Capo 1.6 – Definizione degli Usi del territorio

 

Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio

 

1.  Le destinazioni d'uso previste o consentite nelle diverse zone del territorio, di cui al Titolo 4, sono definite attraverso combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati e suddivisi nel rispetto dell'art. 2 della l.r. 8.11.1988 n. 46 e successive modificazioni.

 

2.  L'elenco dei tipi d'uso deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indica­ti devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamen­ti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria.

 

3.  L'elenco degli usi serve come riferimento:

per l'indicazione degli usi previsti (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascuna zona individuata dagli strumenti urbanistici;

per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'ammissibilità di un determinato uso (dotazioni di parcheggi privati,  dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico);

per l'applicazione degli oneri di urbanizza­zione.

 

4. Gli usi considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti:

 

USI "a" - FUNZIONE RESIDENZIALE

 

a1.  Residenza.

       Comprende le abitazioni di nuclei familiari (salvo quelle di cui all'uso d1) e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche, artigianali compatibili (ossia che rispettano i requisiti di cui al successivo uso b3.3) o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, , purché senza lavoratori dipendenti e purché l'attività interessi non più del 30% della superficie dell'unità immobiliare e non più di 30 mq.; può comprendere inoltre l'attività di affittacamere.

 

a2.  Residenza collettiva

       Collegi, convitti, con­venti, seminari, studentati, case di riposo, ospizi.

 

 

USI "b" - FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVI­ZIO E ASSIMILABILI

 

b1.  Attività terziarie specializzate.

Attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti: ad esempio sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività congressuali e fieristiche, attività terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili.

L'uso b1 si configura:

quando una delle attività suddette, considerata singolarmente,  interessi una SU superiore a 300 mq.;

quando più attività suddette, nella medesima unità edilizia, interessano complessivamente una SU superiore a 1000 mq..

 

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

 

b.1.1. Attività terziarie ad elevato concorso di pubblico, quando, ai movimenti dovuti ai lavoratori impiegati, si somma un movimento significativo di utenti (attività di sportello).

 

b1.2.  Attività terziarie a basso concorso di pubblico, quando i movimenti attratti sono costituiti essenzialmente dai lavoratori impiegati, senza un significativo apporto di movimenti di utenti.

 

b2.  Attività commerciali

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

 

b2.1.  Esercizi al dettaglio di vicinato

          Attività commerciali svolte in esercizi aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq. ciascuno.

          Si distinguono in:

          b2.1.a – Esecizi di vicinato del settore alimentare

          b2.1.n - Esecizi di vicinato del settore non alimentare.

 

b2.2.  Medio-piccole strutture di vendita

          Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi di SV compresa fra 250 mq. e 1500 mq

          Si distinguono in:

          b2.2.a - Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare

          b2.2.n - Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare.

 

b2.3.  Medio-grandi strutture di vendita

          Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi aventi una SV compresa fra 1500 mq. e 2500 mq.,

          Si distinguono in:

          b2.3.a - Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;

          b2.3.n - Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare.

 

b2.4.  Grandi strutture di vendita

          Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi con una SV superiore a 2500 mq., oppure in Centri Commerciali con SV complessiva superiore a 2500 mq..

          Si distinguono in:

          b2.4.a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare;

          b2.4.n - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.

          Si definiscono “di livello superiore” le grandi strutture di vendita del settore alimentare  con almeno 4500 mq di SV e quelle del settore non alimentare con almeno 10.000 mq di SV.

 

NOTE:

          Ai sensi dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” approvati dal Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna il 23/9/1999, per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.

          Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all’esposizione di merci.

          Ai sensi dei medesimi “Criteri” “Si definisce Centro Commerciale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. I Centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

          Nell’ambito dei Centri commerciali si definiscono:

          -Centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura;

           -Centri commerciali d’attrazione gli altri, suddivisi in:

          -attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture di vendita alimentari di livello superiore, ....., e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq., o di grandi strutture non alimentari di livello superiore,......, e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq.;

          -attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di SV per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari, e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.

