere effettuata dall’ufficio ricevente una verifica della completezza della documentazione ai fini della ricevibilità dell’atto. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, lo Sportello unico per l’edilizia provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dall’art. 6.5.1;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché l'avvenuto versamento del corrispondente importo.
Entro il medesimo termine il responsabile del procedimento verifica se l'intervento richieda il parere della C.Q.; ove previsto, provvede a richiedere l'espressione di tale parere.
3. Qualora, entro il termine di cui al comma 2, sia riscontrata l’inammissibilità della denuncia, il Responsabile dello Sportello unico notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Qualora, entro questo termine, sia riscontrata l’incompletezza della documentazione, il Responsabile dello Sportello unico notifica all'interessato la sospensione dei termini per l’inizio dei lavori e la richiesta della documentazione integrativa. I termini restano sospesi fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora trascorrano senza esito 60 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, la denuncia presentata è annullata ed archiviata.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, (quali in particolare il vincolo paesistico di cui al Titolo II del D.Lgs 490/1999 o il vincolo idrogeologico), l’efficacia della DIA è subordinata al rilascio di un atto di assenso. L’atto di assenso, o di motivato diniego, è rilasciato dallo Sportello unico entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia. In caso di diniego la denuncia presentata è priva di effetti. In tali casi il termine di trenta giorni per l’inizio dei lavori decorre dal rilascio dell’atto di assenso.
5. Nel caso in cui l’atto di assenso consista nell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del D.Lgs 490/1999, lo Sportello unico, contestualmente al rilascio, ne trasmette copia alla Soprintendenza competente. Qualora la Soprintendenza, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, comunichi al Comune la richiesta di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune provvede ad annullare l’atto e a darne immediatamente comunicazione al presentatore della DIA.. Nei casi di cui al presente comma l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo il decorso del termine per l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.
6. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo Sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
7. Il progettista che assevera assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.
Nel caso gli uffici comunali rilevino che il progettista abbia attestato il falso, il Responsabile dello Sportello unico ne da contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al consiglio dell'ordine o collegio professionale di appartenenza del tecnico stesso, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
8. La copia della denuncia di inizio di attività, nonché le copie degli elaborati e dei documenti di cui al primo comma, dai quali risulti la data di ricevimento del Comune, nonché la copia degli atti di assenso di cui ai commi 4, 5 e 6 eventualmente necessari, costituiscono la prova della sussistenza del titolo abilitativo ad effettuare le trasformazioni previste.
9. Per gli interventi effettuati con la procedura di DIA si applicano, in quanto applicabili, tutte le norme relative alla esecuzione delle opere e alla conclusione delle opere di cui ai capi 6.7, 6.8 e 6.9 che seguono.
10. Le procedure da seguire per la realizzazione di interventi edilizi e per le varianti sostanziali agli stessi, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 31/2002 così come modificato dall’ art. 13 della L.R. 10/2003, sono:
e) l’autorizzazione preventiva per interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare;
f) l’autorizzazione preventiva per varianti in corso d’opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima della data di entrata in vigore della L.R. 40/95 del 16/10/1995;
g) l’autorizzazione preventiva per progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni alle norme tecniche antisismiche;
h) il deposito del progetto esecutivo presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune per tutti gli altri casi.
11. Qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abitativo, il progetto deve essere completo dell’attestazione, sottoscritta dai progettisti, di congruità tra la asseverazione sismica e quella del progetto allegato alla DIA.
Per gli interventi di modificazione morfologica del suolo di cui all'Art. 1.5.17 gli elaborati di rilievo e di progetto sono quelli di cui all'Art. 6.4.3, terzo comma, lettere a), c), d), e), h), a scale anche diverse da quelle ivi indicate, purché idonee alla chiara rappresentazione dell'intervento; è richiesta inoltre una relazione geologico-tecnica riguardante gli aspetti idrogeologici del sito e dell'intervento.
1. La denuncia di inizio di attività ha una validità di tre anni dalla data di inizio lavori precisata nella denuncia stessa, entro i quali le opere devono essere completate; il titolare della denuncia ha l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori.
