CAPO 1.3 – Definizione dei parametri edilizi

 

 

Parametri e misure relativi al suolo e alle costruzioni in generale

Art. 1.3.1 - Profilo di una costruzione

 

Per profilo di una costruzione si intende la linea chiusa che costituisce il contorno della proiezione ortogonale della costruzione su un piano.

 

Art. 1.3.2 - Sagoma lorda di una costruzione

 

1.  Per sagoma lorda di una costruzione si intende la figura geometrica tridimensionale delimitata dall'insieme (inviluppo) dei profili. La sagoma lorda pertanto rappresenta la forma esterna della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti (anche aggettanti o interrate o accessorie, ecc.).

 

2.  Il volume della sagoma lorda è la misura in mc. della sagoma lorda.

 

Art. 1.3.3 - Sedime di una costruzione e superficie occupata (SO)

 

1.  Per sedime di una costruzione si intende il profilo della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo (1). Non fanno parte del sedime quelle porzioni di suolo che sono soltanto rimodellate in relazione alla costruzione, ma non sono interessate da manufatti; sono viceversa parte del sedime quelle porzioni di suolo nelle quali il suolo stesso è stato interessato o integrato con materiali da costruzione idonei al suo consolidamento (2).

 

2.  Per superficie occupata (SO) si intende la misura in mq. dell'area del sedime.

 

Art. 1.3.4 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)

 

1.  Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impediscono alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riducono l'entità di tale penetrazione (3). Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione.

 

2.  Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorchè grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

 

 

Parametri e misure relativi ai soli edifici

 

Art. 1.3.5 - Sagoma netta convenzionale (Sag)

 

1.  Si definisce sagoma netta convenzionale di un edificio, o semplicemente sagoma netta, la figura geometrica costituita dalle superficie (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi e degli spazi aperti coperti dell'edificio.

In particolare la Sagoma è definita:

  dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali;

  dall'estradosso delle coperture degli spazi aperti coperti e dalle loro proiezioni sulle superfici di calpestio sottostanti;

  dalla superficie di calpestio del piano più basso.

 

2.  Sono quindi esterni alla Sagoma:

gli elementi aggettanti a sbalzo che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti;

le componenti di impianti dell'edificio (di cui ai commi 5 e 6 dell'Art. 1.2.14) che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta, quali ad esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extra-corsa degli ascensori, pannelli solari, ecc., purchè non costituiscano spazi tecnici praticabili.

 

Art. 1.3.6 - Sagoma netta fuori ed entro terra

 

1.  Si definisce Sagoma netta fuori terra la figura geometrica costituita dalla sagoma netta escludendo da questa i piani interrati.

 

La sagoma netta fuori terra è delimitata verso il basso dalla superficie di calpestio del piano più basso non interrato.

 

2.  Si definisce sagoma netta entroterra la figura geometrica che costituisce la differenza fra la sagoma netta e la sagoma netta fuori terra.

 

Art. 1.3.7 - Volume di sagoma di un edificio (V.sag)

 

Si definisce Volume della sagoma netta di un edificio o semplicemente Volume di sagoma la misura in mc. del volume della figura geometrica definita sagoma netta.

 

Si definisce Volume della sagoma netta fuori terra la misura in mc. della figura geometrica definita sagoma netta fuori terra.

 

 

Art. 1.3.8 - Involucro (INV)

 

Si definisce involucro di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio.

L'involucro è quindi definito in analogia alla sagoma netta, ma non comprende gli spazi aperti coperti.

Si definisce Involucro fuori terra la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio, escludendo da questo i piani interrati.

 

L'involucro netto fuori terra è delimitato verso il basso dalla superficie di calpestio del piano più basso non interrato.

 

Si definisce involucro entroterra la figura geometrica che costituisce la differenza fra l'involucro totale e l'involucro netto fuori terra.

 

Art. 1.3.9 - Volume dell'Involucro (V.inv.)

 

Si definisce volume dell'involucro di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita involucro.

 

Si definisce volume dell'involucro fuori terra di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita involucro netto fuori terra.

 

Art. 1.3.10 - Superficie coperta (SC)

 

Si definisce superficie coperta di un edificio la figura piana che costituisce la proiezione della sagoma netta fuori terra sul piano orizzontale.

 

Art. 1.3.11 - Superficie utile (SU)

 

1.  La superficie utile SU di un'unità edilizia o immobiliare, è una misura convenzionale, che dipende dalla sua superficie principale (S.pr.) e dalla sua superficie accessoria (S.ac.), rispettivamente definite come ai successivi Articoli, e che si calcola applicando la seguente formula:

SU = S.pr. + 0,6 S.ac.

2. La SU si calcola escludendo comunque dal computo quelle parti dell'unità edilizia o immobiliare che per definizione non costituiscono superficie utile secondo quanto specificato all'articolo seguente.

 

3.  La misura della SU si utilizza normalmente ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale UT e dell'indice di utilizzazione fondiaria UF, a meno dei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti stabiliscano specificatamente un diverso criterio.

 

Art. 1.3.12 - Parti che non costituiscono superficie utile

 

1.  Non costituiscono superficie utile SU, e quindi non entrano nel computo della superficie principale nè della superficie accessoria, i seguenti tipi di spazi costruiti:

a) le superfici non praticabili;

b) i lastrici solari non accessibili, oppure di uso comune;

c) le scale e le rampe, come i relativi pianerottoli;

d) i vani ascensore e montacarichi;

e) gli spazi non fruibili, ossia con altezza di piano AP inferiore a 1,80 mt;

f) gli spazi aperti di collegamento, quali portici e gallerie, quando sono vincolati con servitù permanente di pubblico passaggio;

g) gli spazi aperti di soggiorno, quali terrazze e loggiati, quando sono vincolati con servitù permanente  di uso pubblico;

h)  le superfici coperte da pensiline a sbalzo, pergolati, chioschetti ed altre simili costruzioni leggere da giardino, complementari ed ornamentali, purché a carattere pertinenziale;

i)   le superfici del tutto e permanentemente scoperte, anche se attrezzate per attività sportive e ricreative, comprese le piscine, purché a carattere pertinenziale;

l) i serbatoi relativi a impianti tecnici del servizio;

m). i corselli delle autorimesse, ancorché coperti.