          Per superficie di vendita di un Centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”.

          Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i Centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni..........”

          Pertanto, ai fini dei tipi d’uso urbanistici, i Centri commerciali sono ricompresi nell’ambito dei sopradefiniti sottotipi d’uso b2.2, b2.3 e b2.4, in relazione all’entità della loro SV complessiva

          Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari si considerano ricadenti nei sottotipi d’uso relativi agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% della SV complessiva.

 

b2.5.  Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso

          Comprende edifici, strutture tecnologiche e aree adibite al deposito temporaneo di merci e automezzi e ad attività di commercio all'ingrosso; mostre ed esposizioni non comportanti vendita diretta. Alla vendita all’ingrosso è consentito associare nel medesimo esercizio anche la vendita al dettaglio limitatamente a quelle merceologie per le quali ciò sia consentito ai sensi della L.R. 6/2007

 

b2.6.  Distribuzione carburanti per uso autotrazione

          Comprende gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 11/2/1998 n.32 e successive modificazioni e integrazioni, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, altri servizi all’utenza, nonché pubblici esercizi come meglio specificato nella Delibera del C.R. 355 del 8/05/2000. Non riguarda gli impianti ad uso privato

 

b2.7.  Pubblici esercizi, e rivendite di giornali e di generi di monopolio

          Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

          Comprende inoltre la rivendita di generi di monopolio e di giornali. Non comprende le attività di spettacolo.

 

b2.8.  Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali

          Comprende le attività svolte ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e della l.r. 12/99 e successive modificazioni.

 

 

b3.  Attività produttive integrate nel contesto urbano e compatibili

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

 

b3.1.  Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli.

 

b3.2.  Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b3.1)  Comprende attività di assistenza e riparazione degli automezzi e attività di soccorso stradale.

 

b3.3.  Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile

          Comprende attività produttive manifatturiere collocate in contesti urbani a carattere residenziale o misto e compatibili con le altre funzioni urbane.

I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:

SU massima = 200 mq.;

attività non soggetta al rilascio del “Certificato di prevenzione incendi” ai sensi dell’elenco di cui al D.M. Interno 16/02/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

    assenza di movimentazione di merci pericolose;

assenza di emissioni di radiazioni;

emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/111997-Tabella B, per le aree III (miste);

produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio massimo in sito non superiore a 2 mc.;

emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognante;

emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino disturbo alla popolazione (odori sgradevoli);

    fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti.

 

Sono comunque escluse dal presente uso e ricomprese nei successivi usi c1 o c2 le attività insalubri di prima classe di cui agli elenchi di cui all'Art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

 

b4.  Attività di servizio

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

 

b4.1.  Studi professionali e piccoli uffici in genere

          Comprende le attività terziarie non ricadenti nella categoria b1 e ambulatori non ricadenti in b4.5.

 

b4.2.  Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano

          Comprende musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre, circoli, attività diverse del tempo libero.

          I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:

- capienza autorizzata inferiore a 80 persone;

- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe II (prevalentemente residenziali).

 

b4.3.  Attività ricreative, sportive  e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano; i requisiti di compatibilità sono definiti come segue:

 -     capienza autorizzata inferiore a 400 persone;

- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe IV (aree ad intensa attività umana).

 

b4.4.  Attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nei requisiti di cui all’uso b4.3.

 

b4.5.Attività sanitarie

Comprende ospedali e case di cura; ambulatori aventi una SU superiore a 300 mq.; stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrati in esse. Comprende inoltre le case di riposo o protette che assicurino assistenza sanitaria.

 

b4.6. Attività di parcheggio

Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonché le attività economiche con fini di lucro consistenti nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di spazi di parcheggio per veicoli, eventualmente associata ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio e simili.

 

b5.  Servizi sociali di base

Comprende le sedi ove vengono erogati alla generalità della popolazione di un comune o frazione o quartiere i servizi civili, sociali, assistenziali, religiosi, scolastici e ricreativi di base.

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

 

b5.1.Attività di interesse comune di tipo civile

          Comprende le sedi del Comune e degli organi di decentramento sub-comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative di base (sindacali, economiche, categoriali, politiche), e simili.

 

b5.2.Attività di interesse comune di tipo religioso

          Comprende i luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità religiose.

 

b5.3.Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici

          Comprende asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.

 

b5.4.Attività di svago, riposo, esercizio sportivo

Comprende aree a verde e a parco e relative attrezzature e opere di arredo; comprendono inoltre edifici e aree attrezzate per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative senza fini di lucro. Non comprendono le aree a verde di arredo stradale.

 

b6.  Istruzione superiore e universitaria

Comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione universitaria.

 

 

 

USI "c" - FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMI­LABILI

 

c1.  Attività manifatturiere industriali o artigianali (salvo quelle ricomprese nelle sottocategorie c2, c3, c4, c5).

Comprende gli edifici, le strutture tecnologi­che e le aree adibite alle esigenze di un processo produttivo, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, comple­mentari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela.

Comprende le attività di trasporto e di corriere, le attività di produzione e trasformazione di fonti energetiche; comprende inoltre le attività di cui all'uso b3, quando siano collocate in contesti urbani specializzati (zone produttive industriali).

 

c2.  Attività manifatturiere industriali o artigianali (salvo quelle ricomprese nella sottocategoria b3.3) del settore agroalimentare e conserviero.

Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.

 

c3.  Attività zootecniche industriali. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite all'allevamento di animali non rientranti negli usi d.2.2, sia per l’alimentazione umana che per altri cicli produttivi. Sono altresì compresi gli impianti di allevamento elencati nell’allegato 1 al D.Lgs 59/2005 con più di:

a)    40.000 posti pollame

b)    2.000 posti suini da produzione (oltre 30 kg)

c)    750 posti scrofe

       Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale, nonché i fabbricati di servizio e  gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami.

 

c4.  Attività estrattive

       Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.

 

c5.  Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici), di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse.

 

 

USI "d" - FUNZIONI AGRICOLE e para - agricole

 

d1.  OMISSIS

 

d2.  Coltivazione agricola, orticola, floricola, allevamento aziendale (associato all'attività agricola), caccia, silvicoltura, itticoltura. Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

 

d2.1.     Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, itticola  e relativi edifici di servizio e attrezzature, quali: depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell'azienda, fienili; attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e azienda faunistico-venatorie e relative costruzioni di servizio.

 

d2.2.     Attività zootecniche aziendali ossia connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo, dal quale devono derivare almeno in parte gli alimenti necessari all’allevamento, e svolte da imprenditori agricoli. Gli allevamenti sono considerati ‘aziendali’ se dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente asservito all’attività di allevamento e coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di azoto contenuto negli effluenti prodotti dall’allevamento. Ai soli fini della classificazione urbanistica dell’allevamento zootecnico, valgono i seguenti criteri di valutazione:

- il terreno a disposizione dell’allevamento deve essere adibito ad uso agricolo e detenuto a titolo di proprietà, affitto, usufrutto, o altro diritto reale di godimento;

- il rapporto 340 kg di azoto/Ha/anno deve intendersi limitato ai terreni ubicati in zone non vulnerabili, come da cartografia adottata dalla Provincia di Modena;

- da tale scomputo restano esclusi i terreni ubicati in zone di divieto di spandimento;

- il calcolo del quantitativo di azoto è da intendersi riferito all’azoto prodotto dall’animale per tipologia di stabulazione (i parametri di calcolo sono riportati nella specifica normativa di settore).