2. Trascorsi tre anni dalla data di inizio lavori senza che le opere siano ultimate, il titolo abilitativo decade per le parti non eseguite.
3. Su richiesta presentata prima della scadenza, il termine per la fine lavori può essere prorogato dal responsabile dello Sportello Unico per una sola volta, per un massimo di due anni, con domanda motivata per fatti estranei alla volontà dell’interessato.
4. In caso di decadenza della DIA ad opere già iniziate, la realizzazione della parte di opere non realizzate è subordinata a nuovo titolo abilitativo ed all’eventuale aggiornamento del contributo di costruzione riferito alle sole parti non ancora eseguite.
In materia di pubblicità degli atti, di richiesta di riesame e di eventuale annullamento da parte del Sindaco, valgono per le DIA le stesse disposizioni indicate per i permessi di costruire ai precedenti Artt. 6.4.11 e 6.4.12.
1. Non sono soggetti a titoli abilitativi e sono quindi attuati liberamente, nel rispetto delle norme aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 1.5.5;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dal PSC e purché non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) l’installazione di elementi di arredo o di servizio in spazi privati nei casi previsti all’art. 1.5.18.
1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposito facsimile, a mezzo raccomandata o a mezzo di consegna diretta a mano.
2. Nella comunicazione occorre menzionare la data e il numero di protocollo della denuncia dei lavori in cemento armato, ove presenti, ai sensi dell'Art. 4 della L. n 1086/1971, e dovrà essere allegata inoltre, se non inviata precedentemente, la documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell'Art. 28 della legge 10/91.
3. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati, e quindi responsabili, della direzione dei lavori, della esecuzione e della sorveglianza del cantiere. Il Direttore dei Lavori deve sottoscrivere la comunicazione. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata allo Sportello unico entro quindici giorni. Nella comunicazione deve essere inoltre indicato in quale sito autorizzato è previsto lo smaltimento dei materiali di risulta dell'intervento.
4. Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la richiesta di autorizzazione in deroga per il cantiere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001 in materia di inquinamento acustico, nei termini di cui alla delibera della G.R. n.45 del 21/01/02.
5. Nei casi di interventi di NC (nuove costruzioni) o RI (ricostruzioni) di edifici, di impianti, di infrastrutture, di opere di sostegno o contenimento, di pavimentazioni, prima della data prevista di inizio lavori, il titolare del permesso di costruire deve presentare allo Sportello unico richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche a cui deve essere riferita la costruzione. La visita è eseguita da parte degli Uffici tecnici comunali entro sessanta giorni dalla richiesta. Le suddette determinazioni vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.
Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.
6. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, i lavori possono comunque essere iniziati. In tal caso il D.L. trasmetterà al Comune una apposita relazione, che certifica sotto la sua responsabilità in modo dettagliato le quote di livello della costruzione riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti.
1. Nell’esercizio dei compiti di vigilanza sull’attività edilizia da parte del Comune, lo Sportello unico provvede ai controlli sui cantieri, anche avvalendosi della Polizia Municipale, o del personale dell’Ufficio tecnico, o delle strutture sanitarie territoriali.
2. Il permesso di costruire, comprensivo di copia degli elaborati tecnici approvati e timbrati dall'amministrazione comunale, ovvero la DIA, comprensiva degli elaborati tecnici firmati dal progettista, devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile del cantiere; per le manutenzioni straordinarie il formato minimo della tabella deve essere UNI A3, per le altre DIA: UNI A2, per gli interventi soggetti a permesso di costruire: UNI A1. Tale tabella è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. La mancata esposizione della suddetta tabella, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire è passibile di sanzione penale ai sensi del DPR 380/2001 art. 27; nel caso di interventi soggetti a DIA è passibile di sanzione pecuniaria, da stabilirsi da parte del comune con apposita delibera.
4. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza degli interventi edilizi al titolo abilitativo e relativi elaborati, allegati e prescrizioni specifiche, ed alle norme vigenti in materia di costruzioni.