 

Art. 1.3.13 - Superficie principale (S.pr.)

 

1.  La Superficie principale S.pr. di un'unità edilizia, altrimenti detta superficie abitabile, è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, a tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni principali dell'attività cui l'unità edilizia è destinata.

 

2.  La S.pr. si calcola al netto degli ingombri di strutture, intercapedini, cavedii impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre; ed escludendo dal computo quelle parti che vengono definite superficie accessoria S.ac..

 

3.  La misura della S.pr. si utilizza sempre per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi. infatti la S.pr. corrisponde alla "superficie utile abitabile" di cui all'Art. 3 del D.M. 10/0571977, al quale fanno riferimento le relative Tabelle Parametriche Regionali.

 

Art. 1.3.14 - Superficie accessoria (S.ac.)

 

1.  La superficie accessoria S.ac. di un'unità edilizia, è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, a tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni accessorie dell'attività cui l'unità edilizia è destinata.

 

2.  Costituiscono pertanto S.ac.:

a)  tutti i locali condominiali ad uso di servizio, in comune;

b) tutti i locali per impianti tecnici e di servizio, non suscettibili di altri usi (4);

c)  le cantine e gli altri locali di servizio posti al piano interrato;

d)  i locali di servizio ad uso privato posti al piano seminterrato, al piano terreno, ed al piano sottotetto, purché non direttamente collegati con la S.pr. (5);

e) le autorimesse pertinenziali ad uso privato;

f)   gli androni, i porticati, i ballatoi, le gallerie e simili spazi aperti di collegamento;

g)  i balconi, le terrazze, le logge, le altane, e simili spazi aperti di soggiorno;

h)  un ripostiglio per ciascuna unità immobiliare, purché privo di aperture sull'esterno ed avente superficie netta < 4,00 mq.;

i) i serbatoi destinati allo stoccaggio di prodotti.

 

3.  La S.ac. si calcola al netto degli ingombri di strutture, intercapedini, cavedii impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre; ed escludendo dal computo quelle parti che per definizione non costituiscono superficie utile.

 

4.  Limitatamente agli interventi edilizi all’interno di PUA di cui venga perfezionata l’approvazione (con la stipula della relativa convenzione) in data successiva all’approvazione delle presenti norme, non si computano nella S.ac, gli spazi aperti, sia condominiale che pertinenziali alle singole unità immobiliari, quali balconi, logge, porticati e terrazzi.

 

Art. 1.3.15 - Rapporti minimi fra S.ac. e S.pr.

 

1.  Nelle unità edilizie prevalentemente residenziali costituite da sei o più unità immobiliari, la S.ac. degli spazi di servizio e di collegamento comuni alle unità immobiliare deve essere pari ad almeno l’8% della S.pr. dell’unità edilizia. La condizione non si applica alle residenze a schiera e gli edifici preesistenti già costituiti da sei o più unità immobiliari.

 

Art. 1.3.16 - Altezza utile

 

1.  L'altezza utile in un punto di uno spazio chiuso, o di uno spazio aperto coperto, è la distanza tra la superficie di calpestio e l'intradosso della chiusura superiore o della partizione interna superiore in quel punto; la misura va effettuata senza tener conto:

delle travi ricalate,

delle irregolarità e dei punti singolari,

delle attrezzature di arredo fisso interne al vano (quali ad esempio armadi a muro o mensole che non diano luogo a soppalchi),

degli infissi interni, o controsoffitti.

 

2.  L'altezza utile è la misura che si considera ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80, vedi art. 1.2.13), e di quelli non fruibili.

 

Art. 1.3.17 - Altezza utile netta media

 

1.  L'altezza utile netta di un punto di uno spazio chiuso o di un spazio aperto coperto corrisponde alla misura dell'altezza utile, come definita all'articolo precedente, tenendo però conto, in eventuale detrazione:

     - delle attrezzature di arredo fisso interne al vano,

     - degli infissi interni, o controsoffitti.

 

2. L'altezza utile netta media di un vano (detta anche altezza virtuale), quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenza costante, è data dalla media delle altezze utili nette. Quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenze non costanti o curvo è data dal rapporto fra il volume del vano e la sua superficie, sempre non considerando le eventuali porzioni di vano non fruibili.

 

3. L'altezza utile netta media è la misura che si considera ai fini del rispetto dei requisiti di altezza minima dei vani, fissati dalla legge e dal presente Regolamento (Parte II).

 

Art. 1.3.18 - Altezza del fronte di un edificio (HF)

 

1.  Si definisce altezza di un fronte di edificio l'altezza media della sua intersezione con l'estradosso del solaio di copertura, quando questo ha un'inclinazione non maggiore del 40%.

 

2.  Quando l'inclinazione del solaio di copertura supera il 40%, l'altezza del fronte si assume pari al punto più alto dell'estradosso del solaio stesso.

 

3.  Le altezze di cui ai commi precedenti si misurano dalla quota media, lungo il fronte, del piano di utilizzo esterno del terreno ai piedi di ciascun fronte: e cioè dal piano finito del marciapiede stradale, o dell'area cortiliva, o del terreno naturale sistemato (a prescindere dalla eventuale presenza di rampe di accesso a piani interrati).