Le attività zootecniche aziendali si considerano comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura, lagoni di accumulo dei liquami e simili); Si considera rientrante nell’uso d2.2 il trattamento delle deiezioni animali anche con apporti esterni, al fine di un riutilizzo come fertilizzante, a condizione che, qualora non ricadente in un procedimento di autorizzazione previsto dalla specifiche disposizioni normative, venga presentato un programma di utilizzazione agronomica in ambito aziendale nel quale, sulla base delle colture in atto e delle caratteristiche del fertilizzante ottenuto, vengano definiti i quantitativi massimi applicabili secondo le vigenti disposizioni normative

 

d2.3.     Attività di prima lavorazione, conservazio­ne condizionata e alienazione dei prodotti agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola, in quanto attività inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale o interaziendale;

 

d2.4.     Coltivazioni in serre fisse comportanti trasforma­zione edilizia del territorio (colture orticole protette o floro/vivaistiche).

 

d3.  Attività agrituristiche di cui alla legislazione in materia.

 

d4.  Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi, con personale; può comprendere, in forma accessoria, l’attività di riparazione di macchine agricole.

 

d5.  Allevamenti speciali e attività di custodia di animali. Attività di allevamento e/o custodia di animali non per uso alimentare,  non configurabile come attività agricola.

 

 

USI "e" - FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

 

e1.  Attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia. Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari.

 

e2.  Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù; possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari.

 

e3. Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.

 

 

USI "f" - FUNZIONI SPECIALI a servizio del territorio

 

f1 -       Infrastrutturazione tecnologica. Comprende strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio.

Si articola nei seguenti sottotipi:

 

f1.1 - Reti tecnologiche

Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.

 

f1.2 - Impianti per l'ambiente

Trattamento e smaltimento di rifiuti solidi: discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione.

 

f1.3 - Impianti di trasmissione (via etere)

Fari, antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (escluse le antenne di ricezione finale dell'utente).

 

f2.  Infrastrutturazione per la mobilità.

Si articola nei seguenti sottotipi.

 

f2.1 - Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria

Ferrovie, metropolitane, tramvie, funicolari.

 

f2.2 - Mobilità veicolare

Strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione stradale, percorsi pedonali e ciclabili.

 

f2.3 - Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale

Stazioni e fermate di ferrovie, tramvie e metropolitane, autostazioni, porti, aeroporti, interporti, autoporti.

 

f2.4 - Parcheggi pubblici in sede propria.

Comprendono autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico.

Non sono compresi in questo uso autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono perti­nenza di altre funzioni.

 

f3.   Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili (aree attrezzate per nomadi).

 

f4. Attrezzature cimiteriali

Comprende edifici, strutture tecnologiche e aree per la tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi connessi.

 

f5. Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione civile.

Sedi e attrezzature di Amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato; enti pubblici di livello provinciale, regionale o statale; amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori.

 

f6.   Attrezzature per la Difesa Nazionale

       Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa; comprendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per l'Esercito, la Marina, l'Aviazione.

 

f7.   Opere per la tutela idrogeologica; comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica.

 

f8.   Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.

 

 

Art. 1.6.2 - Uso esistente

 

1.  Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o il più recente recupero, oppure, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

 

2.  Si considera in essere l'uso d1 per quelle unità immobiliari abitative in zona agricola che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con titolo abilitativo gratuito ai sensi dell'Art. 9 lettera a) della legge 28/1/1977 n. 10 in virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d'uso.

 

2.      Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso a1, oppure l'uso d2.1, oppure l'uso d2.2, in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.

 


Capo 1.7 – Attuazione del PSC

 

Art. 1.7.1 - Modalità di attuazione del PSC.

 

1.  Il PSC e il POC si attuano per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi, di cui all'Art. 1.7.2 e al Capo 6.10, e di titoli abilitativi diretti, di cui all'Art. 1.7.3 e ai Capi 6.4 e seguenti.

 

Art. 1.7.2 – Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

 

1.  I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), sulla base della progettazione urbanistica generale del POC, definiscono la progettazione urbanistica di dettaglio a premessa della progettazione edilizia delle opere.

