Titolo II – Norme di tutela e vincoli

 

(Norme riferite alla Tavola n.  2 del PSC)

Capo 2.1 - Tutele e vincoli derivanti da norme di carattere nazionale

 

Art. 2.1.1 -      Fasce di rispetto dei cimiteri

 

1.  Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell’Art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nonché dell’art. 28 della l. n.166/2002..

 

2.  In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti.

 

3.  E’ ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici.

 

1.    Gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nei limiti in cui ciò sia ammissibile ai sensi delle prescrizioni di zona di cui ai successivo Titolo IV, di interventi di recupero, di cambio d’uso, di ampliamento una tantum nella misura massima del 10%, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest’ultimo caso l’intervento deve comunque rispettare una distanza dell’edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.

 

Art. 2.1.2 -      Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 490/1999 (fiumi e fasce perifluviali)

 

1.      Le Tav. n. 2 del PSC individuano gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m. 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini, che a norma dell'Art. 146 comma 1 lettera c) del D Lgs. 490/1999 (Testo Unico), sono sottoposte a vincolo paesaggistico.

 

2.      In tali ambiti, ferme restando le norme di tutela dettate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui ai successivi Artt. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 qualunque opera edilizia o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnata da “autorizzazione paesistica”, salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi degli art. 151 e 152 del citato D.Lgs. 490/99.[1]

 

Art. 2.1.3 -      Fasce di rispetto dei canali di bonifica e irrigui

 

Le Tav. n. 2 del PSC individuano i canali di bonifica e i canali irrigui a cui si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368.

Per una fascia della larghezza di m.10 dal piede esterno dell’argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine, è vietata la costruzione di edifici. Per una fascia della larghezza di m. 5,00 misurata come sopra, è vietata: l’aratura del suolo, l’impianto di siepi o di alberature ad alto fusto, la realizzazione di recinzioni, di bacini o fossati privati, nonché di altri manufatti che possano ostacolare il passaggio di mezzi di servizio dell’Ente gestore del canale o l’esecuzione di opere di manutenzione.

 

Capo 2.2 - Tutele e vincoli desunti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o definiti dal PSC in applicazione di piani sovraordinati (P.T.P.R. o P.T.C.P.)

 

Art. 2.2.1 -Invasi e alvei dei corsi d'acqua

 

1.  Gli invasi e alvei dei corsi d'acqua individuati nelle planimetrie del PSC costituiscono il campo di applicazione dell'art. 18 del Piano Territoriale Paesistico Regionale come recepito dall'art. 18 del P.T.C.P.. Essi sono destinati alla funzione idraulica del relativo corpo idrico, a sede delle opere e dei manufatti di regolamentazione idraulica e di infra­strutture di attraversamen­to, nonché a funzioni naturalistiche e paesag­gistiche, loro precipue.

 

2.  Le aree di cui al presente articolo possono essere interessate da impianti tecnologici e infrastrutture tecnologiche e per la mobilità, solamente qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, oppure qualora tali infrastrutture o impianti abbiano rilevanza meramen­te locale, in quanto al servizio della popola­zione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

     I progetti di tali opere dovranno verificarne la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative; dovranno inoltre adottare le più idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

 

3.  Per le infrastrutture lineari e gli impianti a rete non completa­men­te interrati può preveder­si esclusivamente l'attraversamento in trasver­sale; i ponti  e i manufatti di attraversamento devono, ove possibile, prevedere la sottostante percorribilità parallelamente al corso d'acqua, per consentire itinerari pedonali lungo l'alveo e le arginature.

 

4.  Nelle aree di cui al presente articolo, oltre agli interventi di realizzazione delle determinazioni pianificatorie di cui ai precedenti commi, sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica:

 

a)  la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

 

b)  la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impian­ti di pompaggio per l'approvvigiona­mento idrico, irriguo e civile, e simili;

 

c)  la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a m. 3,50, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, e la realizzazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi;

 

d)  l'effettuazione di opere idrauliche sulla base di progetti e programmi disposti dalle autorità preposte;

 

e)  interventi di recupero di manufatti edilizi isolati individuati come beni di interesse storico-artistico o storico testimoniale, nel rispetto della specifica categoria di tutela indicata nella Tav. 2 del PSC.

 

5. In particolare non sono ammissibili le seguenti attività:

 

- effettuare discariche o deposito anche provvisorio di qualsiasi materiale solido quale terreno, macerie, rifiuti, veicoli, ecc.;

- effettuare coltivazioni agricole;

- effettuare qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale o edilizio, se non prevista da specifici progetti approvati di sistemazione idraulica o di restauro natura­listico;

- effettuare tagli di alberi o prelievi di vegetazione minore senza autorizzazione da parte degli enti preposti.

 

6. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991,  n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi o progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

 

Art. 2.2.2 - Aree fluviali di espansione inondabili

 

1.  Le aree fluviali di espansione inondabili costituiscono, insieme con le aree di cui al succ. art. 2.2.3, il campo di applicazione dell'Art. 17 del P.T.P.R.., come recepito dall'art. 17 del P.T.C.P.. Esse sono comprese entro gli argini del fiume Secchia e sono individuate in conformità al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui alla l. 183/1989, come le golene e/o le aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali, ovvero le aree interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura del corso d'acqua.

 

2.  Nelle aree di cui al presente articolo sono ammissibili previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica:

- la realizzazione di impianti tecnologici o infrastrutture tecnologiche e per la mobilità con i limiti e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo;

- la realizzazione di interventi di cui al comma 4 del precedente articolo.

 

3.  Solo all'esterno di una fascia inedificabile di m.. 10 dal limite dell'alveo (di cui all'articolo precedente) sono ammessi inoltre:

a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;

b) la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a m. 4,00;

c) l'attività di allevamento in forma non intensiva;

d) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

 

4.  Nelle aree di cui al presente articolo, in applicazione delle disposizioni del Piano Stralcio delle fasce fluviali, sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;

b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti;

c)  interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso gli argini e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

 

5.  Per quanto riguarda le attività estrattive si rimanda al P.I.A.E. e al P.A.E..

 

Art. 2.2.3 - Aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua

 

1.  Le aree di tutela di caratteri ambientali dei corsi d'acqua, insieme con le fasce di cui all'articolo precedente, costituiscono il campo di applicazione dell'art. 17 del P.T.P.R.. come recepito dall'art. 17 del P.T.C.P.. Oltre alle aree individuate dal P.T.C.P., il PSC individua inoltre, e sottopone alla medesima disciplina, fasce di tutela della larghezza di m.. 50 ai lati di alcuni altri canali e corsi d'acqua minori meritevoli in relazione ai loro connotati paesaggistici.

 

2.  In dette aree vale quanto previsto al comma 2 dell'art. 2.2.1 relativamente agli alvei, con la precisazione che nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento o di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete, eccettuate quelle completamente interrate, si deve  di norma evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale.

 

3.  In queste aree, ferme restando le destinazioni di zona di cui al Titolo IV, è consentito esclusivamente:

 

a)  la realizzazione di interventi di cui al comma 4 del precedente articolo 2.2.1;

 

b)  la realizzazione di opere ed interventi di cui al comma 3 del precedente art. 2.2.2;

 

c) gli interventi di MO, MS, RC, RE, AM delle costruzioni esistenti secondo i limiti previsti dalle norme delle rispettive zone e rispettando le eventuali categorie di tutela di cui al seguente Art. 2.2.6; detti interventi edilizi devono comunque rispettare e valorizzare le caratteristiche tecnologiche, tipologiche ed estetiche degli edifici preesistenti. Gli interventi di ampliamento (AM) non devono comunque interessare una fascia di  m.. 10 dal limite dell'alveo, o, qualora riguardino edifici posti a distanza inferiore, devono essere realizzati dalla parte opposta rispetto all'alveo;

 

d)  la realizzazione di nuovi edifici strettamente funzionali all'attività agricola, a potenziamento di centri aziendali preesistenti, secondo gli indici e le destinazioni d'uso previsti per le zone E, con esclusione di nuovi impianti produttivi aziendali destinati alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, di serre fisse e di nuovi allevamenti zootecnici intensivi o industriali, e con l'obbligo di collocare tali fabbricati a distanza, dal limite dell'alveo, non inferiore a quella degli edifici colonici preesistenti all'interno della stessa proprietà fondiaria, e comunque non inferiore a 10 m.;

 

4.  Le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'Art. 2.2.1 e le strade poderali e interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico e naturalistico degli ambiti territoriali interessati.

 

5.  Nelle presenti aree di tutela è in particolare vietato l'abbattimento senza autorizzazione di alberature di essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10 misurato ad un metro dal suolo.

 

Art. 2.2.4 – Tutela dei corpi idrici sotterranei

 

1.  Le aree di tutela dei corpi idrici sotterranei sono  individuate dal PSC, sulla base dell’indagine geologica, come le porzioni di territorio ove i corpi idrici sotterranei sono in più diretta comunicazione con le acque superficiali e corrispondono alle aree rappresentate nella "Carta della vulnerabilità dell'acquifero superficiale" aventi vulnerabilità "alta" e "medio-alta".

 

2.  Nelle aree individuate sono vietati:

 

a.  gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;

b. l’insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali;

c.  la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di seconda categoria tipo a), di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

 

3.  La realizzazione di infrastrutture interrate o in trincea (ad es. sottopassi stradali o ferroviari) che possono produrre interferenze sul flusso idrico della falda freatica per uno sviluppo lineare superiore a m. 100, è da sottoporre a Studio di Impatto Ambientale.

 

4.  In tutti gli interventi RC, RE, AM, RI, NC, CD, qualora l'edificazione non sia allacciabile alla rete di pubbliche fognature recapitanti al depuratore, dovranno essere adottati idonei sistemi di trattamento atti a garantire il rispetto dei limiti normativi; sono comunque vietate la subirrigazione  o la utilizzazione di fosse a dispersione diretta.

 

5.  Le superfici di calpestio degli allevamenti su lettiera o stabulazione in esterno e allevamenti suini con pulitura a secco degli stalletti dovranno essere dotati di idonei pozzetti di accumulo del percolato.

 

6.  I bacini o serbatoi di accumulo e stoccaggio dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici, siano essi a cielo aperto o interrati, dovranno essere impermeabilizzati con materiali artificiali, fermo restando la conformità ai "Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale" stabiliti dalla Deliberazione G.R. n. 3003 del 01/08/1995 ai sensi della L.R. n. 50 del 24/04/1995. Esse dovranno essere ubicati, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico; le modalità di esecuzione dovranno inoltre prevedere accorgimenti specifici di mitigazione dello stesso quali, ad esempio, barriere verdi.

 

7.  In tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, si prescrive che la superficie destinata alla sosta di veicoli sia pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e che le acque meteoriche di "prima pioggia" (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia) siano raccolte e convogliate in un disoleatore e, poi con le acque nere, condotte ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli). Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso e di manovra dei parcheggi.

 

Art. 2.2.5 - Tutela dei dossi e paleodossi

 

1.  Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati nella tav.2 del PSC, nella realizzazione dei fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico individuata nel Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile, nonchè al fine di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale. Per tali motivi in dette aree non potranno essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche in termini di sbancamenti e/o riporti.

 

2.  Qualora fosse necessario, per una dimostrata non altrimenti soddisfacibile necessità, realizzare interventi infrastrutturali che comportassero una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostruttura, gli stessi andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione ambientale.

 

3.  Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati nella tav. 2 non sono ammessi:

 

a)  le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

b)  gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzati;

c)  le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/04/1994 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di questo tipo o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da apposite indagini geognostiche e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica;

d)  le attività estrattive. Costituiscono eccezione le porzioni di dossi di ambito fluviale recente all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua nelle quali  il P.I.A.E. può prevedere attività estrattive.

 

Art. 2.2.6 -      Tutela delle alberature non produttive e delle siepi nel territorio agricolo

 

1.  In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie ed ecologiche è soggetta a controllo ed è disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

 

2.  Le planimetrie del PSC individuano con apposite simbologie le alberature non produttive di maggiore interesse paesaggistico e/o ecologico sottoposte a tutela:

gli alberi singoli o in gruppi,

i filari di alberi,

le siepi, macchie arbustive e fasce di vegetazione ripariale.

 

3.  L'eventuale abbattimento di tali alberature e siepi individuate e di tutte quelle tutelate dal regolamento del verde deve essere adeguatamente motivato ed autorizzato dal Responsabile del Settore. Nell’autorizzazione dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione in tutti i casi in cui ciò è possibile, utilizzando specie autoctone.

     Per quanto riguarda le essenze vincolate ai sensi della L.R. n° 2/77 si deve fare riferimento alla normativa specifica per l’esecuzione di ogni intervento

 

4.  È altresì consentito l’abbattimento qualora venisse reso necessario per la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali; in tali casi, la relativa autorizzazione è rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione ambientale che preveda interventi tendenti alla compensazione ambientale.

 

5.  L'abbattimento di alberi e siepi senza autorizzazione comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria

 

6.  Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le seguenti alberature non produttive preesistenti e da non danneggiare l'apparato radicale:

-         quelle appartenenti alle specie: Quercus robur (farnia), Acer campestre, Ulmus minor, Carpinus betulus aventi circonferenza del tronco superiore  a 30 centimetri misurata a m. 1,30 dal colletto;

-         tutte le piante di altre specie arboree aventi una circonferenza superiore ai 60 cm. misurati a m. 1,30 dal colletto ad eccezione delle specie vietate indicate in appendice (tabb. 3 e 4) al Regolamento Comunale del Verde. Nel caso di alberi con più tronchi (alberi policormici) si considererà la circonferenza complessiva derivante dalla somma delle circonferenze dei singoli tronchi.

Nel progetto, se soggetto a permesso di costruire e non a DIA, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni ai sensi del Regolamento comunale del Verde.

 

Art. 2.2.7 -.Aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale

 

1.  La “Carta delle tutele  e vincoli” del PSC (Tav. 2) riporta il campo di applicazione dell’Art. 19 del P.T.P.R. recepito dall'Art. 19 del P.T.C.P..

 

2.  Tali aree possono essere interessate dalla realizzazione o potenziamento di impianti tecnologici o infrastrutture tecnologiche o per la mobilità, solamente qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, oppure, in assenza di previsione in tali strumenti, previa verifica della loro compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e  paesaggistiche del territorio interessato attraverso uno studio di impatto ambientale o, ancora, qualora tali infrastrutture o impianti abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

 

3.  In queste aree gli interventi edilizi sono regolati dalle norme delle zone agricole con le seguenti limitazioni specifiche:

-  non è ammessa la realizzazione di nuovi centri aziendali;

-  interventi per l’uso d1, d2.1, d2.2 o d2.4 sono ammessi limitatamente alle unità aziendali che già dispongono di edifici esistenti per tale uso;

-  interventi per l’uso c3: non sono ammessi;

-  interventi per l'uso b2.6 non sono ammessi.

 

Art. 2.2.8 - Tutela degli elementi della centuriazione

 

1.  In applicazione dell’Art. 21 del P.T.P.R. e art. 21B del P.T.C.P. sono individuati nelle planimetrie del PSC

a)  le aree di tutela degli elementi della centuriazione;

b) gli elementi residui della centuriazione costituiti da strade, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione.

 

2.  E’ vietato alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al primo comma lettera b); in particolare è vietato sopprimere o modificare il tracciato dei canali di scolo e/o di irrigazione, abbattere i filari e le alberature ornamentali, modificare il tracciato delle strade, ampliare la sede delle strade interpoderali e vicinali, salvo che per eventuali brevi tratti per l’incrocio di veicoli, asfaltare strade interpoderali e vicinali che non siano mai state asfaltate. Sui canali di scolo o di irrigazione sono ammessi esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.

 

3.  Nelle aree interessate dalla tutela degli elementi residui della centuriazione qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale. Fino ad una distanza di m. 100 dagli elementi individuati di cui al primo comma lettera b) tutti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo, eventualmente consentiti dalle norme delle zone E, devono essere coerenti con gli allineamenti e l’organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

 

Art. 2.2.9 - Tutela della viabilità storica

 

1.  In applicazione dell’art. 24 del P.T.P.R. e dell'art. 24A del P.T.C.P., il PSC individua e tutela la viabilità di interesse storico presente nel territorio comunale, ossia la viabilità che corrisponde a tracciati già individuabili nella cartografia storica.

 

2.  Gli interventi sulla viabilità individuata come 'storica' nella tav. 2 e che non sia definita come viabilità primaria o secondaria nella tav. 1 del PSC, dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia dei manufatti costitutivi quali ponti; muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, sia delle opere laterali quali fossi e tabernacoli votivi.

 

3.  Gli interventi sulla viabilità individuata come 'storica' nella tav. 2 del PSC e che sia definita 'primaria' o 'secondaria' nella tav. 1 possono prevedere  rettifiche del tracciato e ampliamenti della sede, ma dovranno comunque nei limiti del possibile, assicurare la conservazione dei manufatti costitutivi e delle opere laterali di cui al comma precedente.

 

4.  Non costituiscono violazione delle presenti norme le opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali, nonché la realizzazione delle opere viarie espressamente previste nelle planimetrie di PSC.

 

Art. 2.2.10 -  Tutela degli insediamenti urbani e  beni edilizi sparsi di interesse storico, testimoniale e ambientale

 

1.  L’insediamento urbano corrispondente al centro storico di Soliera è soggetto a tutela secondo le disposizioni di cui al seguente articolo 4.1.1 e alle specifiche planimetrie del RUE.

 

2.  Gli edifici di interesse storico-architettonico e quelli di pregio storico-culturale e testimoniale esterni al centro storico sono individuati nella Tav. 2 del PSC e soggetti a specifiche categorie di tutela (A.1, A2.A, A2.B, A3.A) corrispondenti a quelle definite per le unità edilizie dei Centri Storici. Gli interventi edilizi su tali edifici dovranno pertanto essere basati sull’analisi storica, tipologica e morfologica e rispettare le medesime norme e rispondere ai medesimi obiettivi definiti all'Art. 4.1.1 per la corrispondente categoria di tutela. Si applicano inoltre i commi 31, 32 e 33 del medesimo articolo.

 

3.  Negli edifici soggetti alle categorie di tutela non sono ammissibili interventi di ampliamento in aderenza anche se eventualmente consentiti dalle norme di zona.

 

4.  Gli usi ammessi per questi edifici sono in generale quelli consentiti nelle rispettive zone nelle quali ricadono, salvo le limitazioni di cui al comma 5.

 

5.  Nella tav. n. 2 del PSC, oltre alla categoria di tutela, è indicata per ogni edificio tutelato la sigla corrispondente alla tipologia originaria. In relazione alla tipologia originaria, gli interventi devono rispettare le seguenti limitazioni:

 

a)  C - (case coloniche senza stalla accorpata): la trasformazione in residenza civile o altri usi è consentita con un numero massimo di unità immobiliari per edificio pari al numero intero che si ottiene dividendo per 500 il volume dell’involucro fuori terra espresso in mc.; il numero massimo di U.I non può comunque essere superiore a quattro..

 

b)  S - (edifici con tipologia rurale mista, costituiti da una porzione abitativa affiancata in aderenza ad una porzione destinata a stalla/fienile): l'intervento dovrà comunque conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie (in particolare: il muro tagliafuoco sporgente dal coperto, le caratteristiche delle bucature originarie, gli eventuali pilastri dell'ex-fienile in evidenza, per rilievo, colore o materiali, rispetto alle tamponature, ecc.); l'eventuale androne passante ("porta morta") potrà essere chiuso con infissi; tali infissi nella facciata posteriore dell'edificio non dovranno essere a filo facciata ma rientrati almeno dello spessore del muro, mentre nella facciata principale dovranno essere rientrati di almeno m.3,00 dal filo facciata, lasciando un vano aperto a portico; nel volume del fienile le eventuali partizioni verticali o orizzontali che vengano aggiunte devono comunque consentire una leggibilità della struttura portante in legno della copertura. La trasformazione in residenza civile o altri usi può dare luogo per ciascun edificio ad un numero massimo di unità immobiliari stabilito come segue:

o       nella porzione abitativa: 1 alloggio se è costituita da un solo ‘modulo’ ossia se tale porzione abitativa ha una lunghezza lorda non superiore a m.7 (misurata lungo il lato maggiore dell’edificio a partire dal muro tagliafuoco); 2 alloggi se ha una lunghezza superiore  (due moduli);

o       nella porzione stalla-fienile (comprensiva dell’eventuale porta-morta): 2 alloggi se tale porzione (sempre misurata lungo il lato maggiore dell’edificio a partire dal muro tagliafuoco) ha una lunghezza inferiore a 14 m.; 3 alloggi se ha una lunghezza superiore;

 

c)  F - (fienili, stalle/fienili, caselle, e simili): è preferibile il recupero per usi diversi da quello abitativo, o quali pertinenze (autorimesse, depositi, ecc.) delle unità immobiliari realizzate o da realizzare nelle medesima corte rurale. Solo nell'ambito di un progetto preliminare unitario ai sensi dell’art. 1.7.3, che riguardi l'intera corte e qualora ciascuna delle unità immobiliari presenti o previste nella corte sia già dotata di almeno un posto auto pertinenziale in forma di autorimessa chiusa, e purché l'immobile abbia un Volume di sagoma superiore a 500 mc. è ammissibile anche la destinazione abitativa; in tal caso il numero massimo di unità immobiliari realizzabili è pari al numero intero che si ottiene dividendo per 500 il volume dell’involucro fuori terra espresso in mc.; il numero massimo di U.I non può comunque essere superiore a tre. L'intervento dovrà comunque conservare la leggibilità delle caratteristiche tipologiche originarie. Nelle stalle con fienile è ammessa la chiusura degli spazi destinati a fienile soprastanti la stalla, differenziando le eventuali tamponature rispetto alla struttura originaria, è ammessa inoltre la chiusura con infissi di eventuali androni (passanti tipo porta-morta con aperture su due facciate contrapposte, oppure non passanti con apetura su un solo lato), mentre non è ammessa la chiusura di porticati al piano terreno, siano essi lungo una facciata o d’angolo. Nei fienili senza stalla e in genere negli edifici costituiti esclusivamente da spazi aperti coperti, è ammessa la chiusura di tali spazi per un massimo del 60% del volume della sagoma.

 

d)  A - (accessori rurali, proservizi): il recupero per usi diversi da quelli agricoli può avvenire esclusivamente quali pertinenze delle unità immobiliari realizzate negli edifici principali della medesima corte colonica (autorimesse, cantine, depositi), mentre non sono ammesse destinazioni d'uso autonome.

 

e)  V - ville, palazzi, case padronali: il recupero non può dare luogo ad un numero di unità immobiliari superiore a quello che risulta dividendo il volume espresso in mc per 500; inoltre non sono ammessi usi b2 o b3 anche se consentiti dalle norme di zona;

 

f)   K - edifici religiosi: non sono frazionabili in più unità immobiliari; usi ammissibili: a, b1, b4.1, b4.2, b5.

 

g)  P, R e X - edifici produttivi e altre tipologie: il recupero non può dare luogo ad un numero di Unità Immobiliari superiore a quello che risulta dividendo per 500 il Volume dell’involucro espresso in mc. (arrotondato per difetto).

 

6.         L’individuazione dei beni edilizi di interesse storico-architettonico nella Tav. 2 del PSC, e l’attribuzione della relativa tipologia e categoria di tutela, costituisce contenuto del PSC, ai sensi dell’Art. A-8 della l.r.20/2000. L’individuazione dei beni edilizi di pregio storico-culturale e testimoniale e l’attribuzione della relativa categoria di tutela, ancorché rappresentate per ragioni di opportunità e praticità nella medesima Tav. 2 del PSC, deve intendersi come un contenuto proprio del RUE; nel caso di eventuali varianti si applicano pertanto le procedure di variante al RUE..

 

7.         Per i beni edilizi di pregio storico-culturale e testimoniale, qualora, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e da eventuale sopralluogo, risulti un errore nella Tav. 2 del PSC riguardante l'esatta individuazione dell'edificio tutelato o la sua classificazione tipologica, si procede alla correzione dell'errore con delibera del Consiglio Comunale su parere del Responsabile dello Sportello unico e sentita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Limitatamente ai soli edifici di tipologia A, C, F, P ed S, qualora risultino crollate oltre la metà delle strutture portanti per cause involontarie, ossia per la vetustà e gli eventi atmosferici, è ammissibile anche l’intervento di demolizione senza ricostruzione.

 

8   E' fatta salva la possibilità di mantenere un numero di unità immobiliari maggiore di quello indicato al comma 5 ove l'edificio sia già legittimamente frazionato in un numero maggiore di unità immobiliari.

 

9.  Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (corti coloniche, aie, giardini e simili) sulla base di un rilievo delle alberature, delle siepi e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. In tali aree di pertinenza è vietato realizzare nuove pavimentazioni impermeabili continue (è ammessa l’inghiaiatura); devono essere salvaguardate le alberature e le siepi preesistenti ai sensi dell’art. 2.2.6.

     Qualora il recupero avvenga per usi diversi da quelli agricoli dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali superfetazioni (come definite all'Art. 4.1.1. comma 27), baracche, concimaie e simili. Qualora si tratti di superfici legittimate ed abbiano un’altezza utile netta media superiore a m.2,50 esse potranno essere ricostruite in forma di fabbricati accessori pertinenziali ai sensi del comma seguente.

     Dovrà essere curato l’inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti e alla dotazione di nuovi impianti negli edifici, in modo da limitarne al massimo la visibilità.

     Le corti coloniche potranno essere recintate al loro contorno esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica addossata alla siepe dal lato interno all’area da recingere, di altezza massima di m. 1,20 e senza cordoli di base; sono ammessi elementi in muratura esclusivamente a sostegno del cancello di ingresso. L’area recintata con siepe viva attorno ad una corte colonica non potrà essere superiore a otto volte la superficie coperta degli edifici della corte.

     All’interno dell’area recintata della corte, con esclusione delle corti integre di cui all’articolo seguente, sono ammesse sulla base di un progetto unitario ulteriori recinzioni con le medesime caratteristiche di cui sopra e con cancelletti metallici leggeri, senza elementi in muratura.

 

10.  I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non diretta­mente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati e sono assogget­tabili anche ad interventi di RE, RI, D o AM nei limiti delle norme di zona; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratte­ristiche di tali fabbricati a quelle dei fab­bricati tutelati.

 

11.  Sono soggetti a tutela, da attuarsi mediante interventi che utilizzino gli accorgimenti propri del restauro scientifico, tutti i manufatti minori di interesse storico, ancorché non espressamente individuati nelle planimetrie di PSC, quali tabernacoli votivi, maestà, cippi, pozzi, e simili, nonché le coppie di colonne o pilastri posti ai lati delle strade di accesso ai poderi; che possono essere spostate in altra posizione nel caso ciò sia necessario per interventi sulla geometria della sede stradale.

 

Art. 2.2.11 -  Tutela delle corti coloniche integre nella loro configurazione, e delle aree di pertinenza e della visuale dei complessi edilizi isolati di rilevanza architettonica o paesaggistica

 

1.  La “Carta delle tutele e dei vincoli” del PSC individua le corti coloniche che sono rimaste integre nella loro configurazione tipologica, ossia quelle nelle quali nessun edificio originario è stato integralmente demolito o sostituito, né sono stati aggiunti nuovi corpi di fabbrica.

 

2.  Al contorno dei complessi edilizi isolati di maggiore rilevanza per i caratteri architettonici e/o paesaggistici, la Carta delle tutele e vincoli individua inoltre le aree che costituivano storicamente la pertinenza di detti complessi e le aree la cui tutela è necessaria per la salvaguardia dei rapporti visivi fra tali complessi e la viabilità.

 

3.  Le aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono essere interessate da nuovi edifici o impianti fuori terra; possono essere sistemate a parco o a giardino o coltivate. Gli eventuali nuovi edifici per l’agricoltura consentiti dalle norme delle zone E possono essere collocati solo all’esterno di tali aree.

     Ad una distanza non inferiore a m. 10 dagli edifici tutelati dette aree possono anche essere interessate da attrezzature sportive scoperte private non impermeabilizzate o costruzioni completamente interrate e ricoperte con manto erboso.

 

Art. 2.2.12 - Aree interessate dalle bonifiche storiche di pianura

 

1.  La “Carta delle tutele e vincoli” del PSC (Tav. 2) riporta il campo di applicazione dell’art. 23, primo comma, lettera c) del P.T.P.R., come recepito dall'Art. 23B del P.T.C.P.: “i terreni agricoli interessati dalle bonifiche storiche di pianura”.

 

2.  In tali aree qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la trama dell’organizzazione territoriale realizzata con le bonifiche.

 

3.  Gli interventi di nuova edificazione eventualmente consentiti dalle norme di zona devono essere coerenti, nell’infrastrutturazione e negli allineamenti, con la trama territoriale realizzata con le bonifiche e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

 

Art. 2.2.13 - Aree archeologiche

 

1.  La “Carta delle tutele e vincoli” del PSC riporta l’ambito di applicazione dell’art. 21, secondo comma, lettera b1), del P.T.P.R.: “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", recepito dall'Art. 21A, secondo comma lettera b1) del P.T.C.P.. tali aree sono da considerarsiu anche soggette al vincolo di cui al Slgs. 490/1999 ai sensi dell’art. 146 comma 1 lettera m).

