TITOLO 5 - Norme sul rapporto fra costruzioni e contesto

CAPO 5.1 – Norme morfologiche e indirizzi per il decoro delle costruzioni

 

Art. 5.1.1 – Sagoma e coperture

 

1.  Gli edifici abitativi devono avere una copertura a falde inclinate, di forma semplice e con una pendenza conforme ai modelli dell'edilizia tradizionale locale. Anche negli edifici non abitativi devono essere evitate forme complicate e atipiche, o pendenze eccessive, salvo che si tratti di edifici per funzioni specialistiche.

 

2.  Nel territorio rurale tutti i nuovi edifici devono avere una sagoma e un sedime di forma semplice. Se si tratta di edifici abitativi, devono essere realizzati con coperture a falde, con forma e pendenza conformi ai modelli dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo con pendenza compresa fra il 30% e il 38%), e con manto di copertura in laterizio. Anche i nuovi edifici per funzioni produttive e di servizio all’agricoltura devono essere preferibilmente realizzati secondo le indicazioni di cui sopra, con manto di copertura in laterizio o comunque di colore richiamante quello del laterizio; possono tuttavia essere realizzati anche con strutture leggere in legno e/o metallo. Sono fatti salvi  gli edifici di forma o dimensione o tecnologia particolare (allevamenti, silos, edifici di grandi dimensioni); per questi casi non si danno prescrizioni morfologiche ma si prescrive la mitigazione dell'impatto visivo mediante cortine alberate, ai sensi del Regolamento Comunale del Verde.

 

3.  Nel territorio rurale non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il mantenimento di abbaini o terrazzini resistenti). É ammessa l’apertura di lucernai a raso nella falda; la superficie di tali aperture non deve superare complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei vani sottostanti e ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1,50.

     La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sull’edilizia storica nella zona circostante all’intervento edilizio.

 

4.  In ogni Unità Edilizia è ammessa l’installazione di antenne di ricezione televisiva (tradizionali o paraboliche) nel numero massimo di due. Tali antenne dovranno essere installate sul coperto ovvero su facciate interne, non visibili da spazi pubblici.

 

Art. 5.1.2 - Facciate degli edifici e tinteggiature

 

1.  Nei nuovi edifici i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario con rifinitura a tinta devono essere tinteggiate in modo omogeneo.

 

2.  Il Comune si riserva di adottare un Piano del Colore, ovvero un campionario di colori da rispettare, depositato presso l'Ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di tali zone.

 

3.  E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, o interessanti come testimonianza storica, quale fontane, esedre, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc..

 

4.  E’ vietata in tutto il territorio comunale l’installazione di antenne paraboliche sulle facciate di edifici o su balconi o logge che siano visibili da spazi pubblici o di uso pubblico. L’installazione è ammessa sulle coperture ovvero su facciate interne non visibili.

 

4.  Materiali e finiture delle facciate nel territorio rurale

     Nel territorio rurale i nuovi edifici abitativi devono avere in generale caratteristiche morfologiche esteriori (finiture, colori, aperture e relativi infissi) che non siano in contrasto con quelle dell'edilizia rurale tradizionale. Le facciate degli edifici possono essere realizzate in mattoni a vista o in intonaco di malta di calce tinteggiato.

     I paramenti murari di mattoni a vista dovranno essere stuccati  a raso del filo esterno degli elementi di laterizio.

     Gli intonachi, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce.

     Le tinteggiature degli intonachi dovranno rifarsi ai cromatismi dell’edilizia tradizionale sulla base di un campionario di colori a disposizione presso l’Ufficio Tecnico.

     In particolare dovrà escludersi l’uso di:

- cemento armato a “faccia a vista”;

- rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;

- intonachi plastici di qualsiasi genere;

- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;

- zoccolatura in lastre di marmo o pietra;

- elementi prefabbricati in vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra, o elementi di decoro, ecc..

   Gli infissi e i serramenti dovranno essere preferibilmente di legno verniciato in tinta coprente. Sono consentiti infissi e serramenti in metallo verniciato con tinta coprente, non riflettente.

 

Art. 5.1.3 - Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

 

1.  Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

 

2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m. 0,10, fino ad un'altezza da terra di m. 6,00, e non superiori a m. 1,20 ad altezze superiori.

 

3. Negli edifici preesistenti alla data di adozione del presente RUE sono ammessi i seguenti aggetti:

  aggetti di non più di cm. 30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo;

  aggetti fino a non più di cm. 150 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a ml. 2,50 dal piano del marciapiede e a ml. 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà essere arretrato di almeno ml. 0,60. dal bordo del marciapiede qualora esistente;

  le chiusure (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 2,50 m., misurata dal piano del marciapiede, o di m. 4.50 sul piano stradale.

 

4.  Nel caso di edifici prospicenti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente nel caso di edifici vincolati o tutelati dal P.R.G., in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.

 

5.  Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, su parere conforme della C.Q. può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..

 

Art. 5.1.4 - Allineamenti

 

Negli interventi NC e RI, il Responsabile dello Sportello unico, potrà consentire o imporre allineamenti degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

 

Art. 5.1.5 - Recinzioni

 

1.  Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml. 1.00 nelle curve o in zone di visibilità scarsa.

 

2.  Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni attorno ad edifici esclusivamente in siepe viva, con eventuale rete metallica inglobata nella siepe stessa, in modo tale che lo sviluppo della siepe copra la rete metallica. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura.

 

Art. 5.1.6 - Autorimesse

 

1.  Le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere accorpate all'edificio di cui sono pertinenza. La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici separati dall'edificio principale può essere ammessa nel caso di edifici preesistenti, a condizione che il nuovo edificio si coordini, per materiali e colori con quello principale.

 

2.  Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve essere evitata la realizzazione di autorimesse al piano terreno con le aperture in sequenza all'esterno dell'edificio nel lato o nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale soluzione può viceversa essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case monofamiliari o bifamiliari.

 

Art. 5.1.7 - Piani interrati

 

Nei nuovi edifici i piani interrati devono avere un'estensione non inferiore a quella del piano fuori terra immediatamente soprastante.

 

Art. 5.1.8 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse

 

1.  L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada.

 

2. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione.

 

3.  Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml. 3.50 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Si richiama in materia il rispetto delle norme di cui al D.M. 1/2/1986 e successive modificazione.

 

4.  Tra l'inizio delle livelletta inclinata della rampa e il confine della carreggiata, o dell'eventuale marciapiede, o porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m. 4,50, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.

 

5.  I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e spazi pubblici, con esclusione delle sole 'strade urbane locali', devono essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno m. 5, in modo da permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita.

 

Art. 5.1.9 - Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

 

Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere praticate verticalmente sulle strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purchè dotate di chiusure adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.

Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai.

I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

 

Art. 5.1.10 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc.

 

1.  Il Comune si dota di un apposito Regolamento per l’arredo urbano e gli impianti pubblicitari, per disciplinare le condizioni per l’installazione e le caratteristiche delle vetrine, mostre, insegne di esercizio, pre-insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, altri impianti di pubblicità e propaganda, nonché tende e altri manufatti di arredo urbano e di servizio urbano di cui all’art. 1.5.15. Nell’ambito del centro storico si applicano le disposizioni specifiche di cui all’art. 4.1.1 comma 34.

 

2.  Il regolamento definisce anche i casi in cui l’installazione è soggetta al pagamento di tasse e diritti e la loro entità

 

3.  Per le insegne, cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade si applicano inoltre le disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1995 n. 610 e successive modificazioni.

 

4.  Nelle more dell’approvazione del Regolamento di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73, 74 e 75 del Regolamento delle insegne approvato dal Consiglio Comunale nel 1984.