5. In particolare il Comune programma visite di controllo in corso d’opera relativamente ai seguenti interventi:
- interventi in corso, con permesso di costruire o con DIA, riguardanti immobili tutelati ai sensi dell’art. 2.2.10, in modo tale da effettuare un controllo in corso d’opera su almeno il 30% di tali interventi;
- interventi non richiedenti il certificato di conformità edilizia e agibilità.
6. Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi dal titolo abilitativo o dalle norme vigenti in materia di costruzioni, salvo che le difformità rientrino fra le variazioni minori in corso d'opera di cui all’art. 6.7.5 e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, il responsabile dello Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. Si richiama espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro.
1. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi.
2. Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
3. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate nell’ambito del centro storico, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di permesso di costruire.
4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
5. Nell’organizzazione del cantiere devono essere assunti tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli alberi e degli arbusti e in particolare per non danneggiarne l’apparato radicale, ai sensi del Regolamento Comunale del Verde.
6. Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare allo Sportello Unico separata domanda di concessione temporanea del suolo, per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, ed è assoggettata ad eventuale tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza. Nel caso di occupazione di suolo pubblico il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e sub- vedenti, e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, della larghezza minima di m. 1,0, utilizzabile anche da parte dei portatori di disabilità motoria.
7. I tecnici comunali che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non osservanza delle norme di legge e dei regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la pubblica incolumità.
1. Le variazioni rispetto al permesso di costruire o alla DIA si distinguono in due tipologie:
a) variazioni essenziali, come definite all’art.23 della L.R. 31/2002;
b) variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 19 della L.R. 31/2002.
2. Le variazioni essenziali a permessi di costruire in corso di validità, e comunque le variazioni che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura della costruzione, sono richieste allo Sportello unico, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera comunque prima di realizzare le opere variate, tramite nuova richiesta di permesso di costruire. La richiesta, ed ogni elaborato dovranno indicare in evidenza gli estremi del precedente permesso di costruire a cui la variante si riferisce. Le procedure per la richiesta, l'esame ed il rilascio del nuovo permesso di costruire in variante sono disciplinate in analogia a quanto disposto al Capo 6.4.
3. Le variazioni essenziali a DIA in corso di validità, e comunque le variazioni che modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura della costruzione, sono presentate allo Sportello unico, comunque prima di realizzare le opere variate, tramite nuova DIA. La DIA ed ogni suo elaborato dovranno indicare in evidenza gli estremi della precedente DIA a cui la variante si riferisce. Le procedure per il controllo e per l’acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari sono disciplinate in analogia a quanto disposto al Capo 6.5.
4. Nei casi di cui al commi 2 e 3 il nuovo titolo abilitativo in variante costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo e non ne modificano i termini di scadenza.
1. Sono "variazioni minori in corso d'opera" ai sensi dell'Art. 19 della l.r. n 31/2002 quelle che:
- risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
- risultano conformi alla normativa edilizia vigente,
- non modificano gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura della costruzione,
- non comprendono mutamenti d’uso tali da determinare aumento del carico urbanistico ai sensi dell’art. 1.4.4;
- non comportano scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta (SC), al rapporto di copertura (rapporto fra la SC e la SF), al perimetro del sedime, all’altezza degli edifici, alle distanze fra edifici e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del sedime sull’area di pertinenza;
- non comportano aumenti del volume della sagoma o dell’involucro rispetto al progetto originario superiori al 10% e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardano le superfici accessorie;
- non comportano aumenti della superficie principale (S.pr.) superiori a 100 mq.
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nell’originario permesso di costruire.
2. Le variazioni minori in corso d'opera sono soggette a DIA, che può presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni stesse, con un unico atto comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori; la DIA deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3 lettera g) dell’art. 6.4.2.
4. Alla DIA devono essere allegati gli elaborati grafici (in tre copie), nei quali siano evidenziate separatamente
la soluzione progettuale finale (variante effettuata),
la sovrapposizione fra la soluzione prevista nel titolo abilitativo originario e quella effettuata, utilizzando grafie diverse per le parti non realizzate o demolite, per quelle di nuova previsione, e per le parti sostituite o consolidate.
5. Per la procedura e la documentazione si applicano le disposizioni del precedente art. 6.5.2. La DIA costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo