TITOLO III– Dotazioni territoriali e Infrastrutture di interesse generale

 

Capo 3.1 – Dotazioni degli insediamenti

 

 

Art. 3.1.1 – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

 

1.      Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

a)      gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;

b)      la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;

c)      gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;

d)      la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;

e)      gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;

f)        le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

 

2.      La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa se l'area di intervento è servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di :

-         allacciamento alla rete di distribuzione idrica;

-         allacciamento ad una collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;

-         spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento per la gestione del servizio;

-         accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;

-         spazi di parcheggio pubblico entro una distanza massima di m. 300;

-         allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas;

-         allacciamento ad una rete di telecomunicazione.

Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o completarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

 

3.      In tutti i casi in cui il concessionario non realizzi, o non abbia realizzato, direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi, per la realizzazione ovvero per la manutenzione di quelle già realizzate:

nei limiti di cui al Capo 6.11 e alla delibera comunale di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto;

in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a stru­mento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal Comune.

 

4.      Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza sono le seguenti:

-  strada di accesso (anche non asfaltata);

-  rete di distribuzione dell'energia elettrica;

-  rete di distribuzione dell'acqua;

-  allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure, se la fognatura non è presente,  sistemi alternativi di smaltimento dei reflui idonei a garantire il rispetto dei limiti di legge.

 

Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi

 

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

 

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

a)    l'istruzione;

b)    l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;

c)    la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;

d)    le attività culturali, associative e politiche;

e)    il culto e le attività culturali e ricreative annesse;

f)     gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;

g)    gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;

h)    i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui all’art. 3.1.1 comma 1.

 

3.  Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'Art 3.1.6, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso convenzioni speciali di cui all'Art. 1.7.4 e/o concessioni di diritto di superficie. Le zone G1 destinate ad attrezzature religiose e scolastiche possono essere e rimanere di proprietà privata.

 

4. Usi ammissibili – In queste aree sono previsti i seguenti usi: b5, b4.2, b4.3, f2.4, f8.

     Sono inoltre ammissibili, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, i seguenti ulteriori usi: b2.7 (pubblici esercizi) e b2.8 (commercio al dettaglio su aree pubbliche).

 

5.  Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.

 

6. Usi ammessi e tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di attrezzatura

     Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del RUE e del POC le zone destinate alle diverse attrezzature e servizi. Sono sempre ammessi gli interventi MO, MS, RC, RE, D nonché CD nell’ambito degli usi previsti. Per gli interventi RI, AM, NC, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:

 

     a) zone per attrezzature collettive civili (Gac) (lettere b,c,d del precedente comma 2):

-         -usi ammessi: b5.1, b4.2, nonché residenze sanitarie assistenziali;

-         UF max = 0,6 mq/mq.

-         NP max = 3

-         Sc max = 50% della SF.

     b) zone per attrezzature religiose (Gar):

-         -usi ammessi: b5.2;

-         UF max = 0,6 mq/mq.

-         NP max = 3

-         SC max = 50% della SF.

     c) zone per servizi scolastici (Gas)

-         -usi ammessi: b5.3;

-         UF max = 0,6 mq/mq.

-         NP max = 4

-         SP min = 50%.

     d) zone per verde pubblico (Gv)

-         -usi ammessi: b5.4, b2.7, b2.8;

-         UF max = 0,05 mq/mq.

-         SP min. = 80%

     e) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport (Gv)

-         -usi ammessi: b4.3, b5.4, b2.7;

-         UF max = 0,25 mq/mq.

-         SP min. = 60%;

     f) zone per parcheggi pubblici (P)

-         -usi ammessi: f2.4, f8, b2.8;

-         per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni in elevazione;

-         per gli usi b2.8 e f8 non è ammessa la costruzione di edifici stabili;

 

Art. 3.1.3 - Articolazione dei parcheggi

 

1. I parcheggi, ai fini urbanistici, si suddividono in:

 

1) parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria (Pp);

2) parcheggi pertinenziali;

2.1) di uso riservato (Pr);

2.2) di uso comune (Pc);

3) parcheggi privati non pertinenziali.

 

2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni , la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento ma l'eventuale fissazione di una tariffa deriva da finalità diverse da quelle di lucro.

 

3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.

 

4.  I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta all'art. 3.1.6.

 

5.  I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.

 

6.  I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.

 

7.  I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

 

8.  Nei limiti delle dotazioni minime prescritte al successivo Art. 3.1.5  in relazione ai vari tipi di insediamento, e ai fini dell'applicazione del RUE essi non possono essere considerati come unità immobiliari autonome separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I parcheggi pertinenziali non possono essere compravenduti separatamente dalle unità immobiliari a cui sono legati da vincolo di pertinenza (1).

 

9.  I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto e senza barriere architettoniche. In ogni caso i parcheggi pertinenziali da realizzare in relazione ad interventi edilizi in zone urbane o da urbanizzare non possono essere localizzati in zona agricola.

 

10.  I parcheggi pertinenziali sono di norma di uso comune (Pc), ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza: ad esempio i clienti di un'attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale o di un'attività produttva, e simili. Pertanto i parcheggi pertinenziali di uso comune (Pc) devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie del POC, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge; nel caso della funzione residenziale i parcheggi pertinenziali di uso comune possono essere chiusi nelle ore notturne.

 

11.  Una parte dei parcheggi pertinenziali possono essere di uso riservato (Pr), ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).

 

12.  Si considerano parcheggi privati non pertinenziali:

i parcheggi di pertinenza di determinate unità immobiliari, in eccedenza alla quantità minime prescritte al successivo Art. 3.1.5;

i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità immobiliari;

gli spazi adibiti all'esercizio di un'attività privata di parcheggio (tipo d'uso urbanistico b4.6).

 

Art. 3.1.4 - Requisiti tipologici dei parcheggi

 

1.  Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, anche ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

 

2.  Nei parcheggi pubblici Pp e in quelli pertinenziali di uso comune Pc le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x4,8.

 

3.  Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, secondo le quantità di edificazione ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento. Si richiama inoltre il rispetto delle norme di cui all’art. 6.9.15 in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna.

 

4.  I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati e sistemati ai sensi dell’art. 3.2.1, salvo quelli delle zone industriali.

 

5.  Ferme restando le disposizioni specifiche di cui ai Titoli seguenti, i parcheggi Pr possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire, ovunque possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli.

 

6.  Le autorimesse per parcheggi Pr possono anche costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano.

 

Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (Pr e Pc)

 

1.  In tutti gli interventi edilizi NC, RI, AM, nonché negli interventi CD qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico, e negli interventi RE qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali (Pr e Pc) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalla seguente tabella, che fa parte integrante del presente articolo.

 

2.  La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla SU dell'intervento, calcolata senza tenere conto dei parcheggi pertinenziali stessi (eventuali autorimesse e relativi corselli). Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla Superficie di Vendita.

 

3   Negli interventi AM le quantità indicate dalla tabella si intendono riferite alla SU aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti, secondo la tabella, anche per l'ampliamento previsto.

 

4.  Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.

 

5.  Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento.

 

6.  Nel caso di intervento CD di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per tutti gli usi previsti nell'unità edilizia.

 

7.  Nel caso di intervento CD di una unità immobiliare che non determini un incremento di CU (ossia nel caso in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali pari o inferiore all'uso precedente), l'intervento è ammissibile anche qualora l'unità edilizia non sia dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta.

 

8.    Nei parcheggi pubblici Pp e in quelli pertinenziali Pc andranno previsti inoltre spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni posti auto, nonché spazi di parcheggio per motocicli commisurati alle esigenze specifiche.

 

9.  Nel caso che nella medesima unità edilizia o in unità contigue siano previste attività per le quali si preveda un funzionamento in orari diversi non sovrapposti e quindi sia possibile un utilizzo plurimo dei parcheggi pertinenziali, è possibile concordare con il Comune una parziale riduzione della quantità complessiva del parcheggi Pc prescritti, sottoscrivendo una convenzione che sancisca gli impegni in materia di orari di apertura delle attività previste.

 

10.Gli spazi per i parcheggi pertinenziali (Pr+Pc), comprensivi degli spazi di manovra, devono comunque essere in quantità tale da assicurare il rispetto della dotazione minima prescritta dalla l.122/89 (un mq. ogni 10 mc. di costruzione). Inoltre, anche nel caso delle riduzioni di cui al comma precedente, devono comunque essere rispettate le dotazioni minime prescritte per le medie e grandi strutture di vendita ai sensi della delibera del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna 23/09/1999 n. 1253 “Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa”.

 

TABELLA  DOTAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI (Pr + Pc)

 

- usi a, d1: 1,5 posti-auto per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto ogni 50 mq. di SU. Nelle nuove costruzioni almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un Pr realizzato in forma di autorimessa chiusa. Nelle unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, un quarto del totale dei posti auto devono essere di uso comune (tipo Pc).

- usi b1,b4.5:    1 p.a. ogni 25 mq. di SU. Di questi almeno la metà devono essere di tipo Pc.

- usi b2.1, b3, b5.2, b5.3, b6, f5:

   1 p.a. ogni 50 mq. di SU, di cui almeno la metà di tipo Pc.

- usi b2.7, b4.1, b4.2, b5.1:

                        1 p.a. ogni 40 mq. di SU, tutti di tipo Pc.

- usi b2.2, b2.3, b2.4:

                        i valori minimi sono definiti come segue:


 

Esercizi

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

con superficie di vendita

un posto auto ogni:

un posto auto ogni:

fino a 400mq.

30 mq.di SV

40 mq di SV

da 400 a 800 mq.

18 mq di SV

25 mq di SV

da  800 a 1500 mq

13 mq.di SV

20 mq di SV

oltre 1500 mq.

8 mq di SV

16 mq di SV

 

                        Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste di cui sopra .

                        Le dotazioni minime sopra definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita

 

- usi b2.5, b2.6, c, d4:

                        1 posto auto ogni 65 mq. di SU e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF, di cui almeno la metà di tipo Pc. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

- usi b4.3, b4.4:

                        il numero di posti auto più elevato fra i seguenti:

                        - 1 posto auto ogni 12 mq. di SU;

                        - 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata;

                        - 1 p.a. ogni 100 mq. di SF

                        Tutti posti auto devono essere di tipo Pc.

 

- usi e1, e2, d3:

                        1 p.a. per ogni camera e comunque ogni 40 mq. di SU, di cui almeno la metà di tipo Pc.

- usi  e3:

                        numero di p.a. ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

 

Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Quantità

 

1.  In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di NC, AM, RI, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comu­ne le  quantità minime (standard), di cui al presente articolo, di aree attrezza­te a parcheggi di urbanizzazione primaria (Pp) e di aree (U), quali aree a  verde di urbanizzazione primaria o per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

 

2.  Nella tabella che segue gli standard sono espressi come numero di mq. di aree Pp o U per ogni 100 mq. di SU interessata dagli interventi di NC, AM, RI (con esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di SU preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi di tipo conservativo); tali standard corrispondono alle dotazioni prescritte ai sensi dell’art. A-24 comma 3 della l.r. 20/2000, sulla base dei seguenti rapporti di conversione:

1 stanza = 32 mq. di SU;

1 stanza = 0,75 abitanti teorici, quindi:

100 mq. SU = 2,34 abitanti teorici.

 

A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (usi a, b2.1, b3, b4):

  nei casi di intervento edilizio diretto:

Pp = 13 mq. (ogni 100 mq. di SU)

  nei comparti assoggettati a Piano Urbanistico Attuativo:

Pp = 13 mq.

U = 87 mq.

B) Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri (usi b1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.7, b6, e1, e2):

- in ogni caso:

Pp = 40 mq.

U = 60 mq.

C) Per gli usi di tipo produttivo (usi c1, c2, c3, b2.5, ivi comprese le eventuali abitazioni collegate alle attività produttive eventualmente ammesse nelle zone D dalle norme di zona):

- nei comparti assoggettati a P.P. o P.I.P.:

Pp =  5% della ST.

U    = 10% della ST.

D) Per gli usi: b2.6, b2.8, b5, c4, d, f non è richiesta cessione di aree per standard.

 

3.  Negli interventi CD è richiesto la realizzazione e cessione degli standard nella misura prevista per il nuovo uso ai sensi del comma precedente nei casi previsti (indicati con SI) nel seguente schema:

 

a

 

b1, b2.2, b2.3,

 

da

a, b2.1, b3, b4

b2.4, b2.7, b6, e1, e2

c1, c2, c3, c5, b2.5

a, b2.1, b3, b4, d1

NO

SI

NO

b1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.7, b6, e1, e2

NO

NO

NO

c1, c2, c3, c5, b2.5

SI

SI

NO

d2, d3, d4

SI

SI

SI

 

     Se per l’uso precedente era già stata realizzata e ceduta una quota di aree per standard in sede di primo insediamento, al momento del cambio d’uso la quantità di aree per standard richiesta è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo uso.

 

4.  Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni d'uso che richiedono standard differenti, il PUA deve fissare la quota massima di SU che potrà essere destinata agli usi che richiedono la cessione di standard urbanistici più elevati e dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel seguito non potranno essere rilasciati permessi di costruire o presentate Denunce di Inizio attività (anche di CD) che nel complesso del comparto determinano il superamento di  tale quota massima.

 

5.  Qualora nel POC siano individuate all'interno dei comparti di attuazione aree destinate a parcheggi, a verde, o a servizi pubblici, con esclusione delle sedi viarie, in misura complessivamente superiore agli standard calcolati come al presente articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione gratuita al Comune anche di tali aree eccedenti, ma gli oneri della loro sistemazione ed attrezzamento per gli usi pubblici previsti sono a carico del Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

 

6.  Qualora il POC individui all’interno del comparto aree destinate a parcheggio Pp in misura superiore agli standard calcolati come al presente articolo, e aree U in misura inferiore, le maggiori aree Pp sono da realizzare e cedere gratuitamente a scomputo delle aree U, fino a concorrenza della somma Pp+U prescritta.

 

7.  Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili secondo le modalità e i limiti previsti, per i diversi usi, al precedente art. 3.1.2. L'edificabilità consentita ai sensi di detto articolo è da considerarsi aggiuntiva rispetto agli indici previsti nelle zone urbanistiche in cui le aree ricadevano prima della cessione.

 

Art. 3.1.7 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione

 

1.  Le quantità di aree da cedere ai sensi dell’articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.

 

2.  Le aree per parcheggi Pp si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo ostacoli particolari o soluzioni pluripiano o diverse indicazioni fornite dalla C.Q.) i parcheggi Pp devono essere realizzati a pettine ed essere alberati; gli alberi devono essere posti a distanza minima di 10/12 m. circa se trattasi si alberi di 1^  grandezza, 6/8 metri se trattasi al alberi di 2^ grandezza, 4/5 metri se trattasi alberi di 3^ grandezza o a portamento ascendente; ciascun albero deve essere dotato di una superficie minima di terreno non pavimentata permeabile pari ad almeno 2 metri di raggio misurati alla base del tronco per alberi di 1^ e 2^ grandezza, e ad almeno 1 metro di raggio per alberi di 3^ grandezza. In ciascun parcheggio Pp di capienza superiore a 8 posti auto devono essere collocate rastrelliere per biciclette nella misura minima di un posto-bici ogni posto-auto, posti per motocicli in misura adeguata, nonché per veicoli per portatori di handicap nella misura di legge. I posti auto per portatori di handicap devono essere conformi al codice della Strada (‘scarico’ laterale a destra e sinistra) ed inoltre assicurare lo ‘scarico dal retro dell’autovettura in area protetta, pavimentata ed agibile.

 

3.  I parcheggi Pp possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano, ma non integrati in costruzioni destinate a restare in parte di proprietà privata; nel caso di soluzioni pluripiano il rispetto dello standard sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come standard.

 

4.  Le aree U, salvo diversa indicazione del POC, devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le norme di impianto di cui al Regolamento Comunale del Verde, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; comprendono i percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde, agibili anche per portatori di handicap.

 

5.  Non sono computabili come U le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 50, nonché le aree aventi una larghezza inferiore a m. 10 poste in fregio alle strade, salvo che queste ultime siano espressamente individuate come aree per standard nelle planimetrie del POC. Inoltre non sono computabili come aree U, ma sono da considerarsi dotazioni ecologiche, aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

 

6.  Qualora il POC preveda una utilizzazione delle aree U per la realizzazione di  opere di urbanizzazione secondaria, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dell'U.T. Comunale.

 

7.  Nel caso di interventi edilizi diretti, le aree per standard devono essere individuate nel progetto e all'atto del ritiro del permesso di costruire deve essere firmato un atto d'obbligo per la loro cessione entro dodici mesi dal rilascio del titolo abilitativo; nel caso di interventi assoggettati a DIA l’atto d’obbligo firmato deve essere allegato alla DIA stessa. Nel caso di Piani urbanistici attuativi, le aree devono essere individuate dal Piano attuativo e la loro cessione al Comune è disciplinata nella relativa convenzione.

 

8.  Qualora le tavole del POC non individuino all'interno del comparto di attuazione le aree da cedere come 'aree U' (o ne individuino in quantità insufficiente), tali aree possono essere reperite e cedute anche al di fuori del comparto di attuazione, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani specificamente destinati a zone per servizi pubblici (G2). Tale possibilità non riguarda gli standard di aree Pp che devono essere sempre reperiti all'interno del comparto.

 

9.      In ogni caso le aree da cedere per standard in relazione ad interventi edilizi in zone urbane o da urbanizzare non possono essere localizzati in zona agricola.

 

Art. 3.1.8 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi  – Casi di monetizzazione

 

1.       Nei centri storici, nel territorio urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, negli interventi diretti non programmati dal POC, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia può accettare o prescrivere che in luogo della cessione delle aree sia applicata la monetizzazione, secondo i criteri stabiliti dalla delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione. La monetizzazione non va di norma applicata, salvo valutazioni particolari, in caso di insediamento, anche per cambio d’uso, di nuove attività terziarie.

 

2.  Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio, è ammessa la monetizzazione nel solo caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita.

 

3.  Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni dovranno essere riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento.

 

4.  Nel territorio rurale gli standard sono richiesti solo  nel caso di cambio d'uso per usi non connessi con l'agricoltura e sono di norma monetizzati.

 

5.  Negli interventi programmati dal POC di norma non si applica la monetizzazione; è fatta salva tuttavia la possibilità di fissare nel POC stesso norme diverse riferite a casi particolari.

 

Art. 3.1.9 - Realizzazione di dotazioni territoriali ovvero opere pubbliche da parte di soggetti privati a scomputo e non della quota parte del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione

 

1.  Opere sopra soglia C.E. afferenti all’urbanizzazione di un comparto soggetto a PUA realizzate con scomputo totale o parziale degli oneri

Per la realizzazione delle infrastrutture urbanizzative e/o dotazioni territoriali di pertinenza dei PUA di importo com-plessivo superiore alla soglia CE, verrà conferito mandato espresso al soggetto attuatore, che dovrà scegliere l’impresa esecutrice, attraverso una gara pubblica con le modalità di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, nel testo vigente.

L’affidamento di detto mandato verrà regolamentato nella convenzione urbanistica attuativa del PUA, con l’onere del  suo soggetto attuatore di presentare, assieme agli altri atti componenti il PUA, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con indicato il tempo massimo in cui debbono essere eseguite, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

Il soggetto attuatore bandirà la gara sulla base del progetto preliminare, avente ad oggetto, previa acquisizione del pro-getto definitivo in corso di offerta, la progettazione esecuti-va e la esecuzione dei lavori.

Il conseguente contratto di appalto sarà stipulato diretta-mente dal soggetto attuatore, che provvederà ad assumere a suo carico tutti i relativi oneri, anche di natura fiscale, tenendo sollevata ed indenne l’Amm.ne com.le.

L’approvazione del progetto di PUA comporterà, come conseguenza, anche l’affidamento del detto mandato espresso al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto sarà precisato e previsto nello schema di convenzione attuativa accesso-ria al PUA.

 

2.  Opere sopra soglia afferenti all’urbanizzazione di un comparto soggetto a PUA da realizzare dal soggetto attuatore senza scomputo totale o parziale di oneri

Nell’ipotesi che il soggetto attuatore, nella richiesta di ap-provazione del PUA, dichiari la volontà di realizzare diret-tamente le infrastrutture urbanizzative e/o le dotazioni territoriali di pertinenza del PUA, senza scomputo di oneri, con il conseguente impegno di versare questi ultimi inte-gralmente al Comune, nella entità prevista dalla normativa vigente, verrà allo stesso consentito di provvedere diretta-mente alla esecuzione delle medesime opere e/o lavori, se dotato delle necessarie qualificazioni; diversamente, ricor-rendo, in tutto od in parte, ad imprese qualificate da esso prescelte.

Il rapporto tra Comune e soggetto attuatore verrà discipli-nato, in sede di convenzione urbanistica attuativa del PUA, con stabiliti e disciplinati i controlli spettanti al Comune o le garanzie da dare per la corretta e tempestiva realizzazio-ne dei lavori e opere e corresponsione degli oneri, di cui si è rinunciato lo scomputo.

 

3.  Opere non direttamnete afferenti all’urbanizzazione del comparto soggetto a PUA da realizzare senza scomputo di oneri

Le opere non direttamente afferenti all’urbanizzazione del comparto, che il soggetto attuatore ha assunto volontariamente di realizzare, in assenza di una prescrizione normativa che gli imponga a carico un tale obbligo, nonché senza la possibilità di ottenere, a compensazione del costo affrontando, lo scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, potranno essere eseguite direttamente a propria cura e spese dal detto soggetto.

L’esecuzione diretta di tali opere dovrà, tuttavia, essere di-sciplinata con una convenzione da stipularsi con l’Amm.ne com.le o in sede di accordi ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000; oppure, con convenzione ex art. 11 L. 241/90, in cui sia  previsto, in entrambi i casi:

a)  le modalità di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera realizzanda;

b)  i controlli sulla esecuzione dei lavori spettanti al Comune;

c)  i tempi di ultimazione dei lavori;

d)  le garanzie fideiussorie da prestare per assicurare il puntuale rispetto degli obblighi assunti;

e)  l’assunzione a carico del soggetto attuatore dei costi dell’opera, ivi compresa la relativa progettazione e le conseguenze fiscali, esonerando il Comune da ogni relativa responsabilità.

E’, tuttavia, consentito al soggetto attuatore scegliere, in luogo dell’esecuzione diretta a sua cura e spese dell’opera, di finanziarne il controvalore, ivi compreso anche l’ammontare dell’IVA, versando la somma conseguente al Comune. In questa ipotesi, previa sempre la stipula di una convenzione tra Comune e soggetto attuatore per regolare i rapporti e dare al Comune garanzia del rispetto dell’obbligo assunto, il Comune provvederà ad affidare l’appalto per la realizzazione dell’opera, nel rispetto delle previsioni-prescrizioni del D.Lgs. 163/2006.

 

4.  Opere sotto soglia C.E. afferenti all’urbanizzazione di un comparto soggetto a PUA da realizzarsi dal soggetto attuatore con scomputo di oneri

Per la realizzazione delle infrastrutture urbanizzative e/o dotazioni territoriali di importo complessivo inferiore alla soglia CE, vale quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, salvo che il soggetto attuatore, nell’espletamento del mandato espresso conferitogli dal Comune, potrà sce-gliere l’impresa esecutrice, attraverso la procedura negoziata disciplinata dall’art. 57, comma 6 del decr. legis. 153/2006.

Restano ferme le altre previsioni riguardanti le opere sopra soglia CE.

 

5.  Opere sotto soglia C.E. afferenti all’urbanizzazione di un comparto soggetto a PUA da realizzarsi dal soggetto attuatore senza scomputo degli oneri

Valgono, per la realizzazione delle infrastrutture urbanizzative e/o le dotazioni territoriali di pertinenza del PUA, che il soggetto attuatore sia disponibile a realizzare direttamente senza scomputo di oneri e corresponsione al Comu-ne degli stessi, le previsioni-prescrizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

 

6.  Opere urbanizzative da realizzare negli interventi diretti previo rilascio del solo titolo abilitativo (anche eventualmente accompagnato da convenzione)

Premesso che l’art. A.26, comma 2, lett. b, della L.R. 20/2000 pone a carico del soggetto attuatore, anche negli interventi diretti, l’obbligo della realizzazione delle infrastrutture, che siano al diretto servizio dell’insediamento, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di quest’ultime, rese necessarie dal nuovo carico insediativo; premesso altresì che possono essere considerate opere pubbliche le infrastrutture da realizzarsi su aree da cedersi gratuitamente al Comune, viene stabilito quanto segue:

- le opere interne al lotto e/o che si limitano all’allacciamento del lotto alle relative urbanizzazioni od alle reti tecnologiche generali, potranno essere eseguite di-rettamente dal titolare del titolo abilitativo, senza l’obbligo di seguire una procedura di evidenza pubblica;

- le opere di adeguamento delle reti tecnologiche, conseguenti al nuovo carico urbanistico, verranno realizzate dalle aziende affidatarie delle dette reti e/o concessionarie del relativo servizio, con rimborso in tutto od in parte a carico del richiedente l’intervento;

- le opere urbanizzative realizzande su aree da cedere gratuitamente al Comune, quando abbiano un importo inferiore alla soglia C.E., verranno eseguite con le modalità previste dai comma 4 o 5 del presente articolo riguardanti le opere interne ai PUA sotto soglia C.E.; se l’importo di tali opere è anche inferiore a 40.000 euro, le stesse possono essere affidate dal soggetto attuatore senza l’obbligo di seguire una procedura di evidenza pubblica..

I rapporti tra Comune e titolare del titolo abilitativo, aventi il contenuto di cui ai detti comma, saranno regolati in uno specifico atto unilaterale d’obbligo, che sarà parte integrante del titolo abilitativo rilasciando.

 

7.    Relativamente alle fattispecie di opere a scomputo di cui ai punti 1) e 4) si precisa che alla formazione dell’importo degli oneri dovuti dal soggetto attuatore, concorrono due distinte voci e quindi due distinti valori tabellari: oneri di urbanizzazione primaria e oneri di urbanizzazione secondaria.

L’ eventuali ribasso, sul valore a base d’asta, ottenuto in sede di gara in relazione alle opere di urbanizzazione primaria afferenti ad un PUA, non comporta modificazione ai contenuti economici definiti nell’atto unilaterale d’obbligo o nella convenzione urbanistica, trattandosi di opere da eseguire e da cedere al Comune indipendentemente dal loro valore.

Nel caso di opere di urbanizzazione secondaria, qualora il soggetto attuatore ottenga in sede di gara un ribasso che comporta un valore finale di assegnazione delle opere da eseguire inferiore all’importo tabellare determinato, la differenza e quindi il risparmio ottenuto rispetto all’effettivo “debito” nei confronti del Comune deve essere versato al Comune stesso al momento del collaudo e della presa in carico dell’opera stessa.