 

4.  Dalla misura dell'altezza restano esclusi:

- i vani tecnici,

- le componenti di impianti dell'edificio,

- gli spazi non fruibili,

- i parapetti di coperture piane, purchè di altezza non superiore a m. 1,20.

 

 

Art. 1.3.19 - Altezza di un edificio (H)

 

Si definisce altezza di un edificio la media delle altezze dei suoi fronti.

 

 

Art. 1.3.20 - Numero di piani di un edificio (NP, NPT)

 

1.  Per numero di piani di un edificio (NP) si intende convenzionalmente il numero massimo di piani sovrapposti che si trovano in una qualsiasi sezione dell'edificio, ad esclusione:

     - dei piani interrati;

- dei piani costituiti esclusivamente da vani sottotetto che non superino l'altezza utile media di m. 1,50.

 

2.  Per numero di piani totale (NPT) si intende il numero massimo di piani sovrapposti senza alcuna esclusione.

 

Art. 1.3.21 - Superficie di vendita (SV)

 

1.  La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione di merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

 

2. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di ‘avancassa’ purché non adibiti all’esposizione di merci.

 

3. La superficie di vendita deve essere sempre delimitata, rispetto alle altre superfici dell’esercizio commerciale, da pareti divisorie o comunque da elementi di arredo fisso stabili e chiaramente individuabili.

 

4. La SV degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come sopra definita, quando questa non sia superiore a 1500 mq.. Per superfici di vendita eccedenti i 1500 mq. la SV è calcolata nella misura di 1/10 per la parte fino a 1500 mq. e di 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto qui disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del Dlgs. 114/98. Con il suddetto atto l’operatore s’impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.

 

Note al Capo II

 

(1)    Con riguardo agli edifici, si noti che, secondo la definizione data, fanno parte del sedime anche elementi dell'edificio che non rientrano nella 'Superficie Coperta' come verrà in seguito definita; ad esempio fanno parte del sedime di un edificio le superfici pavimentate attorno ad esso, la rampa e il corsello scoperti che disimpegnano le autorimesse, e anche eventuali manufatti di contenimento del terreno attorno all'edificio, se si configurano come parte integrante dell'edificio, necessaria alla sua funzionalità.

 

(2)    Ad esempio una scarpata sottostrada costituita da apposita massicciata e successivamente inerbita fa parte del sedime della costruzione 'strada'; viceversa una scarpata soprastrada realizzata mediante semplice asportazione di suolo, senza aggiunta di materiali od opere di consolidamento, non fa parte del sedime della strada. Ancora ad esempio, il sedime di un argine in terra battuta è costituito dalla proiezione dell'argine stesso comprensivo delle sue scarpate.

 

(3)    Ad esempio: una costruzione completamente interrata, anche coperta con copertura vegetale, costituisce superficie impermeabilizzata; un parcheggio costituito da sottofondo stradale e dotato di sistema di raccolta delle acque piovane è da considerare una superficie impermeabilizzata anche se la finitura superficiale è costituita da elementi autobloccanti di per sè permeabili.

 

         Viceversa superfici impermeabili di piccola dimensione inserite nell'ambito di un'area permeabile (ad esempio una pista ciclabile asfaltata nell'ambito di un parco) non sono da considerare superfici impermeabilizzate poichè si può presumere che l'acqua meteorica che vi cade venga assorbita dal terreno immediatamente latistante, senza apprezzabili riduzioni dell'entità della penetrazione.

 

(4)    Gli impianti dell'edificio sono quelli elencati all'Art. 1.2.14; in un edificio produttivo gli impianti riferiti all'esercizio dell'attività produttiva nelle sue varie fasi ed esigenze non sono impianti "dell'edificio".

 

(5)    Si intende che una cantina o un vano di servizio ad uso privato sono considerati tali (e quindi S.ac.) se sono posti in piani sottostanti o sovrastanti i piani che ospitano i vani che costituiscono lo superficie principale e quindi collegati a questi da rampe di scale; se invece sono posti in piani nei quali sono presenti vani principali, sono considerati essi stessi vani principali, oppure sono considerati essi stessi vani principali, oppure sono considerati ripostigli nei limiti di cui alla lettera h). Inoltre le cantine e i locali di servizio ad uso privato di cui alle lettere c) e d) per essere considerati tali non devono essere dotati di impianto di riscaldamento.


 CAPO 1.4 – Definizione dei paramentri e indici urbanistici

 

Art. 1.4.1 - Superficie territoriale (ST) e Indice di utilizzazione territoriale (UT)

 

La Superficie territoriale è la porzione di ter­ritorio comprendente sia le aree di pertinenza delle Unità Edilizie (Superficie fondia­ria) che le aree per le opere di urbanizzazione. Sul­la ST si applica l'indice di utilizzazione territoriale UT che rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC edificabi­le o edificata e la relativa superficie territoriale (ST).

 

Art. 1.4.2 - Superficie fondiaria (SF) e Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

 

La superficie fondiaria è la superficie di pertinenza degli edifici esistenti o futuri al netto delle aree da riservare, in base alle presenti norme, alle opere di urbanizzazione. Sulla superficie fondiaria si applica l'indice di utilizzazione fondiaria UF che rap­pre­senta il rapporto in mq/mq fra la SU edificabile o edificata e la relativa superficie fondiaria.

 

Art. 1.4.3 – Superficie minima di intervento (SM)

 

La Superficie Minima di intervento è la super­ficie minima che può formare oggetto di intervento edilizio.

 

Art. 1.4.4 - Carico urbanistico

 

Si definisce carico urbanistico di un insediamento, l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle dotazioni territoriali e/o in ordine alla dotazione di parcheggi privati. Determinano un incremento di carico urbanistico:

a) un aumento delle superfici utili degli edifici;

b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili tale per cui per il nuovo uso siano richieste dotazioni territoriali e/o dotazioni di parcheggi pertinenziali superiori all’uso presistente;

c) un aumento delle unita' immobiliari.

Il carico urbanistico è misurato convenzionalmente dalla quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi e per parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso.

 

Art. 1.4.5 - Potenzialità edificatoria (P.E.)

 

1.    Si definisce potenzialità edificatoria di un comparto (vedi art. 1.1.8) o di un'area la quantità massima di edificazione consentita dall'applicazione congiunta dei diversi indici, parametri e vincoli previsti dagli strumenti urbanistici.

 

2.    La P.E. è attribuita ai titolari della proprietà degli immobili compresi nel comparto di attuazione o nell'area edificabile, ed è utilizzabile per la realizzazione di interventi di natura privata, intendendosi con ciò interventi attuativi degli strumenti urbanistici realizzati da soggetti privati per le loro finalità, ovvero da Enti pubblici che, in quanto proprietari di immobili, operano in regime privatistico.

 

3.    Qualora un'area venga espropriata, della P.E. spettante ai sensi degli strumenti urbanistici a tale area diventa titolare l’Ente espropriante.

 

Art. 1.4.6 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento

 

1.  L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo abilitativo (licenza o concessione), implica che in ogni richiesta successiva di altri titoli abilitativi per nuova costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, si deve tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato, anche precedentemente ai vigenti strumenti urbanistici.

 

2.  In assenza di atti autorizzativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.

 

3.  Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il frazionamento di un'area conformemente ad una suddivisione fra zone omogenee diverse stabilita dal RUE stesso. Per "zone omogenee" si intendono quelle di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444. In questo caso l'eventuale edificazione in ciascuna delle due zone omogenee dovrà tenere conto solo di quanto preesiste nella medesima zona omogenea.

 

4.  Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 17/08/1942.


CAPO 1.5 – Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi

 

Art. 1.5.1 - Intervento

 

1.  Si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un'immobile.

 

2.  Si definiscono 'interventi significativi', per il campo di competenza della Amministrazione Comunale nella pianificazione urbanistica, nel controllo edilizio e nella tutela paesaggistica ed ambientale, quegli interventi che determinano cambiamenti di entità o qualità superiori a determinate soglie convenzionalmente fissate.

 

4.  Gli interventi definiti significativi sono sottoposti a procedure abilitative e/o di controllo.

 

Art. 1.5.2 - Tipi di intervento

 

1. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno dei quali è definito negli articoli seguenti.

 

2. Gli interventi non compresi nei tipi di seguito definiti non sono considerati significativi nel campo di competenza della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio.

 

3. I tipi di intervento significativi sono i seguenti:

 

A -  Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato di diritto DEI SUOLI (alias INTERVENTI URBANISTICI):

  Nuova urbanizzazione,

  Ristrutturazione urbanistica;

 

B -  Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato FISICO:

B.1 - Interventi edilizi 'di recupero' di applicazione generale

  MO - Manutenzione ordinaria,

  MS - Manutenzione straordinaria,

  RC - Risanamento conservativo,

  RE - Ristrutturazione edilizia.

  D  - Demolizione.

B.2 - Interventi edilizi 'di recupero' riferiti esclusivamente ad unità edilizie tutelate

  RS –Restauro scientifico,

  RT – Ripristino tipologico,

  RAL – Recupero e risanamento delle aree libere

B.3 - Interventi edilizi di nuova costruzione:

  NC - Nuova costruzione,

  RI - Ricostruzione,

  AM - Ampliamento,

B.4 - Interventi non edilizi:

  MM - Modificazione morfologica del suolo.

  AR - Installazione di elementi di arredo.

 

C -  Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso:

  CD - Cambio d'uso.

 

4. La classificazione dei tipi di intervento edilizio è effettuata sulla base della diversa qualità ed entità delle modificazioni che l'intervento determina su una serie di misure e caratteristiche (parametri) che definiscono l'oggetto: Salvo che per gli interventi di cui al gruppo B2, che sono riferiti ad unità edilizie di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, negli altri casi prescinde dalle finalità dell'intervento, dalle sue metodologie e tecnologie, così come da giudizi relativi al valore (culturale, storico, ambientale o altro) dell'oggetto stesso o delle modificazioni che l'intervento determina.

 

5.  Gli eventuali limiti con cui i diversi tipi di intervento sono ammissibili nelle diverse situazioni territoriali e condizioni sono dettati dal RUE, nonché, per quanto loro compete, dal POC o dai PUA..

 

A - Tipi di Intervento relativi a cambiamenti dello stato di diritto dei suoli (alias Interventi Urbanistici)

 

Art. 1.5.3 - Nuova urbanizzazione alias lottizzazione

 

1.  Definizione: costituisce intervento di nuova urbanizzazione una sequenza di atti giuridici che vanno ad interessare aree totalmente o prevalentemente inedificate e non dotate, se non parzialmente, di urbanizzazioni, per trasformarle in aree edificabili. L'intervento di nuova urbanizzazione contempla il frazionamento dei terreni in lotti a scopo edificatorio.

 

2.  Procedura: gli interventi di nuova urbanizzazione si attuano con l’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti. In casi particolari di interventi di modestia dimensione specificamente individuati nel POC, l’intervento si può attuare con l’approvazione di un progetto unitario convenzionato di cui all’art. 6.10.6.

 

Art. 1.5.4 - Ristrutturazione urbanistica

 

1.  Definizione: costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica una sequenza di atti giuridici che vanno ad interessare aree prevalentemente edificate e sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso. L'intervento di ristrutturazione urbanistica contempla il riordino dei frazionamenti catastali e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

2.  Procedura: gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti. Ove ammesso dal POC, gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare anche sulla base di un progetto edilizio unitario; in questo caso si configurano come insieme di interventi edilizi di cui ai punti successivi (interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ecc.) e ne seguono le relative procedure.

 

B - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato fisico:

B1 - Interventi edilizi di 'recupero' di applicazione generale

 

Art. 1.5.5 - Manutenzione ordinaria (MO)

 

1.  Definizione: costituiscono intervento di manutenzione ordinaria (MO) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali.

Con specifico riferimento agli edifici, costituiscono MO le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle loro finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti degli edifici stessi.

Per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento struttuale o tecnologico (1). Nella "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende compreso l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti, o la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici.

 

2. Ad esempio e con specifico riferimento agli edifici, sono interventi di MO, le seguenti:

a)  Opere interne: riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione; aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti, aggiunta di nuove canalizzazioni per liquidi, aeriformi, ecc.;

b)  Opere esterne: riparazione e sostituzione, purché senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, forme e colori preesistenti di: intonaci, pavimenti, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, antenne, cornicioni e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate, recinzioni, pavimentazioni, sistemazioni e arredi dell'area di pertinenza.

 

3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento MO non modifica alcuna delle misure e delle caratteristiche dell'edificio di cui al Capo 1.3.

 

4.  Estensione dell'intervento: l'intervento MO può riguardare intere costruzioni o singole parti o unità immobiliari; tuttavia quando comprende la ritinteggiatura di facciate di un edificio, essa deve essere estesa all'intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico essa deve essere estesa a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico.

 

5.  Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali e fiscali, l'intervento MO corrisponde a quello di cui alla lettera a) dell'Art. 31 della L. 5.8.1978 n. 457.

 

6. Procedure: l'intervento MO costituisce attività edilizia libera, non soggetta a titoli abilitativi.

 

Art. 1.5.6 - Manutenzione straordinaria (MS)

 

1.  Definizione: costituiscono intervento di manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonchè per adeguarle e integrarle dal punto di vista tecnologico. Nel caso specifico di edifici costituiscono intervento MS le opere di:

  consolidamento o sostituzione, senza modificarne la posizione, di strutture portanti, chiusure, partizioni esterne, partizioni interne orizzontali o inclinate (1);

  realizzazione, modifica o eliminazione di partizioni verticali interne alle singole U.I. o interne alle parti comuni (1);

  realizzazione, modifica o eliminazione di impianti per la fornitura di servizi, impianti di sicurezza, attrezzature interne, attrezzature esterne (1).

 

2.  A titolo di esempio, sono interventi di  manutenzione straordinaria di edifici quelli che riguardano:

a)  Opere interne: consolidamento delle strutture portanti interne; opere di sottomurazione, di deumidificazione, sostituzione di solai, apertura e chiusura di porte; creazione, eliminazione o modificazione di partizioni verticali interne, di locali per servizi igienici e tecnologici, rifacimento di collegamenti verticali interni a una singola unità immobiliare, dotazione di nuovi impianti; costruzione di canne, cavedii, condotte e simili all’interno dell’edificio o in cortili o chiostrine interni all'edificio; costruzione di spazi tecnici praticabili interrati che comunque non modifichino la Sagoma netta f.t.;

b)  Opere esterne: le opere di cui alla lettera b) del comma 2 del precedente Art. 4.5, quando non sono già preesistenti, oppure quando comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti; ed inoltre opere di sostegno e di contenimento; consolidamento di strutture portanti perimetrali e coperture nonchè adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche alle esigenze di isolamento; sostituzione, senza modifiche geometriche, della struttura portante del coperto; costruzione di canne, cavedii, condotte e simili, quando sono visibili da spazi di uso pubblico; installazione di insegne ed antenne di grandi dimensioni; opere di allacciamento alle reti fognarie; pavimentazioni e sistemazioni dell'area di pertinenza che riducano la superficie permeabile; realizzazione di manufatti di arredo nell'area di pertinenza, qualora siano visibili da spazi pubblici.

     Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, costituiscono intervento MS anche le opere edilizie che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva. Tali interventi possono consistere sia in opere interne, sia in opere esterne.

 

3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio

In un edificio l'intervento MS non da luogo a:

  modifica del numero di Unità Immobiliari di cui è composta l'U.E., e del numero dei piani (NP);

  modifica del numero, dimensione e forma delle aperture;

  modifica nella forma e posizione degli spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale esterni alle U.I., salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche.

L'intervento MS non può dare luogo a modifiche dei seguenti parametri: Sagoma netta f.t., Involucro f.t.; SC, H, se non nella misura minima che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento.

L'intervento MS non può dare luogo a modifiche della SU e della SAC di ciascuna U.I. e dell'intera U.E. se non per quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I. o interne alle parti comuni.

L'intervento MS può infine dare luogo ad incremento della SAC, del Volume della sagoma e del numero di piani totale (NPT) esclusivamente in relazione alla eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili interrati.

 

4.  Estensione dell'intervento: l'intervento MS può riguardare intere unità edilizie o singole parti; tuttavia quando comprende modifiche di materiali e colori di facciate di edifici, e/o relativi infissi esterni, il progetto deve essere esteso all'intera facciata; se la facciata interessata è visibile da spazi pubblici esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi pubblici.

 

5.  Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali, l'intervento MS corrisponde a quello di cui alla lettera b) del primo comma dell'Art. 31 della l. 5/8/1978 n. 457.

 

6.  Procedure: l'intervento MS è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA):

Non è soggetta a titoli abilitativi l’installazione di antenne di ricezione (sia tradizionali che paraboliche) sulla copertura di edifici, purché nel numero massimo di due per ciascuna unità edilizia e purché la quota massima dell’antenna non superi quella dell’edificio per più di m. 3,00.

 

Art. 1.5.7- Risanamento conservativo (RC)

 

1.  Definizione: l'intervento di risanamento conservativo (RC) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituiscono RC gli interventi edilizi  rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo; l'intervento, oltre ad opere di MO ed MS, comporta modifiche nella organizzazione e distribuzione degli spazi dell'edificio, e/o modifiche nel numero e forma delle unità immobiliari. Sono elementi strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e dei solai, ivi compreso il solaio di copertura (2); sono elementi tipologici da conservare: la sagoma, l'involucro, e inoltre la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale (3).

 

2.  In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RC:

  accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione nell'ambito dell'edificio;

  modifica delle aperture nelle pareti perimetrali, nel rispetto dell’unitarietà formale dei prospetti, e nella copertura;

  realizzazione ex-novo di autorimesse o altre pertinenze interrate;

  realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti;

  costruzione di vani tecnici con modifica della Sagoma netta fuori terra, fino a un volume massimo pari al 20% del Volume  di sagoma dell’edificio principale (4).

 

3.  Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RC non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma netta f.t., Involucro f.t., SC, H, NP, se non per quanto già previsto al precedente Art. 1.5..6 comma 3 per l'intervento MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RC può dare luogo a modifica dei parametri SU e SAC esclusivamente in relazione alle seguenti opere:

a) creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti;

b) creazione di nuovi spazi tecnici praticabili e modifica di quelli esistenti;

c) creazione di nuove pertinenze (SAC) interrate;

d) creazione, modifica, eliminazione di soppalchi;

e) trasformazione di vani chiusi da SAC in SU o viceversa;

nei casi a), b) e c) gli eventuali incrementi di SU o di SAC sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RC); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di SU può essere o non essere subordinato dalle norme di zona del RUE al rispetto di indici o quantità massime.

Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali.

 

4.  Estensione dell'intervento: l'intervento RC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e relativi infissi) il progetto deve essere esteso almeno a una intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico.

 

5.  Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RC corrisponde a quello di 'restauro e risanamento conservativo' di cui alla lettera c) del primo comma dell'Art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457.

 

6. Procedure. L'intervento RC è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA) ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5.

 

Art. 1.5.8 - Ristrutturazione edilizia (RE)

 

1.  Definizione: l'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituisce RE l'intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, pur restando, di norma, nell'ambito della sagoma e dell'involucro dell'edificio esistente. In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RE:

-         il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, ivi compreso la modifica o spostamento delle strutture portanti e dei solai;

-         il recupero ad uso abitativo di sottotetti di edifici prevalentemente abitativi ai sensi della l.r. 11/98.

 

2.  Quali unici casi di deroga dal principio di conservazione della sagoma, dell’involucro e del sedime, si considerano ricompresi nell’intervento di RE:

-         la demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non superiore al 20% del volume del corpo di fabbrica principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di SU, in forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale;

-         la realizzazione di collegamenti verticali esterni alla sagoma per l’adeguamento di edifici pubblici o aperti al pubblico alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche;

-         la sostituzione di una copertura piana, o di una copertura a falde di forma atipica, con una copertura tradizionale a due o a quattro falde, purché la nuova copertura dia luogo a vani sottotetto non costituenti superficie utile ai sensi dell’art. 1.3.12.

 

3.  L'intervento RE può avvenire anche per demolizione integrale dell'edificio preesistente e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, involucro e sedime a quello preesistente , fatte salve le sole innovazioni necessarie  per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici (5).

 

4.  Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento di RE può modificare i seguenti parametri: SU, SAC, NP, NPT. L'intervento RE non può modificare (6) i parametri: sagoma netta f.t., involucro f.t., V.SA.N.f.t., V.Inv.f.t., SC, H. se non nella misura minima che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento, e salvo i casi particolari precisati al comma 2.

 

5.  Estensione dell'intervento: l'intervento RE deve in ogni caso essere esteso a riguardare un'intera Unità edilizia. L'intervento RE, qualora consista nella demolizione dell'edificio preesistente e sua fedele ricostruzione, non può essere associato ad intervento AM: la concomitanza di tali opere da luogo ad intervento RI di cui al succ. art. 1.5.14.

 

6. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento di RE corrisponde a quello di cui alla lettera d) del primo comma dell'Art. 31 della l. 5/8/1978 n. 457.

 

7. Procedure. L'intervento RE è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA) ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5.

 

Art. 1.5.9 - Demolizione (D)

 

1.  Definizione: gli interventi di demolizione consistono nella demolizione di costruzioni preesistenti e nel recupero e  risistemazione del sedime dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale; in particolare nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti l'intervento di demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale.

 

2. Procedure. L'intervento D è sottoposto a denuncia di inizio attività.

 

B2 - Interventi edilizi di recupero riferiti esclusivamente ad unità edilizie tutelate

 

Art. 1.5.10 – Restauro scientifico (RS)

1.  Definizione: gli interventi di restauro scientifico riguardano le unita' edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Si applica esclusivamente agli edifici di interesse storico architettonico individuati dal PSC e tutelati secondo la categoria di tutela A1 di cui al succ. l’art. 4.1.1.

 

2. Gli interventi di RS prevedono:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; - il restauro o il ripristino degli ambienti interni;

la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;

-             la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;

- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le cor­ti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti  tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti".

 

3. Procedure. L'intervento RS è sottoposto a permesso di costruire.

 

Art. 1.5.11 – Ripristino tipologico (RT)

1.  Definizione: gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti  o  parzialmente demolite di cui e' possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unita' edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

 

2.  L’intervento RT non è previsto negli strumenti urbanistici del comune di Soliera.

 

3.  Procedure: l'intervento RT è soggetto a permesso di costruire.

 

Art. 1.5.12 – Recupero e risanamento di aree libere (RAL)

 

1.  Definizione: gli interventi di recupero e risanamento di aree libere riguardano le unità fondiarie urbane storicamente non edidficate e che devono rimanere tali a testimonianza dell’assetto storico dell’insediamento e della sua evoluzione. Si applica esclusivamente alle unità edilizie del centro storico tutelate secondo la categoria di tutela A2.C di cui al succ. art. 4.1.1 comma 14.

 

2.  Il tipo di intervento prevede l'eliminazione delle opere incongrue esistenti e  la  esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.

 

3.  Procedure: l'intervento RAL è soggetto a permesso di costruire.

 

 

 

 

B3 - Interventi edilizi di nuova costruzione

 

Art. 1.5.13 - Nuova costruzione (NC)

 

1.  Definizione: costituisce intervento di nuova costruzione (NC) la realizzazione di una o più costruzioni ex-novo, su un'unità di suolo precedentemente inedificata, o che ospitava costruzioni di categoria diversa (7).

 

2. Procedure. L'intervento NC è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA) ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5.

 

Art. 1.5.14 - Ricostruzione (RI)

 

1.  Definizione: costituisce intervento di ricostruzione (RI) l'intervento che comporta la demolizione totale o parziale di una costruzione e la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, di una nuova diversa costruzione della stessa categoria (8). Nel caso specifico di edifici si intende intervento RI la costruzione di un nuovo edificio avente una sagoma netta f.t. diversa da quella dell'edificio preesistente.

 

2. Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RI è equiparato ad un intervento di nuova costruzione (NC), facendo riferimento ai parametri e alle misure dell'intero nuovo edificio che viene realizzato.

 

3. Procedure. L'intervento NC è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA) ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5.

 

Art. 1.5.15 - Ampliamento (AM)

 

1.  Definizione: per le costruzioni in generale, diverse dagli edifici, costituisce intervento di ampliamento di una costruzione esistente, quell'intervento che comporta la realizzazione di nuove porzioni di costruzione che vanno ad incrementare il sedime o l'altezza totale della costruzione preesistente. Nel caso di edifici costituisce intervento AM qualunque intervento che va ad incrementare la sagoma netta f.t. e/o l'involucro f.t. dell'edificio preesistente. Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in senso lato come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione di pertinenze non interrate (ad es. la realizzazione di autorimesse e vani tecnici) anche qualora tali pertinenze siano realizzate in posizione staccata dall'edificio preesistente, purché nell'ambito della sua area di pertinenza.

 

2.  L'intervento AM può essere contestuale o no con interventi di manutenzione o ristrutturazione della costruzione preesistente. Qualora si preveda un ampliamento contestualmente ad una ristrutturazione della costruzione preesistente tale da comportarne la totale demolizione e ricostruzione l'insieme costituisce un intervento RI di cui all'Art. precedente.

 

3. Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento AM è equiparato ad un intervento di nuova costruzione (NC), limitatamente alle porzioni che costituiscono l'ampliamento e agli incrementi che queste determinano sulle misure della costruzione.

 

4. Procedure. L'intervento AM è sottoposto a denuncia di inizio attività (DIA) ovvero a permesso di costruire secondo quanto disposto nei successivi Capi 6.4 e 6.5.

 

Art. 1.5.16 - Schema riassuntivo dei tipi di intervento edilizio sugli edifici esistenti

 

La possibilità e i limiti di modifica dei parametri e delle caratteristiche degli edifici esistenti a seconda dei tipi di intervento sono riassunte e schematizzate nella seguente figura 6.

 

Fig. 6 - Possibilità di modifica dei parametri e delle caratteristiche dell'edificio nei diversi tipi di intervento

 

 

 

 

 

 

 

SA.N.

f.t.

 

 

 

V.sa.n.f.t.

 

 

 

INV. f.t.

 

 

 

V.inv.f.t

 

 

 

V.sa.n.

 

 

 

Sq

 

 

 

H

 

 

 

SU

 

 

 

SAC

 

 

 

N. U.I.

 

 

 

NP

 

 

Forma e posizione strutture portanti, e solai

Forme e posizione spazi di circolazione orizzontale e verticale comuni alle U.I.

 

 

 

Aperture

Interventi

MO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

cosiddetti

MS

NO

(a)

NO

(a)

NO

(a)

NO

(a)

NO

(a) (c)

NO

(a)

NO

(a)

NO

(b)

NO

(b) (c)

"

"

"

NO

(d)

"

 

"di

RC

NO

(a) (i)

NO

(a) (i)

NO

(a) (i)

NO

(a) (i)

SI

(f)

NO

(a) (i)

NO

(a) (i)

SI

(e)

SI

(e)

SI

"

"

"

SI

 

recupero"

RE

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

"

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

SI

SI

"

SI

SI

SI

"

 

RI

SI

NO

(h)

SI

NO

(h)

"

SI

SI

"

"

"

"

"

"

"

 

AM

"

SI

"

SI

SI

"

"

"

"

"

"

"

"

"

 

Note alla figura 6

 (a)      SA.N.f.t., V.sa.n.f.t., INV.f.t., V.inv.f.t., Sq e H non possono  subire variazioni se non nella misura minima che può derivare dall'eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti o chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento.

 (b)      SU ed SAC possono subire leggere variazioni solo in relazione a modifiche delle partizioni verticali interne alle singole U.I. o interne alle pertinenze.

 (c)      V.sa.n. e SAC possono aumentare solo per realizzazione di nuovi vani tecnici interrati.

 (d)      Salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto (ascensori, montacarichi...) e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche.

 (e)      SU e SAC possono variare solo in relazione a:

- creazione di nuove superfici accessorie (pertinenze) interrate;

- creazione di nuovi vani tecnici o modifica di quelli esistenti;

- creazione, modifica, eliminazione di soppalchi;

- trasformazione di vani chiusi da SAC a SU. o viceversa.

