TITOLO IV – Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi non disciplinati dal POC

 

Capo 4.1 - Zone urbane consolidate o in via di consolidamento

 

 

Art. 4.1.1 - Zona A - Centro storico

 

1.  La zona A riguarda il centro storico di Soliera, delimitato ai sensi dell'Art. 36 della l.r. 47/78 e successive modificazioni.

 

2.  Categorie di tutela e tipi d'intervento edilizio. La disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione  in categorie e sottocategorie di tutela delle varie unità edilizie, ed è specificamente indicata nelle planimetrie del RUE per ciascuna di tali unità edilizie.

 

3.  Categoria A1:

     comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

4. Gli interventi su tali unità edilizie sono da qualificarsi come operazioni storico-critiche, condotte con metodo scientifico, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, e sono dirette alla conservazione e alla valorizzazione dell'unità edilizia, rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

5.  Per tutti gli interventi il rilievo ed il progetto, devono essere estesi all'intera unità edilizia, riconosciuta come documento testimoniale del suo stato originario e delle successive fasi di stratificazione e modificazione.

6. I tipi di intervento effettuabili sono: MO e RS.

L’intervento RS può dare luogo ad incrementi della sagoma nei soli seguenti casi:

  ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;

  costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori dalla sagoma dell'edificio, esclusivamente nel caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della sicurezza in relazione ad una destinazione dell'immobile ad ospitare funzioni pubbliche;

 

7.  Categoria A2:

     comprende le unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. In relazione alle caratteristiche costitutive delle unità edilizie e al loro diverso stato di conservazione la categoria di tutela è articolata nelle seguenti sottocategorie.

 

8. Sottocategoria A2.A:

     comprende le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.

9.  Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:

a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristi­no dei valori originali, mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono consentite parziali e limitate modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati  gli elementi di particolare valore stilistico (si esclude comunque l'ampliamento generalizzato delle finestre):

- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:

     - murature portanti sia interne che esterne;

     - solai e volte;

     - scale;

     - tetto con ripristino del manto di copertura originale;

c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto ori­gi­na­rio e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.

e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc.);

10. I tipi di interventi effettuabili sono:

- MO;

- MS;

- RC;

- D, limitatamente alle superfetazioni e alle costruzioni accessorie incon­grue.

Per gli interventi edilizi RC e D il rilievo ed il progetto devono essere estesi all'intera unità edilizia.

 

11.  Sottocategoria A2.B:

       comprende le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

12. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:

a) valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto (si esclude comunque l'ampliamento generalizzato delle finestre preesistenti);

- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti della altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e ferma restando la conservazione in sito di eventuali solai voltati;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale per le parti di cui sia dimostrata l'impossibilità del recupero;

c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.

e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc.);

13. I tipi di intervento effettuabili sono:

- MO;

- MS;

- RC;

-   RE (esclusivamente limitata all'eventualità dello spostamento della quota di solai, nei limiti di cui al comma precedente; l'intervento RE per questi edifici non può -comunque dare luogo alla demolizione dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele).

 

14. Sottocategoria A2.C:

       comprende le unità fondiarie storicamente non edificate, che testimoniano dell'assetto storico dell'insediamento e della sua evoluzione.

15.  Tali unità sono da interessare con interventi di “Recupero e risanamento delle aree libere” (RAL) di cui all’art 1.5.12. Gli interventi devono avere la finalità di valorizzare gli spazi e i manufatti diversi che li arredano, anche attraverso l'eliminazione delle eventuali opere incongrue esistenti. L’intervento di RAL può comprendere la realizzazione di:

  costruzioni interrate;

  manufatti diversi (manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, pavimentazioni...);

  infrastrutture.

16. I tipi di intervento effettuabili sono:

     - MO;

     - RAL;

 

17. Categoria A3: comprende le unità edilizie che non presentano particolari caratteristiche di pregio storico-ambientale. In relazione alle caratteristiche costitutive e tipologiche degli immobili conservazione la categoria di tutela è articolata nelle seguenti sottocategorie.

 

18.  Sottocategoria A3.A:

       comprende le unità edilizie con elementi tipologici e morfologici, compatibili con l'organizzazione morfologica del contesto e meritevoli di essere conservati pur nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio e della sua rifunzionalizzazione.

19. Gli interventi devono avere le seguenti finalità:

-  la conservazione della sagoma e delle caratteristiche delle strutture portanti e del coperto;

  il restauro e il ripristino dei fronti principali e secondari per gli elementi di particolare interesse morfologico o tipologico; in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti;

  il restauro e il ripristino degli ambienti interni per gli elementi di particolare interesse morfologico o tipologico;

  le opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;

  l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

-  il miglioramento dei connotati morfologici in termini di maggiore omogeneizzazione con quelli del contesto.

20. I tipi di intervento effettuabili sono:

- MO;

- MS;

- RC;

- RE (l'intervento RE non può comunque, per questi edifici, dare luogo alla demolizione integrale dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele; l’eventuale demolizione e ricostruzione di parti delle strutture portanti verticali, ove necessaria per il consolidamento dell’edificio, potrà essere estesa ad un massimo di un terzo delle strutture portanti verticali stesse).

 

21.  Sottocategoria A3.B:

       comprende le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica di interesse storico-ambientale, ma costituiscono inserimenti recenti nel contesto storico.

22.  Gli interventi devono avere la seguente finalità:

-   il miglioramento dei caratteri di compatibilità col contesto storico-ambientale, sotto il profilo sia morfologico che dei materiali utilizzati, delle finiture e dei colori.

23. I tipi di intervento effettuabili sono:

- MO, RE, RC.

 

24. Sottocategoria A4:

       comprende i complessi edilizi incongrui con l'organizzazione morfologica del contesto storico e per i quali è stato approvato un progetto di ristrutturazione urbanistica.

25.  Gli interventi devono avere le seguenti finalità:

- la demolizione e nuova costruzione, sulla base di parametri planivolumetrici compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto storico e con una densità fondiaria in ogni caso non superiore a 3 mc./mq.; in ogni caso l'indice di utilizzazione non sarà comunque superiore al 50% dell'indice medio della zona sottoposta ad intervento di ristrutturazione urbanistica;

- il rispetto dell'Art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e la cessione gratuita, all'atto di concessione, di uno standard di parcheggio Pp secondo quanto previsto dalle presenti norme in relazione alle diverse destinazioni d'uso.

26.  Sono effettuabili tutti i tipi di intervento edilizio sulla base del progetto approvato, o di eventuali sue varianti comunque nel rispetto delle norme di cui al comma precedente.

 

27.  Superfetazione. Per superfetazioni si intendono gli ampliamenti dell'organismo edilizio prive di valore architettonico che abbiano determinato una dequalificazione dell'organismo edilizio in termini igienici (illuminazione e ventilazione dei locali) o in termini di lettura dei caratteri tipologici originari. Ad esempio: servizi igienici esterni, realizzazione di vani accessori nelle aree libere del lotto (baracche, tettoie, capannoni) o attraverso la copertura di aree cortilive, e simili.

       Non sono considerate superfetazioni gli interventi posteriori alla costruzione originale dell'edificio che abbiano dato luogo ad una sua organica ed unitaria trasformazione o ampliamento.

 

28.  Usi ammissibili. a, b1, b2.1, b2.2, b2.7, b2.8, b3.1, b4.1, b4.2, b5, f2, f5, f8.

       Per tutti gli edifici soggetti a categoria di tutela A1 o A2 l'ammissibilità del singolo uso deve essere verificata in relazione all'attitudine dell'edificio, o delle parti di edificio interessate, ad ospitarlo, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche e distributive; eventuali utilizzazioni, pur considerate ammissibili in generale, che a giudizio della C.Q., comportassero modifiche rilevanti dell'organizzazione spaziale e distributiva originale, sono da considerare incompatibili. In questi edifici non è comunque ammesso l’uso b2.2.

       Nelle unità edilizie di categorie A1 e A2 le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali di cui all'Art. 3.1.5 non sono richieste per gli interventi di Cambio d'Uso (CD) anche se comportanti aumento di carico urbanistico.

 

29.  Modalità di attuazione degli interventi. Gli interventi si attuano di norma mediante titolo abilitativo diretto; si attuano mediante Piano urbanistico attuativo nei casi specificamente previsti dal POC.

       Gli interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere estesi a riguardare interamente le unità edilizie comprensive delle aree scoperte di pertinenza, come individuate nella Tav. 2 del RUE.

       Gli interventi MS possono riguardare intere unità edilizie, o anche singole unità immobiliari, comprensive delle relative pertinenze; negli interventi MS che comprendono anche opere esterne devono comunque essere sempre presentati elaborati di rilievo riguardanti l'intera unità minima di intervento e relative pertinenze

 

30.  Pavimentazioni esterne ed elementi di arredo. Gli interventi sulle aree per la viabilità e parcheggi dovranno tendere alla conservazione e al ripristino di pavimentazioni in materiali tradizionali, quali ciotoli, pietra naturale o laterizio, nonché degli elementi complementari e di arredo, quali paracarri, tombini, soglie, lampioni. Non è consentita la pavimentazione di aree destinate a orti o giardini salvo nel quadro di interventi pubblici per la creazione di spazi pedonali.

       Non è consentito ricoprire con manto bituminoso pavimentazioni preesistenti, in ciotoli, pietra, laterizio, terra battuta.

       La forma e dimensione dei materiali per le pavimentazioni nonché la loro messa in opera dovranno rapportarsi alle forme e ai metodi di derivazione storica.

 

 

 

31.  Prescrizioni sui materiali e i componenti.

       Nelle facciate degli edifici non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e tipici della zona.

       In particolare dovrà escludersi l'uso di:

-             cemento armato a "faccia vista";

-             rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;

-             intonaci plastici di qualsiasi genere;

-             infissi in alluminio o in plastica;

-             chiusure esterne avvolgibili (esse sono consentite, grigliate, solo se preesistenti, nel caso di negozi o comunque vani al piano terreno nelle unità edilizie di categoria A2B, A2C e A3);

-             zoccolatura in lastre di marmo o pietra;

-             elementi prefabbricati in vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra, bancali di finestra cornici o elementi di decoro, ecc.;

-             serramenti per vetrine di negozi in alluminio.

       I paramenti murari di mattoni a vista dovranno essere stuccati a raso del filo esterno degli elementi di laterizio.

       Le strutture di elevazioni in muratura di pietrame o in muratura mista di pietrame e laterizio con ricorsi di mattoni dovranno essere intonacate, fatta eccezione per quelle murature in pietra originariamente costruite per essere a faccia vista. Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce.

       Gli infissi dovranno essere preferibilmente di legno verniciato in tinta coprente. Per i negozi e per le aperture atipiche sono consentiti infissi in metallo verniciato, non riflettente.

       La sostituzione di solai in legno con solai di altri materiali è ammessa nelle unità edilizie di categoria A3; nelle unità edilizie di categoria A2 è ammessa esclusivamente in caso di dimostrata necessità di consolidamento strutturale non risolvibile in modo soddisfacente con strutture in legno e comunque previo parere favorevole della C.Q..

 

32.  Prescrizioni sulle coperture. La morfologia delle coperture dovrà rimanere invariata o essere ripristinata nelle sue forme originali nel caso abbia subito modifiche incongrue; lo stesso vale per gli sporti di gronda (misura della sporgenza, materiali e forma degli elementi strutturali e decorativi).

       La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia storica adiacente all'intervento edilizio.

       E' ammessa l'apertura di lucernai a raso della falda; la superficie di tali aperture non deve superare complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei sottotetti abitabili e 1/50 dei sottotetti non abitabili e ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1,20.

       Non è ammessa la realizzazione di abbaini sporgenti dalle falde dei tetti, nè di terrazzini incassati nelle falde stesse.

       I manti di copertura devono essere in coppi di laterizio.

 

33.  Prescrizione sulle aperture a piano terreno. Sono ammesse nuove aperture di vetrine e accessi di negozi o autorimesse solo nelle unità edilizie in cui tali interventi si configurano come riordino o riposizionamento  di aperture e accessi esistenti incongrui, funzionale al recupero di una più armonica partitura della facciata, o come ripristino di aperture e accessi preesistenti ancora riconoscibili nelle attuali partiture delle facciate, o desumibili da specifiche fonti iconografiche (antichi disegni, fotografie, ecc.). E’ esclusa comunque la realizzazione di più aperture per autorimesse affiancate. Nelle unità assoggettate a categoria di tutela A1 è ammesso solamente il ripristino di aperture e accessi preesistenti. Non sono soggette alle limitazioni di cui al presente comma le unità edilizie assoggettate a categoria di tutela A3, fermo restando che le aperture dovranno in ogni caso inserirsi armonicamente nella partitura della facciata.

 

34.  Prescrizioni sulle insegne. Nel centro storico è vietata la collocazione di insegne a pannello su palina, fatta eccezione per la segnaletica stradale, per la segnalazione di elementi di interesse monumentale e turistico e quella relativa a servizi di pubblica utilità.

       Non sono ammesse insegne a bandiera, fatta eccezione per orologi, e per quelle regolamentari riferentesi a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni pubblici e pronto soccorso.

       Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata. Sono ammesse insegne o targhe appesa all'esterno del vano di accesso, anche illuminate ma non luminose, e su parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Tutte le insegne e ferramenta applicate casualmente agli edifici nel corso del tempo e prive attualmente di specifica utilità o di valore storico dovranno essere rimosse.

 

35.  Prescrizioni sugli impianti . E’ vietata la collocazione di antenne paraboliche o di unità di condizionamento d’aria nelle facciate degli edifici prospicienti su strade o spazi pubblici; tali componenti di impianti sono ammesse sulle coperture o su facciate interne. Le antenne, tradizionali o paraboliche, devono essere comunque nel numero massimo di due per ogni unità edilizia. Le antenne paraboliche sulle coperture devono essere di colore scuro o rosso mattone.

 

Art. 4.1.2 - Zone B1 - Zone urbane prevalentemente residenziali consolidate

 

1.  Comprendono aree edificate, ad assetto consolidato, sia sotto il profilo morfologico e tipologico, sia in termini di carico urbanistico rispetto al sistema infrastrutturale e dei servizi.

 

2.  Usi ammissibili:

Nelle zone B1 non individuate con asterisco: a, b1.2, b2.1, b2.7, b3.1, b4.1, b4.2, b4.5, b4.6, b5.1, b5.2, b5.3 (limitatamente ai servizi ‘pre-scolastici), e1, f5. Ulteriori usi consentiti solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere: b2.5, b3.2, b3.3, b4.3.

     Nelle zone B1 individuate con un apposito asterisco in quanto ricadenti, ai sensi del PSC, all’interno degli ambiti specializzati per attività produttive: a, b1, b2.1, b2.5, b2.7, b3,. b4.1, b4.2, b4.3, b4.6, b5.1, b5.2, e1, f5. Ulteriori usi consentiti solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere: b4.5,.b5.3.

 

3.  Tipi di intervento consentiti:

a)      MO, MS, RC, RE, D, CD;

b)      RI con SU non superiore a quella preesistente e NP non superiore a quello preesistente.

Nelle unità edilizie nelle quali l’edificio principale non sia tutelato ai sensi dell’art. 2.2.10 è ammissibile inoltre un incremento una tantum della SU preesistente per un massimo del 20% e comunque non superiore a 100 mq. di SU, da realizzarsi in forma di ampliamento dell’edificio principale.

 

Nelle zone B1 individuate con un apposito asterisco in quanto ricadenti, ai sensi del PSC, all’interno degli ambiti specializzati per attività produttive, tale incremento è subordinato ad una verifica preventiva del rispetto delle soglie di legge in materia di intensità dei campi elettromagnetici e del rispetto delle soglie di clima acustico prescritte per le aree in classe III (aree di tipo misto).

Nelle zone B1 individuate con un apposito asterisco, per ciascun edificio, anche in  deroga al comma 5 dell’art. 2.2.10 qualora esso sia tutelato, è ammissibile ricavare un numero massimo di unità immobiliari, pari al numero intero che si ottiene dividendo per 500 il volume dell’involucro fuori terra espresso in mc.

 

4. Modalità di intervento: di norma intervento edilizio diretto.

 

Art. 4.1.3 - Zona B2 - Zone prevalentemente residenziali di completamento

 

1.  Comprende le aree edificate o in corso di edificazione in completamento.

 

2.  Usi ammissibili: a, b2.1, b2.7, b3.1, b4.1, b4.2, b5.1, b5.2, b5.3 (limitatamente ai servizi ‘pre-scolastici), e1. Ulteriori usi consentiti solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere: b1.2, b2.2n, b3.3, b4.3.

 

3. Tipi di intervento consentiti:

     a) MO, MS, RC, RE, D, CD;

     b) AM, RI, NC con:

· UF max = 0,60 mq./mq.

· NP max = 4, oppure = NP preesistente, se superiore a 4.

· SP min = 20%.

     Nelle unità edilizie prospicienti le Vie Matteotti, Farini, delle Rimembranze e Roma (per quest’ultima solo sul lato ovest) non sono ammessi interventi che comportino la creazione di unità edilizie maggiori di quelle preesistenti attraverso l’accorpamento di più lotti.

 

4. Modalità di attuazione:

     - di norma intervento edilizio diretto.

     Qualora la SF dell'intervento sia superiore a mq. 3000 è prescritta la formazione di un progetto preliminare unitario ai sensi del comma 2 dell'Art. 1.7.3.

 

Art. 4.1.4 -    Zone B3 - Zone prevalentemente residenziali di completamento con significativa presenza di funzioni non residenziali

 

1. Comprende aree edificate in completamento in cui vi siano o vi possano essere significative presenze di funzioni non residenziali.

 

2. Usi ammissibili: a, b1, b2.2n, b2.1, b2.7, b3, b4 (escluso b4.4), b5.1, b5.2, e1, f5.

          É ammesso inoltre l’uso b2.2a nelle sole zone B3 poste a Limidi e in quelle ricadenti nell’area urbana centrale del capoluogo, con esclusione quindi delle restanti zone B3 poste ad Appalto, lungo la Via 1° Maggio di fronte alle zone produttive del capoluogo, e quelle poste nei centri abitati minori (Grande Rosa, Secchia e Sozzigalli).

     E’ ammesso inoltre l’uso b2.6 (distributori di carburante) limitatamente agli impianti preesistenti

 

3.  Tipi di intervento consentiti: come nella sottozona B2.

     Per l’uso b2.6 sono ammessi esclusivamente interventi MO, MS, RE, D e CD, senza ampliamenti.

 

4. Modalità di intervento: di norma intervento edilizio diretto.

Qualora la SF dell'intervento sia superiore a 3000 mq. è prescritta la formazione di un progetto preliminare unitario ai sensi del comma 2 dell'Art. 1.7.3.

 

Art. 4.1.5 -    Zone B4 - Zone prevalentemente residenziali in attuazione o attuate sulla base di piani urbanistici attuativi approvati

 

1.  Usi ammissibili: a, b1.2, b2.1, b2.7, b3.1, b4.1, b4.2, b4.5, b5.1, b5.2, b5.3 (limitatamente ai servizi ‘pre-scolastici), e1, salvo norme più restrittive contenute nei piani attuativi vigenti, fino alla data di scadenza della relativa convenzione (gli usi b1.2, b2.7, e1 sono ammessi a condizione che siano realizzati e ceduti gli standard corrispondenti ai sensi dell’Art. 3.1.6).

 

2. Tipi di intervento consentiti:

a) fino alla scadenza della convenzione, tutti, con i limiti, i parametri dimensionali e relative modalità di misura e con le prescrizioni contenute nel Piano attuativo vigente; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva;

 

b)  dopo la scadenza della convenzione sono ammessi tutti gli interventi, nel rispetto dei medesimi indici previsti dal Piano Attuativo, ma applicando i parametri dimensionali e le modalità di misura previsti dal presente RUE.

 

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.

 

Art. 4.1.6 - Zone D1 - Zone per attività produttive in essere

 

1.  Usi ammissibili:

-   a1 per una SU max di mq. 120 per ciascuna unità edilizia; l'uso a1 è ammissibile solo se associato e pertinenziale ad altro uso ammesso avente una SU min = 300 mq.

-   b2.5, b3.2, c1, c2, f5, nonché c5 limitatamente al recupero di pallets e altri imballaggi industriali non classificabili come rifiuti pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

-   ulteriori usi ammessi limitatamente alle unità immobiliari ove tali usi siano già in essere con autorizzazioni precedenti all’entrata in vigore delle presenti norme: b1, b2.1, b2.2n, b2.3n, b2.7, b4 (escluso b4.5);

-   ulteriori usi ammessi previa approvazione di un progetto unitario accompagnato da atto d’obbligo, ai sensi dell’art. 1.7.3, che disciplina l’applicazione delle norme sugli standard di cui all’art. 3.1.6 : b2.2n, b2.3n, b2.7, b1, b4 (escluso b4.5);

-   è ammesso inoltre l’uso b2.1:

a)      limitatamente alle merceologie non alimentari, qualora l’attività di vendita si configuri come complementare ad un’attività produttiva artigianale o industriale (a questo fine la parte commerciale non deve configurarsi come unità immobiliare catastale autonoma rispetto alla parte produttiva);

b)      per una SV massima di mq. 30, qualora l’attività di vendita al minuto si configuri come complementare ad un’attività di vendita all’ingrosso.

 

 

2. Tipi di intervento ammessi:

a) MO, MS, RC, RE, D, CD,

b) RI, AM, NC nel rispetto di:

-         UF max = 0,7 mq/mq

-         SC max = 60%

-         S.P. minima = 10%

-         NP max = 3.

 

3. Modalità di intervento:

di norma intervento edilizio diretto salvo i casi sopra precisati, e salvo specifica indicazione grafica nelle tavole di zonizzazione del RUE.

 

3.      Anche in deroga agli indici di cui al comma 2, qualora esistano nel lotto, da data antecedente alla prima entrata in vigore del RUE (2003), chiostrine della dimensione non superiore a 50 mq completamente chiuse su ogni lato da edifici, è ammesso l’ampliamento dell’edificio fino alla completa chiusura della chiostrina, fermo restando il rispetto dei requisiti edilizi cogenti di cui alla Parte II del RUE 

 

Art. 4.1.7 -    Sottozone D1 per attività produttive particolari

 

1. Sottozone D1.1. per attività ricettive e ristorative:

Valgono le stesse norme delle zone D1 salvo che:

·   Usi ammissibili:

-          a1, per una SU max di mq. 120;

-          b2.7, e1.

·   Tipi di intervento consentiti: tutti, nel rispetto di:

-          Uf max= 0,5 mq/mq.;

-          SC max = 50%;

-          SP min     = 20%.

 

2. (omissis)

 

3. Sottozone D1.3. per attività di stoccaggio rifiuti

·   Usi ammissibili: c5, limitatamente all’attività di stoccaggio di rifiuti, senza lavorazioni produttive, escludendo anche tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti, e fermo restando il rispetto delle norme regolamentari applicabili, del "Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali" della Provincia di Modena e delle norme di protezione, sicurezza, ecc., ivi dettate.

·   Tipi di intervento consentiti: tutti, nel rispetto di:

-          Uf max= 0,50 mq/mq.;

-          SP min     = 20%.

·   Modalità di intervento: intervento edilizio diretto.

·   Mitigazione dell'impatto visivo:

     Lungo tutto il confine della zona con la zona agricola, una fascia della larghezza media di almeno m. 5,00 deve essere destinata alla formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

 

4. Sottozone D1.4. per deposito di materiali a cielo aperto

·   Usi ammissibili: b 2.5, c1

·   Tipi di intervento consentiti: tutti, nel rispetto di:

-          Uf max= 0,00 mq/mq.( non è ammessa la costruzione di edifici;

-          SP min     = 10%.

·   Modalità di intervento: intervento edilizio diretto.

·   Si prescrive l’impianto di una cortina vegetale arborea-arbustiva lungo i lati confinanti con viabilità pubblica e parcheggi per mitigare l’impatto visivo.

 

5. Sottozone D1.5. complesso commerciale

Per la zona indicata in cartografia con la sigla D.1.5. gli indici, i parametri e le disposizioni specifiche di cui all’art. 4.1.6 sono integrate come segue:: eventuali interventi edilizi con aumento della superficie di vendita potranno essere assentiti dall’A.C. in seguito ad una valutazione degli inviluppi delle aree di danno relative agli insediamenti R.I.R. contenuti nell’ERIR-O.

 

6. Sottozone D1.6. ex-SICEM

Gli interventi in questa sottozona sono disciplinati dal POC.

 

7. Sottozone D1.7. per stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)

·   Usi ammissibili: c1; a1 per una SU max di mq. 120 per ciascuna unità edilizia

 

·   Tipi di intervento consentiti:

a) MO, MS, RC, RE, D, CD,

b) RI, AM, NC nel rispetto di:

-         UF max = 0,7 mq/mq

-         SC max = 60%

-         S.P. minima = 10%

-         NP max = 3.

 

Gli interventi in questa sottozona sono disciplinati inoltre dalle disposizioni del POC.

 

Art. 4.1.8 -    Zone D2 - Zone per attività produttive attuate o in attuazione sulla base di piani urbanistici attuativi approvati

 

1. Si distinguono nelle seguenti sottozone:

     - D2.1  per attività produttive prevalentemente secondarie;

     - D2.2 per attività produttive terziarie.

 

2. Usi ammissibili

·   nelle zone D2.1:  b2.2n, b2.3n, b2.5, b2.6, b3.2, c1, c2, f1, f2.2, f2.4, f5, nonché c5 limitatamente al recupero di pallets e altri imballaggi industriali non classificabili come rifiuti pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

è ammesso inoltre l’uso b2.1:

a)      nelle unità edilizie ove tale uso sia già in essere con titolo abilitativo precedente all’entrata in vigore delle presenti norme;

b)      qualora l’attività di vendita, limitata alle merceologie non alimentari, si configuri come complementare ad un’attività produttiva artigianale o industriale (a questo fine la parte commerciale non deve configurarsi come unità immobiliare catastale autonoma rispetto alla parte produttiva);

c)      per una SV massima di mq. 30, qualora l’attività di vendita al minuto si configuri come complementare ad un’attività di vendita all’ingrosso.

 

·   nelle zone D2.2: b1, b2.2n, b2.3n, b2.5, b2.6, b2.7, b3.1, b3.2, b4.1, b4.3, b4.4, e1, f1.1, f2.2, f2.4, f5;

·   nelle zone D2.2 sono ammessi inoltre gli usi b2.1, b2.2a, b2.3a e c1 nelle unità edilizie ove tale uso sia già in essere con titolo abilitativo precedente all’entrata in vigore delle presenti norme ovvero qualora  ciò sia previsto dal Piano urbanistico attuativo vigente; l’uso b2.1a è ammesso inoltre, per una SV massima di mq. 30, qualora l’attività di vendita al minuto si configuri come complementare ad un’attività di vendita all’ingrosso.

·   in entrambe le sottozone: uso a1 per una SU max di mq 120 per ciascuna Unità Edilizia; tale uso è ammissibile solo se associato e pertinenziale ad altro uso avente una SU minima di mq 300.

 

Gli usi b1, b2.2, b2.3, b2.4n, b2.7, b4.3, b4.4, e1 sono consentiti esclusivamente alle seguenti condizioni:

- nelle Unità edilizie ove siano già legittimamente in essere e limitatamente alla SU concessa;

- qualora il Piano attuativo abbia previsto la realizzazione e cessione dei corrispondenti standard di verde pubblico e parcheggi pubblici nelle quantità richieste per le attività terziarie ai sensi dell'Art. 3.1.6, ovvero previa variante al Piano Attuativo o nuovo Piano Attuativo che preveda tali standard.

 

3. Tipi di intervento consentiti

a) fino alla scadenza della convenzione: tutti gli interventi, con i limiti, i parameri e relative modalità di misura e con le prescrizioni contenute nel Piano attuativo vigente; quest'ultimo può essere sottoposto a varianti che non comportino incremento della potenzialità edificatoria, nè diminuzioni della superficie permeabile complessiva;

b)  dopo la scadenza della convenzione:

-     MO, MS, RC, RE, D, CD;

-     AM, NC, RI nel rispetto di:

-          Uf max = 0,65 mq/mq

-          SC max = 60%

-          SP min = 10%

-          NP max = 3 m..

c)  dopo la scadenza della convenzione, nel solo caso di unità produttive con SF superiore a mq. 12.000:

     - MO, MS, RC, RE, D, CD;

     - AM, NC, RI nel rispetto di:

·   Uf max = 0,70 mq/mq

·   SC max = 65%

·   SP min = 10%

·   NP max = 3 m..

 

Per l’uso b2.6 si applicano i commi 1, 3 e 4 dell’art. 3.3.5.

 

3. Modalità di intervento

- di norma intervento edilizio diretto.

 

 

Art. 4.1.9 - Zone F1 - Zone cimiteriali

 

1. Usi ammessi:

     - f4;

- b2.8 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) e b2.1, limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale).

 

 

2. Tipi di intervento consentiti:

     tutti nel rispetto dei seguenti indici:

- H max = ml. 9,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore.

 

3. Modalità di intervento:

     - intervento edilizio diretto.

 

Art. 4.1.10 - Zone F2 - Zone per attrezzature tecnologiche

 

1. Usi ammessi:

  - f1.

 

2. Tipi di intervento consentiti:

     tutti nel rispetto di:

- UF max     = 0,10 mq/mq.;

- SP min      = 20%.

Per esigenze particolari di pubblico interesse è previsto il superamento di detti indici attraverso delibera di deroga.

 

Art. 4.1.11 - Zona F3 – Zona demaniale per futuro parco territoriale

 

1. In attesa di interventi programmati dal POC sono ammessi esclusivamente interventi di natura conservativa sui manufatti esistenti, per usi connessi alla attuale destinazione militare.


Capo 4.2 - Ambiti urbani di riqualificazione e/o saturazione e ambiti per nuovi insediamenti urbani

 

 

Art. 4.2.1 – Ambiti urbani di riqualificazione e/o saturazione: interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo

 

1.      Negli ambiti urbani di riqualificazione e/o saturazione gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o un progetto preliminare unitario.

 

2.      In attesa dell’approvazione del PUA o del progetto preliminare unitario, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei limiti seguenti.

 

a)      Ambiti di riqualificazione AR1 (ex zone D1):

Sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle zone D1 con i medesimi limiti e per le medesime destinazioni d’uso. Negli ambiti AR-1 in località Sozzigalli non sono ammessi gli usi c1 e c2. Gli interventi che eccedono la manutenzione straordinaria sono ammessi previa verifica del rispetto delle soglie di emissione acustica prescritte ai sensi della Zonizzazione acustica.

 

b)      Ambiti di riqualificazione AR2 (ex zone B):

Sono ammessi interventi edilizi di recupero (MO, MS, RC, RE) e interventi di demolizione D; gli interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi consentiti nelle zone B2.

 

3.      Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC, e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso, sono ammessi interventi edilizi diretti di MO, MS, RC, RE. Gli interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi consentiti nelle zone B2 o per le eventuali altre destinazioni d’uso previste nel PUA o nel progetto unitario approvato.

 

Art. 4.2.2 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani: interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo

 

1.  Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.

 

2.  In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (MO, MS, RC, RE) e interventi di demolizione D; gli interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi consentiti nelle zone B2.

 

Art. 4.2.3 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani: interventi ammessi successivamente all’attuazione a seguito del primo POC

 

1.  Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuare completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero MO, MS, RC, RE.

 

2.   Si richiamano le disposizioni riguardanti le destinazioni d’uso ammissibili nei comparti C1 e C2 attuati a seguito del POC

      - in tutti i comparti: a, b2.7, b3.1, b4.1, b4.2, b4.5, b5, f2.2, f2.4, f5;

      - nei comparti C1 n.3 sono ammissibili inoltre l’uso b2.1 e l’uso b2.2n,

      - nei comparti C2 è ammissibile anche l’uso e1.

 

3.   Si richiamano le disposizioni riguardanti le destinazioni d’uso ammissibili nei comparti D3 attuati a seguito del POC

- in tutti i comparti D3.1: b2.5, b2.6, b3.2, c1, c2, f1, f2.2, f2.4, f5.

     - nei soli comparti D3.1 del capoluogo, anche a modifica di quanto previsto nel PUA, sono ammessi inoltre gli usi: b1, b2.7, b3.1, b4.1, b4.2, b4.3,

     attuati a seguito del primo POC sono ammessi i seguenti usi:

     - nei comparti D3.2:  b1, b2.1n, b2.2n, b2.3n, b2.5, b2.6, b2.7, b3.2, b4.3, b4.4, e1, f1.1, f2.2, f2.4, f5.

4.  Nella zona G2 presso Via Corte è ammesso solo l’uso b4.2; gli interventi edilizi diretti devono rispettare i seguenti parametri:

-         UT max= 0,30 mq./mq.

-         SP min = 10% della ST (detratti i parcheggi pubblici).

 


Capo 4.3 – Territorio rurale

 

 

Art. 4.3.1 – Territorio rurale  - Definizioni preliminari

 

1.  Unità fondiaria agricola - Per 'unità fondiaria agricola', o semplicemente 'unità agricola', ai fini del RUE si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative).

 

     L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio di permessi di costruire o per la presentazione di DIA finalizzate all'attività agricola.

L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di permesso di costruire la DIA dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità agricola ai fini del rilascio di un titolo abilitativo, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità agricola, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga utilizzata per un intervento edilizio su un altro terreno di proprietà diversa il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le proprietà interessate.

 

L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.

 

L'unità agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni diversi, purché confinanti con quello di Soliera; in tal caso le richieste di permesso di costruire per interventi di NC, RI, AM, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate o da un PIA (di cui all’art. 6.10.7) ove occorra, oppure da un progetto unitario convenzionato ( di cui all’art. 6.10.6)., da inviarsi anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e tenere conto nell'eventualità di successive richieste.

 

3.  Superficie fondiaria dell'unità agricola (SF) - Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento.

 

4.  Superficie agricola utilizzata (SAU) - Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola, depurata delle superfici boscate e delle tare improduttive.

 

5.  PIA - Piano di Investimento in azienda agricola, di cui all’art. 6.10.7.

 

6. Imprenditore agricolo professionale (IAP)

     Si considera IAP ai sensi del D.L. 29/03/2004 n.99 e successive modificazioni il soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei mesi.

 

7.  Centro aziendale agricolo

     Si considera centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria agricola.

 

Art. 4.3.2 - Usi previsti e consentiti

 

1. Nelle zone agricole sono previsti i seguenti usi:

a1, b2.6, c3, d2, d4, f1.1, f1.3, f2.2.

 

2.  Sono consentiti solo in quanto preesistenti, oppure in quanto considerati compatibili in determinati casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nei limiti specificati al seguente Art. 4.3.7 e 4.3.8, i seguenti ulteriori usi:

a2, b2.1, b2.5, b2.7, b3.1, b3.3 (limitatamente all’artigianato artistico), b4.1, b4.2, b4.3, b5.2, b5.3, d3, d5, e1.

 

3.  Nei soli complessi immobiliari individuati con apposito perimetro nelle tavole di zonizzazione, in quanto già destinati ad attività produttive e/o commerciali, è ammesso inoltre l'uso b2.5: attività di magazzinaggio e deposito (di merci e materiali), con esclusione comunque di lavorazioni produttive.

 

4.  Nei soli complessi immobiliari individuati con apposito perimetro e sigla (P) nelle tavole di zonizzazione, in quanto ospitanti attività produttive, sono ammessi inoltre gli usi c1 e b2.5, con esclusione comunque di commercio all'ingrosso. Per questi complessi, in deroga a quanto consentito ai sensi del succ. art. 4.3.7, per quanto riguarda gli interventi edilizi si applicano I parametri relativi alle zone D1di cui al precedente art. 4.1.6 comma 2.

 

5.  Nelle aree di pertinenza dei soli complessi immobiliari di cui ai precedenti commi 3 e 4, l’utilizzo del suolo per deposito all’aperto può essere autorizzato limitatamente ad una superficie massima di 100 mq. per ciascuno di tali complessi, e a condizione che vengano realizzate opportune cortine di siepi e alberature d’alto fusto, secondo le indicazioni del Regolamento comunale del Verde, tali da mitigare l’impatto visivo.

 

6.  L’uso b5.3 (servizi scolastici) è consentito, tramite riuso di edifici preesistenti, alle seguenti condizioni:

     - deve essere verificata preliminarmente la compatibilità acustica del sito con riguardo ai limiti di alla Calasse I di clima acustico;

     - distanza minima di m. 100 da allevamenti zootecnici e relative strutture di stoccaggio di liquami e letame.

Art. 4.3.3 - Articolazione della normativa

 

1. Nelle zone agricole le condizioni per l'attuazione degli interventi sono articolate nel modo seguente:

-   interventi MM (modificazione morfologica del suolo): Art. 4.3.6;

-   interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela: Art. 4.3.7;

-   interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti soggetti a vincoli di tutela: Art. 4.3.8;

-   disposizioni generali per gli interventi NC, AM, RI per gli usi "d": art. 4.3.9;.

-   interventi NC, RI, AM per l'uso a1: Art. 4.3.10;

-   interventi NC, RI, AM per l'uso d2.1: Art. 4.3.11;

-   interventi NC, RI, AM per l'uso d2.2: Art. 4.3.12;

-   interventi NC, RI, AM per l'uso d2.3: Art. 4.3.12;

-   interventi NC, RI, AM per l'uso d2.4: Art. 4.3.14;

-   interventi NC, RI, AM per l'uso d4 (esercizio e noleggio macchine agricole): Art. 4.3.15;

-   interventi di NC, RI, AM, CD per l'uso c3 (allevamenti intensivi con esclusione dei suini): Art. 4.3.16;

-   interventi di NC, RI, AM, CD per l'uso c3 (allevamenti intensivi di suini): art. 4.3.17;

-   interventi nelle zone agricole speciali ES di salvaguardia infrastrutturale: art. 4.3.18.

 

Art. 4.3.4 - Interventi di NC, AM, RI di infrastrutture tecnologiche (usi f1.1, f1.3)

 

In tutto il territorio rurale è ammessa la costruzione, ricostruzione o ampliamento di:

-         reti tecnologiche e relativi impianti(f1.1);

-         impianti di trasmissione via etere (f1.3);

nei limiti di cui al Capo 3.4 e nel rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2.

 

Art. 4.3.5 – Interventi di NC, AM, RI di infrastrutture per la mobilità veicolare (usi f2.2, b2.6)

 

In tutto il territorio rurale è ammessa la costruzione, ricostruzione o ampliamento di:

-         strade, e spazi di sosta, aree verdi di arredo o protezione stradale (f2.2);

-         percorsi pedonali e ciclabili;

-         impianti di distribuzione di carburanti;

nei limiti di cui al Capo 3.3 e nel rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2.

 

Art. 4.3.6 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici

 

1.  Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, gli interventi di cui all’art.  1.5.17.

 

2.  Tali interventi sono sottoposti a procedura autorizzativa (o suo sostituto previsto dalla legge), salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.

 

3.  Gli interventi di cui al presente articolo sono ammissibili a condizione che sia garantita l’efficienza del reticolo idrografico superficiale; a tal fine deve essere prodotta adeguata documentazione tecnica sulla situazione idraulica e gli effetti dell’intervento.

 

4.  In particolare nel territorio extraurbano non è ammesso il tombamento di fossi laterali a strade pubbliche salvo che per ragioni di pubblica utilità ovvero nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di attraversamenti carrabili.

 

Art. 4.3.7 -    Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela

 

1.  Interventi edilizi: in tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli ai sensi del precedente Art. 2.2.10 sono ammessi gli interventi edilizi:

MO, MS, RC, RE, D.

 

2.  Cambio d'uso: è ammesso l'intervento di cambio d'uso CD limitatamente ai casi indicati con una X nella seguente tabella:

 


 

Tab. 1

a

 

da

 

c3

 

 

d2.1

 

d2.2

 

d2.3

 

d3

 

d4

 

d5

a1,

a2

b5.2, b5.3

c3

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2.1

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

d2.2

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

d2.3

 

 

X

 

 

X

X

X

 

 

d3

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

d4

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

d5

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

a1, a2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

b2.1, b2.5, b3.1, b3.3

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

b2.7, b4.1, b4.2,b4.3,e1

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

b5.2, b5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eventuali altri usi esi-stenti non compa-tibili con le Zone E

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

3.  Condizioni generali per il cambio d’uso (CD) a residenza

     Lo scorporo di un edificio o parte di edificio’ ad uso ‘a’ dall'unità agricola esclude la possibilità di richiedere in seguito la costruzione di nuovi edifici o ampliamenti per l'uso ‘a’ nella medesima unità agricola.

     Per l’uso ‘a’ è ammesso ricavare un numero massimo di unità immobiliari non superiore al numero intero che risulta dividendo per 500 il volume di sagoma espresso in mc., e comunque con un massimo di tre alloggi; è fatto salva la possibilità di conservare un numero di alloggi superiore se preesistente.

     Qualora nell’ambito di un edificio abitativo esistano porzioni con destinazione d’uso non abitativa, queste possono essere ridestinate a vani accessori pertinenziali alle abitazioni, quali autorimesse o cantine; qualora l’edificio sia già dotato di autorimesse nella misura minima richiesta ai sensi dell’art. 3.1.5, tali vani possono anche essere riutilizzati per l’ampliamento della porzione abitativa.

 

4.  Il CD da uso d2.2 o d5 a uso c3 è ammesso alle condizioni di cui ai successivi Art. 4.3.16 e 4.3.17.

 

5.  Per gli edifici costruiti da almeno 10 anni come servizi agricoli o allevamenti zootecnici (uso in essere d2.1, d2.2 o c3), oltre alle possibilità di cambio d'uso di cui alla tabella precedente, è possibile richiedere il cambio d'uso verso l'uso b2.5 (magazzini, depositi di merci non connessi con l'agricoltura), presentando adeguata documentazione riguardo al movimento di veicoli, in particolare pesanti, atteso in relazione all'uso richiesto. La domanda può essere accolta, con delibera della Giunta Comunale, qualora, in rapporto all'ubicazione dell'edificio e alla condizione della viabilità pubblica di accesso e delle altre opere di urbanizzazione, non si configurino disagi per la collettività e per le altre attività circostanti o danni per l'ambiente. Gli interventi effettuabili sull'edificio sono limitati alla manutenzione straordinaria.

 

6.  Attività agrituristiche (uso d3)

     L'uso d3 è ammesso esclusivamente per CD di edifici o parti di edifici preesistenti; qualora vengano destinati ad uso d3 immobili o vani precedentemente abitativi  facenti parte dell'unità agricola, è esclusa la possibilità di richiedere interventi di NC o AM per usi abitativi nella medesima unità agricola.

 

7.  Allevamenti speciali e custodia di animali (uso d5)

     Per l'uso d5 è ammesso esclusivamente il cambio d'uso di edifici esistenti e/o la costruzione di manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie e simili). La realizzazione di tali manufatti è soggetta a DIA e va accompagnata, ove opportuno, alla realizzazione di cortine vegetali per la mitigazione dell'impatto visivo.

 

8.  Bonifica delle coperture in cemento-amianto

     In tutti gli interventi di CD e/o RE, le eventuali coperture in cemento/amianto devono essere demolite e sostituite secondo le procedure di bonifica ambientale previste dalla legge.

 

9.  Aree di pertinenza

     In relazione al recupero di edifici esistenti per funzioni non agricole si applicano le norme del Capo 3.2 e del Regolamento Comunale del Verde riguardo all’obbligo di piantare essenze arboree nelle aree di pertinenza.

In tali aree è ammessa la realizzazione di impianti sportivi o ricreativi scoperti, a condizione che:

-   non diano luogo ad impermeabilizzazione del suolo ovvero determinino superfici impermeabilizzate non superiori a mq. 100, per ciascun complesso edilizio;

-   siano accompagnati da un congruo impianto di arredo vegetale (alberature, siepi), costituito da essenze autoctone, ai sensi del Regolamento comunale del Verde.

Nelle aree di pertinenza l’utilizzo del suolo per deposito all’aperto può essere autorizzato limitatamente ad una superficie massima di 100 mq. per ciascun complesso edilizio, e a condizione che vengano realizzate opportune cortine di siepi e alberature d’alto fusto, secondo le indicazioni del Regolamento comunale del Verde, tali da mitigare l’impatto visivo.

 

10. Modalità di attuazione:

     intervento edilizio diretto.

 

Art. 4.3.8 - Interventi di recupero e di cambio d’uso di edifici vincolati

 

1.  Interventi edilizi: per gli edifici che sono stati riconosciuti di interesse storico o paesaggistico o testimoniale e che sono stati vincolati ai sensi del precedente art. 2.2.10, sono ammessi gli interventi MO, MS, RC, RE, nei limiti e con le modalità definiti in detto articolo per ciascuna categoria di vincolo e per ciascuna tipologia edilizia.

 

2.  Cambio d'uso: per quanto riguarda gli interventi di CD sono ammessi in generale tutti i casi individuati con X nella seguente tabella 2. Si applicano tutte le condizioni e le specifiche limitazioni di cui all'Art. 2.2.10 relative a determinate tipologie edilizie. Si applicano inoltre i commi 5, 6 e 10 dell'articolo precedente.

 

Tab. 2

a

 

da

 

c3

 

 

d2.1

 

d2.2

 

d2.3

 

d3

 

d4

 

d5

a1,

a2

 b2.5, b3.1, b3.3 *

b2.7, b4.1, b4.2, b4.3,e1

 

b5.2, b5.3

c3

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2.1

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

d2.2

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

d2.3

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

d3

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

d4

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

d5

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

a1, a2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

b2.1, b2.5, b3.1, b3.3

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

b2.7, b4.1, b4.2,b4.3,e1

 

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

b5.2, b5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

eventuali altri usi esi-stenti non compa-tibili con le Zone E

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

* l’uso b3.3 è ammesso limitatamente all’artigianato artistico

 

Il cambio d’uso verso l’uso b2.7 (pubblici esercizi) è ammesso senza limitazioni del tipo di esercizio solo nel caso che l’immobile abbia accesso diretto da una delle strade individuate come ‘primarie’ o ‘secondarie’ nella Tav.1 del PSC; nel caso di accesso su altre strade sono ammessi solo ristoranti fino ad una capienza, definita nell'autorizzazione sanitaria, non superiore a 100 posti.

 

3.  Condizioni generali per il cambio d’uso (CD)

     Il cambio d’uso di un edificio o parte di edificio da un uso ‘d’ ad un uso diverso dal ‘d’ e/o lo scorporo di tale edificio dall'unità agricola esclude la possibilità di richiedere in seguito la costruzione di nuovi edifici o ampliamenti per uso abitativo nella medesima unità agricola. Inoltre tali casi di cambio d’uso sono subordinati alla stipula di una convenzione nella quale sono indicate le eventuali opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione.

 

4.  Recinzioni: non è ammessa la costruzione di recinzioni di qualsiasi tipo salvo che costituite di sola siepe viva con eventuale rete metallica addossata alla siepe dal lato interno all'area da recintare.

 

5.  Aree di pertinenza. Si applica il comma 9 dell’articolo precedente; nel caso che la “Carta delle tutele e dei vincoli” individui un’area vincolata ai sensi dell’Art. 2.2.3 o dell’Art. 2.2.11 l’eventuale realizzazione di impianti sportivi o ricreativi scoperti, nei limiti di cui all’ottavo comma citato, può avvenire solo all’esterno dell’area tutelata, nelle sue immediate adiacenze.

 

 

Art. 4.3.9 -    Disposizioni generali per gli interventi di NC, AM, RI per usi "d" (funzioni agricole)

 

1.  Le possibilità di costruire edifici destinati ad usi "d" (funzioni agricole) si intendono utilizzabili una sola volta su una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi d2.1, d2.2, d2.3 e d4 sono riferite, ciascuna, all'unità fondiaria agricola, e sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della SU di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola, aventi il corrispondente uso.

 

2.  Nelle zone agricole ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo il 20/03/1985 è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio del titolo abilitativo, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato ai fini di ulteriori titoli abilitativi solamente congiuntamente all'edificio stesso.

 

3.  Nei nuovi interventi di NC, AM, RI il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici dell'intera unità agricola considerata ai fini dell'edificazione, nella quale potranno essere ulteriormente rilasciati permessi di costruire per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la SU degli edifici già realizzati.

 

4.  L'asservimento dell'edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell'unità agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, od altri eventuali aventi titolo ai sensi delle leggi vigenti, attraverso convenzione o atto unilaterale di obbligo corredato dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà riportato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su planimetria sulla quale dovranno essere individuati i confini catastali dell'unità agricola considerata.

 

5.  Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di permesso di costruire deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dal 20/03/1985 al momento della richiesta. Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:

 

a)  lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola al 20/03/1985 in termini di terreni ed edifici;

 

b)  le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di NC, AM, RI e relativi terreni asserviti;

 

c)  la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuna destinazione d'uso, la SU e la SAC legittimamente in essere.