 

 

Note al Capo 3.1

 

(1)     . Tali atti di compravendita  sono considerati nulli sulla base delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione 17/12/1984 n. 6600, 6601 e 6602, confermate dalla sentenza  n. 3363 del 1989.


CAPO 3.2 – Dotazioni ecologiche

 

Art. 3.2.1 - Permeabilità dei suoli

 

1.  Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime stabilite per ciascun tipo di zona nel Titolo IV.

 

3.  Salvo che nelle zone industriali, i parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, ogni albero deve essere contenuto entro una superficie minima di terreno erboso non pavimentato pari ad almeno 2 metri di raggio misurati alla base del tronco per alberi di 2^ grandezza, di 1 metro di raggio per alberi di 3^ grandezza; tale superficie deve essere delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

 

Art. 3.2.2 - Salvaguardia e formazione del verde

 

1.  In tutto il territorio comunale la salvaguardia del verde e la formazione del verde pubblico con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo ed è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. Sono esclusi dalla normativa comunale gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

 

2.  L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive di cui al successivo comma 4 deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore,. Nell’autorizzazione nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimipianto delle alberature in sostituzione, anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche.

 

3.  Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi autoctone, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Investimento Aziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

 

4.  Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le seguenti alberature non produttive preesistenti e da non danneggiare l'apparato radicale:

-         quelle appartenenti alle specie: Quercus robur (farnia), Acer campestre, Ulmus minor, Carpinus betulus aventi circonferenza del tronco superiore  a 30 centimetri misurata a m. 1,30 dal colletto;

-         tutte le piante di altre specie arboree aventi una circonferenza superiore ai 60 cm. misurati a m. 1,30 dal colletto ad eccezione delle specie vietate indicate nel Regolamento Comunale del Verde. Nel caso di alberi con più tronchi (alberi policormici) si considererà la circonferenza complessiva derivante dalla somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Previa autorizzazione del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

 

5. In tutti gli interventi di NC, AM, RI, nonché in quelli di RE che riguardino l’intera unità edilizia, il progetto deve comprendere la sistemazione dell’area scoperta di pertinenza. La Superficie Permeabile deve rispettare la percentuale minima in rapporto alla Superficie fondiaria prescritta per ciascun tipo di zona nel Titolo IV. Tale Superficie Permeabile dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di alberi d'alto fusto e di essenze arbustive. Nelle Unità Edilizie costituenti condomini residenziali con più di quattro alloggi, almeno la metà della Superficie Permeabile deve essere condominiale e organizzata in modo da offrire spazi di sosta e gioco per i residenti. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (MS, RC, RE).

 

6.  Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi NC, RI è prescritta la formazione di quinte alberate lungo tutti i lati a contatto con zone agricole, con zone residenziali o con zone per attrezzature o servizi pubblici.

 

8.  Nel territorio rurale, negli interventi di NC, RI, AM di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte arboree.

 

Art. 3.2.3 - Regolamentazione delle acque reflue

 

1.  Le acque reflue, adeguatamente separate tra acque bianche e acque nere, debbono essere convogliate nella fognatura comunale laddove esistente a cura dei proprietari, ai sensi del Regolamento per la gestione dei servizi di allontanamento e depurazione delle acque di scarico. Se recapitanti in acque superficiali o sul suolo dovranno confluire ad altro idoneo impianto in grado di garantire il rispetto dei limiti di legge.

 

2.  Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico produttivo e/o civile in acque superficiali o sul suolo (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.

 

3.  Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di NC e RI, nonché negli interventi RE qualora comportino la demolizione e ricostruzione di oltre la metà dell’edificio, le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere duali, ossia separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.

 

Art. 3.2.4 - Regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee

 

1.  Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia.

 

2.  Nei parcheggi, nei piazzali delle auto-officine o dei distributori di carburanti e in ogni altra area pavimentata ove possa verificarsi lo sversamento di liquidi inquinanti deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 millimetri di pioggia); le acque di prima pioggia devono essere convogliate in un disoleatore, poi con le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato.

 

3.  E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione dell’autorità competente.

 

5.      L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta il titolo abilitativo per le sole opere edilizie connesse. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Regione Emilia-Romagna Servizio Provinciale Difesa del Suolo), ai quali spetta pure il rilascio dell’autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee.

 

Art. 3.2.5 – Dotazioni ecologiche individuate nelle planimetrie del RUE

 

1.  Le aree individuate nelle planimetrie del RUE come ‘dotazioni ecologiche’ fanno parte delle zone urbanistiche in cui ricadono e ne condividono la normativa, ma non sono direttamente interessabili da edificazione. Sono di norma da sistemare a verde in relazione alla funzione ecologica che devono svolgere.

2.  La fascia individuata come dotazione ecologica in località Grande Rosa in fregio all’ambito da riqualificare, vale come prescrizione di inedificabilità fino a che permanga la contigua attività produttiva (rottamazione veicoli) nell’ambito da riqualificare. Quando si avvenuta la cessazione dell’attività e l’approvazione del piano attautivo per la trasformazione dell’ambito AR la prescrizione decade.