 

Art. 5.1.11 - Apposizione di manufatti di pubblica utilità

 

L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati, ha diritto di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, cartelli, insegne, segnali, manufatti e  apparecchi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

 


CAPO 5.2 - Distanze

 

 

Art. 5.2.1 -  Distanza da un confine e indice di visuale libera

 

1.  La distanza di un edificio da un confine, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso e sul confine considerato.

 

2.  L’indice di visuale libera (VL) di un edificio rispetto a un confine è il rapporto minimo fra la distanza in orizzontale di ciascun punto di quell’edificio dal piano verticale passante per il confine e l’altezza di quel punto rispetto alla quota del confine.

 

3.  Non si considerano nella misura della distanza e della Visuale libera, fatto salvo il rispetto delle norme del Codice Civile:

- i corpi di fabbrica interrati che sporgano dal terreno per non più di m. 0,9;

- gli elementi aggettanti a sbalzo, purchè non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 1,50;

- le componenti di impianti degli edifici purchè non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 1,50.

 

4.  La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in analogia agli edifici, a partire dai punti del perimetro del suo sedime.

 

Art. 5.2.2 - Distanze minime dai confini

 

1.  Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono le seguenti:

-        Dc = distanza dal confine di proprietà,

-        VL = indice di visuale libera;

-        Ds = distanza dal confine di zona urbanistica di interesse pubblico.

 

2.  Per le distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dagli artt. 4.3.12 e 4.3.16 per gli allevamenti zootecnici.

 

3. Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli edifici, e per analogia agli impianti, che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa non si applicano, fatto salvo il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, per quegli edifici o impianti che non presentino uno sviluppo in altezza superiore a m. 0,90 fuori terra (ad esempio campi sportivi o costruzioni interrate), per le infrastrutture e per i manufatti diversi.

 

 

Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc e VL)

 

1. Negli interventi MO, MS, RC:

Dc = valore preesistente

 

2.  Negli interventi di RE:

Dc maggiore o uguale al valore preesistente.

 

3.  Negli interventi di NC, RI, AM e nella generalità dei casi:

-        Dc maggiore o uguale a m. 5,00

-        VL maggiore o uguale a 0,5

 

4.  Quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto ad interventi RI, AM sul confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso.

 

5.  In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di permesso di costruire ovvero della DIA, è consentito costruire con valori di Dc inferiori a quelli indicati ai commi precedenti fino ad un minimo di m. 3,00, fermo restando l’indice VL, come pure è possibile costruire sul confine anche qualora su detto confine non vi siano edifici; in quest’ultimo caso si prescinde dall’indice VL.

 

Esempio di applicazione dell’indice VL

 


 




Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds)

 

1.  Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds è soltanto quello che delimita zone con destinazioni di uso pubblico o di interesse pubblico (zone stradali o ferroviarie, zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e attrezzature di interesse generale) da zone con destinazione diversa; non si considera il confine fra l'area di intervento edilizio e le aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria.

 

2.  Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3 del precedente Art. 5.2.3; valori inferiori non sono mai ammessi.

 

3.  Nel caso di confine con zona stradale, la distanza Ds dal limite stradale può essere fissata dai piani urbanistici attativi in misura diversa da quella di cui ai commi precedenti, in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa. Valgono in ogni caso le distanze minime fissate all’art. 3.3.6 e quelle stabilite dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo e successive modificazioni e integrazioni (2).

 

Art. 5.2.5 - Distanza fra pareti antistanti di due edifici (De)

 

1.  Si definiscono chiusure verticali di un edificio le sue pareti perimetrali (verticali o sub-verticali; vedi articolo 1.2.14, punto 2 e sue note), nonché i relativi infissi. Nel seguito del presente articolo si utilizzerà il termine di uso comune 'pareti' nel significato del termine più generale 'chiusure verticali'.