 

6. Caratteristiche morfologiche dei nuovi edifici

     Si richiamano le disposizioni specifiche per gli interventi edilizi nel territorio rurale contenute nel Capo 5.1 – Norme morfologiche e indirizzi per il decoro delle costruzioni,

     É compito della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, nei limiti delle proprie competenze, verificare il rispetto di tali disposizioni.

 

Art. 4.3.10 - Interventi di AM, RI per uso a1: abitazioni

 

1. Condizioni per il permesso di costruire:

Non è ammessa la costruzione di edifici abitativi in aziende che ne siano sprovviste. Sono ammessi solo interventi di RI o AM di edifici abitativi presistenti. La richiesta di permesso di costruire per interventi AM, RI, per uso a1 può essere presentata esclusivamente da un imprenditore agricolo professionale (IAP). Oltre che dai documenti di cui al punto 5 del precedente articolo, la richiesta di permesso di costruire dovrà essere accompagnata dalla documentazione della esistenza sull'unità agricola di fabbricati con uso d2.1 idonei allo svolgimento dell'attività aziendale prevista oppure dovrà essere contemporaneamente presentata richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di tali fabbricati.

 

2. Modalità di attuazione:

- di norma intervento edilizio.

 

3.  Parametri edilizi

     Per tutti gli interventi edilizi di RI, AM valgono i seguenti parametri:

- SU massima edificabile: = 200 mq.

- NP max = 2.

     La SU edificabile si intende comprensiva:

   di quella esistente nell'ambito dell'unità agricola, avente tipologia originaria abitativa, anche se diversamente utilizzata;

   di quella concessa in precedenza, ad uso abitativo, sul medesimo terreno, anche se in edifici non facenti più parte dell'unità agricola.

La SU può essere distribuita in più alloggi, purché all’interno di un unico corpo di fabbrica abitativo. E’ ammessa la distribuzione della SU in più corpi di fabbrica solo nel caso che nell’unità agricola esistano già più corpi di fabbrica ad uso abitativo e nel caso che l’unità agricola comprenda un solo edificio abitativo tutelato nel quale non sia possibile, attraverso il cambio d’uso di parti non abitative, ricavare l’intera SU abitativa consentita. Solo in quest’ultimo caso è ammissibile il tipo di intervento NC.

 

 

Art. 4.3.11 - Interventi di NC, AM, RI per uso d2.1: fabbricati di servizio

 

1. Modalità di attuazione:

- di norma intervento edilizio diretto, salvo i casi di seguito previsti. E' sempre prescritto il P.I.A. qualora l'intervento non consista nel potenzia­mento di un centro aziendale preesistente, bensì nella realizzazione di un centro aziendale in una unità agricola che ne sia sprovvista.

 

2. Parametri edilizi:

- SU unitaria = 100 mq per ettaro per i primi 10 ha, più 50 mq/ha per gli ha dall’11° in poi;

- SU massima = 2.000 mq;

- H massima = 7,5 m..

 

3.  Norme specifiche per gli interventi di NC in unità agricole sprovviste di fabbricati per l'uso d2.1.

       Gli interventi di NC in aziende che siano sprovviste di fabbricati o parti di fabbricati ad uso d2.1 sono ammissibili per intervento diretto esclusivamente- nel caso di unità aziendali di tipo “A” (unità fondiarie agricole esistenti da data anteriore al 20/03/1985, sprovviste di fabbricati abitativi fin da tale data e che non hanno subito in seguito riduzioni della superficie fondiaria) con SF min. = 2ha;

- negli altri casi con SF min. = 4 ha.

 

4. Tramite PIA è possibile:

- derogare dal limite minimo di intervento fino ad una SF min. = 2 ha. per le aziende non rientranti nel suddetto tipo A;

- superare il parametro di SU unitaria fino ad un massimo del 20%;

- superare la SU massima.

 

5. Distanze:

Distanza minima dai confini di proprietà e dai limiti di zona agricola: 10 m.

 

Art. 4.3.12 -    Interventi di NC, AM, RI per uso d2.2: fabbricati per le attività zootecniche aziendali

 

1. Il presente articolo non riguarda gli allevamenti suini, i quali:

- se superiori ai 10 capi suini equivalenti sono considerati nel successivo art. 4.4.17

- se inferiori ai 10 capi suini equivalenti sono compresi nella destinazione d2.1

 

2.  Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e allevamenti  di altri animali, non sono cumulabili fra loro sulla medesima superficie fondiaria.

 

3. Modalità di attuazione:

-      di norma intervento edilizio diretto salvo i casi di seguito previsti. E' sempre prescritto il PIA qualora l'intervento non consista nel potenziamento di un centro aziendale preesistente.

Qualunque richiesta di permesso di costruire deve essere accompagnata dalla documentazione sul rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia di smaltimento delle deiezioni animali.

 

4. Parametri edilizi per allevamenti bovini:

- Sup. fondiaria minima dell'unità agricola (solo per nuovi allevamenti): 6 ha;

- SU massima = 3.000 mq;

- SU unitaria = 200 mq per ha;

- H massima = 7,5 m.

 

5. Parametri edilizi per altri allevamenti (equini, avicoli, ecc):

- Sup. fondiaria minima dell'unità agricola (solo per nuovi allevamenti): 6 ha;

- SU massima = 2000 mq

- SU unitaria = 100 mq/ha;

- H massima = 7,5 m.

 

6. Tramite PIA è possibile:

- derogare dalla superficie fondiaria minima sino ad un minimo di 3 ha nel caso degli allevamenti diversi dai bovini;

- superare il parametro di SU unitaria del 30%;

- superare la SU massima.

 

7. Distanze:

     Gli edifici ad uso d2.2 e le altre strutture connesse, quali le strutture per lo stoccaggio delle deiezioni devono rispettare le seguenti distanze minime:

   Distanza minima dai confini di proprietà: 20 m;

   Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 60 m;

- Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 20 m;

   Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di espansione con destinazione prevalentemente residenziale: 200 m.

Gli interventi edilizi riguardanti allevamenti esistenti non rispettanti le distanze minime di cui sopra sono ammissibili in deroga a tali distanze a condizione che siano accompagnati da provvedimenti tecnici e/o organizzativi per l'abbattimento degli odori molesti, ritenuti idonei, nella specifica situazione, dalla Giunta Comunale.

Sono in ogni caso da rispettare le eventuali norme più restrittive o più cautelative dettate da disposizioni legislative specifiche vigenti.

 

Art.4.3.13 -     Interventi di NC, AM, RI per uso d2.3: fabbricati per le attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali o interaziendali

 

1. Modalità di attuazione:

- PIA;

 

2. Parametri edilizi:

- superficie fondiaria minima dell'unità agricola o di ciascuna delle unità agricole coinvolte: 2 ha;

- SU unitaria = 30 mq/ha; nel solo caso delle acetaie il limite di SU unitaria è elevato a 100mq/ha, ma con un massimo di 1000 mq;;

- H massima = 7,5 m..

 

3. Distanze:

Distanza minima dai confini di proprietà e dai limiti di zona agricola: 10 m.

 

Art. 4.3.14 - Interventi di NC, AM, RI per uso d2.4: serre fisse.

 

1. Modalità di attuazione:

- di norma intervento edilizio diretto salvo i casi di seguito previsti. La richiesta di permesso di costruire può essere presentata esclusivamente da soggetti iscritti al Registro Regionale di cui alla l.r. 19/1/1998 n. 3.

 

2. Parametri edilizi:

   Superficie fondiaria minima dell'unità agricola: 1 ha;

   SU massima = 15000 mq

   SU unitaria = 0,50 mq/mq

 

3. Tramite PIA è possibile:

- superare il parametro di SC unitaria del 20%;

- superare la SC massima.

 

Art.4.3.15 -     Interventi di NC, AM, RI per uso d4: Esercizio e noleggio di macchine agricole con personale.

 

1.  I soggetti richiedenti devono essere iscritti alla CCIA nell'apposita categoria di attività o, se coltivatori diretti I.A.P. esercenti anche il contoterzismo, all'UMA.

 

2.  Per i soggetti I.A.P. iscritti all'U.M.A. sono ammissibili anche interventi di NC; per i soggetti iscritti alla C.C.I.A. sono ammessi esclusivamente interventi di cambio d'uso o ampliamento di edifici preesistenti.