Capo 3.3 – Infrastrutture per la mobilità

 

Art. 3.3.1 - Requisiti tipologici delle strade

 

1.  Nella progettazione delle nuove strade, come nell’adeguamento di quelle esistenti, si dovranno rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n.3. La sezione complessiva delle strade extraurbane di previsione e di quelle esistenti da ampliare sarà definita in sede di progettazione esecutiva, in funzione del rango funzionale delle medesime. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nelle seguenti schede grafiche 1, 2 e 3, che fanno parte integrante del presente articolo. Per sezione complessiva della strada si intende quella costituita dalla carreggiata e dai percorsi pedonali e ciclabili adiacenti.

 

2.  Di norma le nuove strade di urbanizzazione dovranno avere la sezione minima di cui alle schede 1 o 2; solo per brevi tratti potranno essere ammesse nuove strade con sezione di cui alla scheda 3. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte nelle schede grafiche possono essere ammesse per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e gestione privata, al servizio di non più di quattro unità edilizie.

 

3.  Ove sia a fondo cieco, la viabili­tà urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.

 

4.  Le previsioni del PSC e del POC relative alle strade hanno valore vincolan­te per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno valore indicati­vo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configu­razione del traccia­to e degli svincoli e le caratte­ristiche della sede stradale. E' in ogni caso da considerare vincolante la profondità delle zone di rispetto stradale.

 

5.  Riguardo all’impianto di illuminazione delle strade si richiama il rispetto delle norme di cui all’art. 6.9.15 in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna.

 

Art. 3.3.2 - Disciplina delle zone destinate a sede stradale e/o ferroviaria

 

1. Usi ammessi: f1, f2, b2.8, f8.

     Sono ammesse inoltre sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano. Le sistemazioni a verde complementari alla viabilità di previsione devono essere progettate ed attuate congiuntamente alla viabilità stessa.

 

2. Tipi di intervento consentiti: tutti








Art. 3.3.3 - Percorsi pedonali e piste ciclabili

 

1.  Individuazione. Nelle planimetrie di PSC sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi ciclabili extraurbani da realizzare o mantenere. Nelle planimetrie di POC sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e/o ciclabili urbani da realizzare. Tali individuazioni hanno un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento.

 

2.  Requisiti tipologici. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,5, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati, ferme restando minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti.

 

3.  Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.

 

4.  I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.

 

5.  Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.

 

6.  Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole.

 

7.  Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a  2,5 m. affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.

 

8.  Le piste ciclabili devono essere separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiate.

 

9.  Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

 

Art. 3.3.4 – Strade vicinali e private in territorio rurale

 

1.      Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%.. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l’allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti.

 

2.      La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma permeabile (in ghiaia o terra battuta), con esclusione di asfalto o cemento.

 

Art. 3.3.5 - Impianti di distribuzione dei carburanti

 

  1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:

-         del Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;

-         della normativa regionale vigente ( Delibera C.R. 8/05/2002 n. 355 e successive modificazioni e integrazioni);

-         dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98 e al Decreto Min. Interni 29/11/2002;

-         delle norme seguenti.

 

  1. Ambiti di localizzazione di nuovi impianti

     Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere localizzati esclusivamente in fregio alle seguenti strade:

- strade statali;

- strade provinciali, con esclusione della S.P. 12 nel tratto compreso fra il capoluogo e l'intersezione con la S.P. 1;

- strade comunali limitatamente alla Via Limidi dalla S.P. 12 a Limidi.

 

L'impianto può occupare una fascia della profondità massima di m.. 60 dal limite della sede stradale.

 

  1. Parametri edilizi

- UF max = 0,1 mq/mq (con esclusione delle pensiline)

- SC max = 20% della SF

- H max = 4,50 m.

- distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale: m. 20

- (nei soli nuovi impianti) SP min = 20% della SF.

 

  1. Destinazioni d'uso complementari compatibili

Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:

-         attività di commercio al dettaglio di vicinato (b2.1), nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 11/2/1998 n.32;

-         pubblici esercizi (U 10) e altri servizi all’utenza;

-         servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli e altri servizi all’utenza, a sensi dell’uso b2.6.

 

  1. Prescrizioni in rapporto alla sede stradale.

Si richiama il rispetto delle norme previste all’art. 60 del D.P.R. 495/92 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.

Lo spartitraffico deve essere ubicato a una distanza minima di m. 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m.0,8.

 

  1. Mitigazione degli impatti

In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 millimetri. di pioggia); le acque di prima pioggia devono essere convogliate in un disoleatore, poi con le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato.

Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

Nel caso di realizzazione di un nuovo impianto in area ricadente nelle zone di tutela dei corpi idrici sotterranei e dei dossi di cui all'Art. 2.2.4, oltre alle disposizioni di cui sopra si prescrive il sistema di raccolta e disoleazione delle acque di prima pioggia sia dimensionato per assicurare contro il rischio di inquinamento del suolo anche nel caso di sversamento accidentale di carburanti nel piazzale. Inoltre i serbatoi interrati e tutte le condutture ove fluisce il carburante, ivi compresi i pozzetti di ispezione, dovranno essere alloggiati all’interno di vani in cemento a tenuta in modo da assicurare contro rischi di inquinamento del suolo in caso di rottura accidentale del serbatoio o della conduttura.

 

  1. Attuazione

La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.

 

Art. 3.3.6 - Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

 

1.  Individuazione. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie di PSC e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella  stabilita dal Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale[2]. Le fasce di rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del PSC. sia all’interno che all’esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dal ciglio o piede della scarpata ferroviaria.

 

2.  Usi ammessi. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono ammessi gli usi f1.1 e f2, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso b2.6 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 3.3.5.

     Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui all'Art. 3.1.7 comma 5), a parcheggi pubblici e privati.

     Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all’interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell’ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:

a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l’area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all’Art. 3.1.6;

b) per la parte restante oltre i primi dieci metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all’Art. 3.1.7.

 

4.  Tipi d'intervento edilizio. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi MO, MS, RC, RE, D, nonché interventi AM, nel rispetto del­la normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia.

     Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all’interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di NC, RI, AM in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall’ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie.

     Per costruzioni ad uso b2.6, sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all’art. 3.3.5..

 

5.  Distanze dalle strade interne al perimetro del territorio urbanizzato.

     Ad integrazione delle norme del Codice della Strada (1), negli interventi di NC, RI, AM di edifici, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine stradale:

     - m. 10 per le strade urbane di quartiere - tipo E – se aventi una una larghezza complessiva della sede superiore a m.15;

     - m. 7,5 per le strade urbane di quartiere - tipo E – se aventi una una larghezza complessiva della sede inferiore a m.15;

- m. 7,5 per le strade urbane locali - tipo F - se aventi una larghezza complessiva superiore a m. 7,00;

- m. 5 per le altre strade urbane locali;

   è ammesso non rispettare tali distanze minime sulla base di Piani urbanistici attuativi.

 

6.    Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme di cui al Capo 5.2 relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R.. 11/7/1980 n. 753.

 

7.  Le fasce di rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole.

 

 

 

 

 

Note al Capo 3.3

 

(1)    Le norme sulle distanze dalle strade stabilite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada sono riportate in nota al termine del Capo 5.2

 

 


Capo 3.4 – Reti e impianti tecnologici

 

Art. 3.4.1 - Elettrodotti e relative norme di tutela

 

1.    Ai fini della tutela della salute dall’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell’Ambiente e  della l.r. 30/2000, nonché del D.P.C.M. 08/07/2003.

 

2.     Le Tavole n. 2 del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme.

 

3.    Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nella medesima Tav. 2 una “fascia di attenzione” In ogni caso le “fasce di rispetto”, costituenti l’effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico dettate dalla citata legge regionale, si devono intendere di larghezza pari a quella definita dall’Ente Gestore dell’impianto, ai sensi del citato D.M. . Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate fasce di attenzione in quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie in quanto, ai sensi della citata Direttiva, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo.

 

 

4.    All’interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’art. 13 della citata l.r. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.

 

5.    Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. Nel caso di edifici pubblici o di uso pubblico gli eventuali interventi di ristrutturazione devono prevedere la riduzione, per almeno il 50%, delle persone esposte o dei tempi di esposizione.

 

6.    Per ogni richiesta di permesso di costruire o DIA per interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui al D.M. citato. delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione dell’ampiezza della fascia di rispetto

 

7.    La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.

 

8.    Le fasce di attenzione individuate graficamente nella Tav. 2 PSC decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata o qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia.

 

Art. 3.4.2 - Gasdotti e relative norme di tutela

 

1.  Le tavola n. 2 del PSC indicano il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte.

 

2.  Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di concessione, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.

 

Art. 3.4.3 - Depuratori e relative fasce di rispetto

 

1.  Nelle Tavole n. 2 del PSC è individuata con apposita grafia la fascia di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui; essa costituisce il campo di applicazione dell’Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del “Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento” del 04.02.1977.

 

2.  In tale fascia, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell’area di pertinenza dell’impianto esistente o previsto, sono vietati interventi di NC, RI, AM di edifici. E’ ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di manufatti diversi dagli edifici, con esclusione comunque degli impianti sportivi..

 

3.  Gli edifici preesistenti potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni della zona in cui ricadono, di interventi di recupero, nonché di demolizione, con eventuale ricostruzione traslata al di fuori dell’ambito di rispetto.

 

4.  Gli impianti di depurazione in territorio rurale devono essere circondati da una cortina di alberi e di essenze arbustive ai fini della mitigazione dell’impatto paesaggistico

 

 

Art. 3.4.4 - Impianti di emittenza radio-televisiva

 

1.  Per le domande di autorizzazione transitoria all’installazione e all’impiego sperimentale di nuovi impianti, ai fini della delocalizzazione degli impianti esistenti, per le relative domande di Autorizzazione definitiva nonché nel caso di domanda di installazione di nuovi impianti di trasmissione radio-televisiva si applicano le disposizioni del relativo Piano provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 72 del 14/04/04 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2.  Le domande vanno presentate allo Sportello unico per le attività produttive. Ai sensi degli artt. 6 e 21 della L.R. 30/2000 e succ. mod. e integr. il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dal D.P.R. 447/1998. La domanda deve essere corredata dalal documentazione di cui al punto 6.1 della delibera della .G.R. 197/2001, così come modificata dalla delibera G.R. 1449/2001.

 

Art. 3.4.5 - Impianti di comunicazione per la telefonia mobile

 

1.  La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della l. r. 30/2000 e della relativa “Direttiva per l’applicazione” di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:

-         nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su edifici comunque destinati a tali usi;

-         sugli edifici di valore storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, di cui all’art. 2.2.10;

-         all’interno del centro storico;

-         nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui agli artt. 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.11, 2.2.13.

 

2.  Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l’installazione, la riconfigurazione, l’esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale.

 

 

[2] In attesa della classificazione della rete stradale da effettuarsi da parte degli organi rispettivamente competenti ai sensi del Nuovo Codice della Strada, si applica la classificazione provvisoria esposta nella TAV. 1 del PSC