 

2.  Nele aree individuate, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza Archeologica:

-   è ammessa esclusivamente l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto;

-   sono ammessi interventi di MO, MS, RC, RE, D, CD delle costruzioni esistenti;

-   qualunque opere di scavo, di movimento del terreno o di aratura ad una profondità superiore a m. 0,5 deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologica.

 

3.  In queste aree, sulla base di piani o progetti di iniziativa pubblica e di contenuto esecutivo elaborati previa consultazione della competente Soprintendenza, è ammissibile la realizzazione di attrezzature di servizio alle attività di ricerca, studio e osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta finalizzati alla fruizione dei beni archeologici stessi.

 

Art. 2.2.14 – Strutture di interesse storico-testimoniale

 

1.      Le Tav. 2 del PSC individuano con apposita simbologia strutture di interesse storico-testimoniale appartenenti alle seguenti tipologie: cimiteri, ponti, tabernacoli. Altre strutture storico-testimoniali sono individuate quali edifici e conseguentemente tutelate ai sensi del precedente art 2.2.10.

 

2.      I tabernacoli individuati devono essere conservati e possono essere interessati esclusivamente da interventi di manutenzione e di restauro.

 

3.      Per i ponti individuati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 2.2.9.

 

4.      Per i cimiteri individuati si attribuisce interesse testimoniale alle porzioni (edifici in elevazione, campi di inumazione, singoli monumenti funebri) realizzati prima del 1945; tali porzioni devono essere conservate e possono essere interessate esclusivamente da interventi di manutenzione e di restauro, oltre che dagli ordinari interventi di rinnovo dell’utilizzazione.

 

Art. 2.2.15 – Aree ad elevata criticità idraulica

 

1.    Le Tav. 2 del PSC individuano con apposita simbologia le aree ad elevata criticità idraulica rispetto alla piena cinquantennale come individuate nella Tav. n. 6 del PTCP ed indicate con la sigla A1 nell’art. 43 del PTCP.

 

2.    Per tali aree il Comune, in applicazione delle direttive del PTCP, deve procedere ad una verifica del livello di pericolosità e vulnerabilità idraulica in rapporto al sistema insediativo esistente e di progetto. In attesa di tale studio si applicano le seguenti norme transitorie:

-          non è ammessa la costruzione di nuovi edifici abitativi o comunque per destinazioni comportanti presenza continuativa di persone; è ammessa la realizzazione di edifici di servizio alle attività agricole e zootecniche;

-          nel caso di ricostruzione di edifici preesistenti si deve tendere a ridurre la vulnerabilità idraulica dell’edificio escludendo la realizzazione di vani interrati, prevedendo l’innalzamento del piano di imposta dell’edificio rispetto al piano di campagna.

Capo 2.3 – Tutela dai rischi di incidenti rilevanti

Art. 2.3.1 – Disciplina della fascia di attenzione

1.    Entro la fascia di attenzione di cui all’art. 2.8 comma 9 delle N.T.A del PSC, come perimetrata dal PSC stesso, si definisce la seguente disciplina di dettaglio:

-          non potranno essere ammessi interventi di recupero e cambio d’uso del patrimonio edilizio sito in territorio rurale, non più legato all’attività agricola, per funzioni residenziali tali da determinare un indice di utilizzazione fondiaria superiore a 0,5 mc/mq calcolato sulle aree di pertinenza del futuro organismo edilizio;

-          non potranno altresì essere ammessi interventi di cambio d’uso del patrimonio edilizio sito in territorio rurale, non più legato all’attività agricola, per funzioni a.2, b2.7, b4.2, b.4.3, e.1, b.5.2, in quanto potenzialmente determinanti, in relazione all’utenza richiamata, luoghi di affollamento rilevante uguali o superiori alla categoria C di cui alla  Tab. 1, allegato al DM 09/05/01, ovvero luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità motoria uguali o superiori alla categoria B della medesima tabella.

 

Note

 

[1] L’art. 152  del D.Lgs. 490/1999 recita:

Non è richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 151:

a)       per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b)       per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c)       per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antiincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell’art. 146, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.