 

2. Si definisce convenzionalmente distanza fra pareti antistanti di due edifici, o semplicemente distanza fra due edifici (De), la distanza minima intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro, misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione perpendicolare al perimetro in quel punto (1).

 

3. Si definisce parete (o porzione di parete) antistante (o frontistante, o prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro edificio, quella parete o porzione di parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio sia misurabile, con le modalità di cui al comma precedente (e non infinita).

 

4. Nella misura della distanza fra due edifici valgono le medesime esclusioni di cui al comma 2 del precedente Art. 5.2.1.

 

5. La distanza fra una parete antistante di un edificio e l'edificio che ha di fronte (che non sia unito o aderente al primo) deve rispettare i seguenti valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

 

6. Negli interventi MO, MS, RC:

De = valore preesistente.

 

7.  Negli interventi di RE:

De maggiore o uguale al valore preesistente.

 

8.  Negli interventi di NC, RI, AM quando le due pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a m. 6,00:

De maggiore o uguale a m. 10,00.

 

9.  Negli interventi di NC, RI, AM, quando una o entrambe le pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a m. 6,00, ‘De’ deve essere contemporaneamente:

-         maggiore o uguale a m. 10,00,

-         maggiore o uguale all'altezza della più alta fra le due pareti prospicienti.

 

10.  Gli interventi di ampliamento (AM) sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai commi 8 e 9, a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata; in particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti di cui ai commi 8 e 9 vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata.

 

11.  Nei casi di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, qualora entrambi le pareti prospicienti non siano finestrate (ossia siano prive di aperture come definite all’art. 1.2.17 punto 7), il valore da rispettare può essere ridotto fino a:

De = mt. 3,00.

 

12. Ai fini del presente articolo non si considerano pareti finestrate le pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di m. 4 di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "sheds" o simili).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dagli artt. 4.3.12 e 4.3.16 per gli allevamenti zootecnici.

Art. 5.2.6 - Deroghe alle distanze

 

1.  Le norme di cui ai precedenti Artt. 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti:

a)  edifici e impianti di interesse pubblico (ai sensi dell'Art. 6.4.9);

b)  adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

2.  Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli 5.2.3 e 5.2.5 nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi approvati che prescrivano o consentano distanze minime diverse.

 

 

 

 

 

Note al Capo 5.2

 

(1)     Se i perimetro della superficie coperta in quel punto fosse costituito da una linea curva la distanza si misura in direzione normale alla curva (ossia perpendicolare alla sua tangente in quel punto).

 

(2)     Salvo successiva modificazioni le distanze minime fissate dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada sono le seguenti:

 

Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.)

(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)

 

1.     La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2.     Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a)     60 m per le strade di tipo A;

b)    40 m per le strade di tipo B;

c)     30 m per le strade di tipo C;

d)    20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'Art. 3, comma 1, n. 52 del codice;

e)     10 m per le "strade vicinali" di tipo F;

2bis.   Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'Art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a)     30 m per le strade di tipo A;

b)    20 m per le strade di tipo B;

c)     10 m per le strade di tipo C;

2ter.    Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

2quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a)     5 m per le strade di tipo A, B;

b)    3 m per le strade di tipo C, F;

2quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2quater, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

3.     La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento dei ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

4.     La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

5.     La distanza dal confine, stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

 

Art. 27 (Art. 17 Cod. Str.)

(Fasce di rispetto delle curve fuori dai centri abitati)

 

1.     La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

a)     nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m  si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'Art. 26;

b)    nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'Art. 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

 

Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.)

(Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)

 

1.     Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a)     30 m per le strade di tipo A;

b)    20 m per le strade di tipo D.

2.   Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3.   In assenza di strumento urbanistico vigente, le distnaze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possno essere inferiori a:

a)     30 m per le strade di tipo A;

b)    20 m per le strade di tipo D ed E;

c)     10 m per le strade di tipo F.

4.   Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a)     3 m per le strade di tipo A;

b)    2 m per le strade di tipo D.

5.   Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.