 

3.  Modalità di attuazione:

- permesso di costruire;

 

4. Parametri edilizi:

- Sup. fondiaria minima: 2 ha;

- SU massima = 1500 mq;

- SU unitaria = 0,3 mq per mq;

- H massima = 7,5 m.

 

Art.4.3.16 -     Interventi di NC, AM, RI per uso c3: Attività zootecniche industriali (esclusi gli allevamenti suini)

 

1. Modalità di attuazione

Intervento edilizio diretto per gli interventi riguardanti allevamenti esistenti; autorizzazione ambientale integrata nei casi previsti dalla normativa vigente. Piano Particolareggiato da inserire nel POC nel caso di realizzazione di nuovi allevamenti.

 

2. Parametri edilizi per allevamenti bovini:

   Uf max = 0,05 mq/mq

   SU minima = mq. 700

   SU massima = mq. 3.000

            Il limite della Su massima può essere superato con l’approvazione di un progetto unitario convenzionato, che sia subordinato alla verifica dell’adeguatezza delle reti di urbanizzazione e del rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di standard di spazio per capo allevato.

 

3. Parametri edilizi per altri tipi di allevamento:

   Uf max = 0,05 mq/mq

   SU minima = mq. 500

   SU massima = mq. 3.000

            Il limite della Su massima può essere superato con l’approvazione di un progetto unitario convenzionato, che sia subordinato alla verifica dell’adeguatezza delle reti di urbanizzazione e del rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di standard di spazio per capo allevato.

 

4. Abitazioni di custodia:

Per ogni allevamento industriale, nell’ambito della SU consentita ai sensi dei precedenti commi 2 o 3, è ammessa la realizzazione di mq. 120 di SU destinati ad uso a1 (abitazioni) per finalità di custodia; tale superficie abitativa può essere realizzata solo in edificio separato da quello o da quelli ospitanti l'allevamento ad una distanza non inferiore a m. 20.

 

5. Distanze

Gli edifici ad uso c3 e le altre strutture connesse, quali le strutture per lo stoccaggio delle deiezioni devono rispettare le seguenti distanze minime:

   Distanza minima dai confini di proprietà: 20 m;

   Distanza minima dall’abitazione di custodia: 20 m

Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 60 m

   Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di espansione con destinazione prevalentemente residenziale: 200 m.

Sono in ogni caso da rispettare le eventuali norme più restrittive o più cautelative dettate da disposizioni legislative specifiche vigenti.

 

6. Distanze per allevamenti preesistenti:

Per gli allevamenti in essere da data antecedente al 20/3/1985 sono ammessi interventi anche in deroga: alle distanze minime purché non comportino ulteriore riduzione delle distanze preesistenti, e a condizione che siano accompagnati da provvedimenti tecnici per l'abbattimento degli odori molesti, ritenuti idonei, nella specifica situazione, dalla Giunta Comunale. Per tali allevamenti sono ammessi inoltre gli interventi di riconversione ad allevamento di altri animali, ivi compresi i suini, ai sensi e alle condizioni prescritte dalle vigenti leggi regionali  e relativi provvedimenti applicativi.

 

7. Mitigazione dell’impatto visivo:

     Per ogni allevamento in occasione del rilascio di permesso di costruire è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

 

8.  Disposizioni in materia di stoccaggio e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

     In tutti gli interventi deve essere verificato che le strutture di stoccaggio e le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, siano adeguati alle norme regionali adottate con Delibera dell’assemblea legislativa n. 96/2007 in attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 – Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola, alla cartografia provinciale delle aree idonee all’utilizzazione agronomica approvata con Deliberazione consigliare n.40 del 12/03/2008, e successive modificaizoni nonché agli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

 

 

Art.4.3.17 -     Interventi di NC, RI, AM per uso C3 limitatamente agli allevamenti suini

 

1.  Non è ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti suini, se non previa approvazione di variante specifica al P.O.C.  che ne definisca la localizzazione e le condizioni.

 

2.  Per gli allevamenti di suini preesistenti sono ammessi i seguenti tipi di intervento, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi regionali in materia e relativi provvedimenti applicativi.

- riconversione per allevamento di altro tipo di animali;

- ristrutturazioni finalizzate all'adeguamento alle norme igieniche, alla riduzione del consumo idrico, al miglioramento delle condizioni ambientali; in tal caso, e sempre che l’intervento rispetti le distanze minime di cui al comma 5 dell’articolo precedente, è ammesso anche l'ampliamento della SU preesistente.

 

3. Mitigazione dell'impatto visivo

     Per ogni allevamento in occasione del rilascio di permesso di costruire è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze dovranno essere prescelte ai sensi del Regolamento Comunale del Verde.

 

4.  Disposizioni in materia di stoccaggio e di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

     In tutti gli interventi deve essere verificato che le strutture di stoccaggio e le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, siano adeguati alle norme regionali adottate con Delibera dell’assemblea legislativa n. 96/2007 in attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 – Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola, alla cartografia provinciale delle aree idonee all’utilizzazione agronomica approvata con Deliberazione consigliare n.40 del 12/03/2008 nonché agli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Art.4.3.18 -     Zone agricole speciali di salvaguardia infrastrutturale (ES)

 

1.  Le zone agricole speciali ES sono zone agricole nelle quali si applicano specifiche limitazioni all’attività edilizia a salvaguardia dell’eventuale futura realizzazione di nuove infrastrutture stradali.

 

2.  Nelle zone ES si applicano tutte le norme relative al territorio rurale, con le seguenti precisazioni:

-non è ammessa la costruzione di centri aziendali ex-novo in unità agricole che ne siano sprovviste; è ammesso esclusivamente il potenziamento di centri aziendali preesistenti, anche con nuovi edifici, purché collocati in posizione tale da distare dall’asse centrale della zona ES non meno degli edifici preesistenti del medesimo centro aziendale;

-non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti industriali.

 

Art.4.3.19 -     Foresterie per lavoratori agricoli stagionali

 

1.  Nelle aziende agricole che, in relazione all’indirizzo produttivo, occupano lavoratori stagionali, è ammissibile in via transitoria la realizzazione di una unità immobiliare  ad uso foresteria (a2) per ospitare per periodi brevi tali lavoratori.

 

2.  La foresteria può essere realizzata anche in edifici non abitativi e non tutelati, per i quali quindi non è ammesso il cambio d’uso a residenza, purché costruiti da almeno 10 anni. In tal caso la realizzazione è ammissibile alle seguenti condizioni:

- previa presentazione di un P.I.A. che, in relazione all’indirizzo produttivo, dimostri e quantifichi l’occupazione di lavoratori stagionali;

- con sottoscrizione di una apposita convenzione, di durata quinquennale, che preveda il vincolo d’uso, stabilisca il periodo dell’anno in cui la foresteria può essere utilizzata, e contenga l’impegno del richiedente alla demolizione delle opere effettuate e alla rimessa in pristino dei locali e del loro uso precedente allo scadere della convenzione stessa.

 

3.  La convenzione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale e può essere rinnovata nel caso persista l’utilizzo dei lavoratori stagionali.

 

Art.4.3.20 -     Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

 

1.  1.    Nel territorio rurale è ammissibile per intervento edilizio diretto la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili entro i seguenti limiti di potenza:

-      impianti fotovoltaici e impianti solari termici fino a 20 KW non collocati sul coperto di edifici,

-      impianti fotovoltaici e impianti solari termici senza limite di potenza se collocati sul coperto di edifici,

-      impianti eolici fino a 60 KW,

-      impianti geotermici fino a 100 KW,

-      impianti a biomasse (anche cogenerazione): fino a 200 KW,

-      impianti a biogas (anche cogenerazione):  fino a 250 KW,

 

2.  Nel territorio rurale è ammissibile esclusivamente da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) singoli o associati la realizzazione di impianti di produzione energetica da biomasse di origine agricola locale, di potenza non superiore a 1 MW. La domanda di permesso di costruire per tali impianti deve essere presentata da uno o più IAP, accompagnata da una relazione tecnica sulle caratteristiche fisiche e di funzionamento dell’impianto. Il rilascio è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o atto d’obbligo che ne disciplini gli specifici aspetti di mitigazione dell’impatto e preveda l’obbligo di demolizione e di bonifica del terreno in caso di dismissione.

 

2.  Per gli impianti di potenza superiore o con diversa fonte di alimentazione non sono ammissibili interventi diretti ma solo tramite inserimento della previsione nel POC.