 

2.  La realizzazione delle opere previste dagli strumenti attuativi preventivi approvati è soggetta ai titoli abilitativi nelle forme previste all'Art. 1.7.3.

 

3.  Sono Piani urbanistici attuativi:

i Piani particolareggiati, di iniziativa pubblica o privata (P.P.);

i Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e alla legge 18/4/62 n. 167 e successive modificazioni;

i Piani delle aree da destinare agli inse­diamenti produttivi (P.I.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 e successive modificazioni;

i Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata (P.d.R.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modifica­zioni e al Titolo IV della legge 5/8/78 n. 457;

i Programmi integrati di intervento di cui alla legge 17/2/1992 e alla l.r. 30/1/95 n. 6 e succ. mod.;

- i Programmi di recupero urbano di cui alla legge 4/12/1993 n. 493 e succ. mod.

 

4.  I perimetri dei comparti di attuazione, individuati graficamente nelle planimetrie del POC possono, in sede di approvazione del Piano urbanistico attuativo, essere soggetti a modeste variazioni per farli coincidere con limiti catastali preesistenti, nei limiti di uno scostamento massimo di ml. 3 rispetto a quanto graficamente rilevabile dalla planimetria del POC.

 

Art. 1.7.3 –Titoli abilitativi diretti

 

1.  Per gli interventi previsti da PUA approvati, o per gli interventi per quali non è prescritta la formazione di un PUA, l’attuazione può avvenire  a mezzo di titoli abilitativi diretti, che sono:

- il permesso di costruire, di cui al succ. Capo 6.4;

- la denuncia di inizio attività (DIA) di cui al succ. Capo 6.5.

 

2.  In comparti edificatori specifici nei quali gli interventi sono da coordinare opportunamente, o nei quali è prevista, a carico dei soggetti attuatori la contestuale realizzazione e cessione di specifiche opere di urbanizzazione primaria, il POC prevede che sia presentato un progetto preliminare unitario accompagnato da atto d'obbligo che disciplina la realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione.

     In tali casi, i titoli abilitativi per l'attuazione sono subordinati alla preventiva approvazione di tale progetto unitario da parte del Consiglio Comunale e alla firma dell'atto d’obbligo per la cessione delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione, nei termini di cui al successivo art. 6.10.6.

 

3.  I casi nei quali è prescritto un tale progetto preliminare unitario sono individuati nelle planimetrie di POC.

 

4.  In particolari casi di interventi nel territorio rurale finalizzati alle esigenze delle aziende agricole, il RUE prescrive la preventiva presentazione e approvazione di un “Piano di Investimento in azienda agricola” (PIA) accompagnato da convenzione, con i contenuti di cui al successivo art. 6.10.7. In tali casi, i titoli abilitativi per l'attuazione sono subordinati alla preventiva approvazione di tale Piano da parte del Consiglio Comunale e alla firma della relativa convenzione.

 

Art. 1.7.4 -Convenzioni speciali

 

1.  Per disciplinare la realizzazione delle opere di interesse pubblico previste nelle zone per attrezzature e spazi collettivi e di infrastrutture di interesse generale, e i relativi criteri di utilizzazione, qualora dette opere vengano realizzate o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, nonché per regolamentare le eventuali modalità d'uso transitorio delle aree a destinazione pubblica ma non ancora utilizzate a tal fine, l'Amministrazione Comunale può ricorrere a convenzioni speciali da de­finire di volta in volta quanto a contenuto particolare e durata.

 

Art. 1.7.5 - Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

 

1.  Le zone di recupero, ovvero le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978 n° 457, sono quelle già individuate come tali dal Consiglio Comunale con precedenti delibere. Ulteriori zone di recupero potranno essere identificate  in seguito con semplice delibera del Consiglio Comunale.

 

2.  I Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata di cui al Titolo IV della l. 5/8/78 n. 457 possono essere applicati solo nelle zone di recupero.