 (f)      V.sa.n. può variare solo in relazione a:

creazione di nuove superfici accessorie (pertinenze) interrate e di vani tecnici, anche fuori terra;

 (g)      Rispetto al principio generale della conservazione della sagoma, dell’involucro e del sedime, sono ammesse le deroghe costituite dai casi particolari di cui al comma 3 dell’art. 1.5.8.

 (h)      Il V.sa.n.f.t. e il V.inv.f.t. devono essere pari o inferiori rispettivamente a quelli preesistenti; in caso di incremento di uno dei due si configura l'intervento di ampliamento (AM).

 (i)       SA.N.f.t., V.sa.n.f.t., INV.f.t., V.inv.f.t., Sq e H possono variare inoltre in relazione alla realizzazione di nuovi vani tecnici fuori sagoma.


 

B4 - Interventi non edilizi

 

Art. 1.5.17 - Modificazione morfologica del suolo (MM)

 

1.  Definizione: costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici (MM), le opere che comportano significativi movimenti di terra in una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, livellamenti, sbancamenti, riporti di terreno, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili. Si considerano comunque significativi, e costituiscono pertanto intervento di MM, i movimenti di terra che modifichino le quote preesistenti del suolo per più di m.0,60, in più o in meno.

 

2.  Procedure: gli interventi MM sono soggetti a denuncia di inizio attività, salvo che si tratti di modifiche connesse con le attività produttive agricole o con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti a procedure abilitative, ferme restando le eventuali altre procedure di legge.

 

3.  Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.

 

Art. 1.5.18 - Installazione di elementi di arredo o di servizio (AR)

 

1.  Definizione: costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) i seguenti:

 

a)  installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende retrattili o avvolgibili, applicate ad edifici o su supporto autonomo;

 

b)  installazione di insegne, pre-insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari definiti all’art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

 

c) modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e simili);

 

d)  installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni, casette in legno da giardino nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 1.2.5;

 

e)      installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, pali per l’illuminazione, , bacheche.

 

f)        installazione di piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a mq. 20, di campi da bocce singoli o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda opere edilizie o opere di modificazione morfologica del suolo (9).

 

2.  Procedure: gli interventi di cui al primo comma sono di norma soggetti a denuncia di inizio attività nei seguenti casi:

- quanto interessino spazi pubblici o spazi di uso pubblico;

- quando interessino spazi privati se l’oggetto installato (o la scritta, ecc.) risulti visibile da spazi pubblici o spazi di uso pubblico (mentre non sono soggetti a titolo abilitativo quando non sono visibili da spazi pubblici).

L’installazione di cartelli pubblicitari, di insegne, di pre-insegne e simili è soggetta a DIA quanto costituiscano un manufatto staticamente autonomo; non è soggetta a DIA quando siano oggetti appesi ad edifici o impianti.

 

3.  L’Amministrazione Comunale si dota di uno specifico Regolamento per l’arredo urbano per disciplinare:

-          i requisiti da rispettare (ad es. colori, dimensioni, caratteristiche ammissibili) nei casi soggetti a DIA di cui al secondo comma;

-          il tipo di informazioni da fornire nella DIA;

-          i casi in cui l’intervento è soggetto al pagamento di tasse o diritti;

-          gli eventuali casi esonerati dalla presentazione della DIA ancorché l’elemento sia visibile da spazi pubblici o di uso pubblico.

 

4.  Fino a che il Comune non si sarà dotato del Regolamento per l’arredo urbano, è ammissibile in ciascuna unità edilizia la realizzazione di una pergola o gazebo avente una superficie massima di mq. 15.

 

5.  L’apposizione di cartelli pubblicitari, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari  previsti dall’art. 23 del codice della strada è subordinata al rispetto delle disposizioni del suddetto articolo nonché degli artt. da 47 a 53 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Nel caso di apposizione fuori dai centri abitati lungo strade pubbliche o in vista di esse, la DIA di cui al comma 4 non sostituisce l’autorizzazione di cui all’art. 53 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, che deve comunque essere richiesta all’Ente proprietario della strada

 

C - Tipi di intervento relativi a cambiamenti

dello stato d'uso

Art. 1.5.19 - Cambio d'uso (CD)

 

1.  Definizione: il tipo di l'intervento Cambio d'uso (CD) è definito con riferimento alle costruzioni e alle aree:

a) con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD la modifica del tipo d'uso, da uno a un altro dei tipi d'uso come classificati nel seguente Capo 1.6; la modifica dell'uso nell'ambito del medesimo tipo d'uso non costituisce CD;

b) nel caso delle aree non edificate costituisce intervento CD esclusivamente il caso della realizzazione di depositi di materiali o merci o automezzi a cielo aperto, anche non comportante lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo.

 

2.  Tutti gli altri cambiamenti dell'uso di costruzioni o aree non rientranti nei due casi di cui al comma precedente non sono soggetti a procedure abilitative di tipo edilizio (10). In ogni caso non costituisce intervento CD la semplice cessazione dell'uso legittimamente in essere.

 

3. Estensione dell'intervento

     L'intervento CD può essere riferito ad una intera Unità Edilizia o Unità fondiaria o ad una singola Unità Immobiliare; non riguarda porzioni di U.I.. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto in una porzione di unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della sua superficie utile e  comunque compresa entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso l’utilizzazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei  prodotti dell'impresa  stessa, purché contenuta  entro il limite del 20 per cento della  superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250  mq.

 

4. Associazione con altri interventi e modifica dei parametri dell'immobile

     L'intervento di cambio d'uso di una U.E. o di una U.I. può essere associato ad opere che configurano interventi MO, MS, RC, RE, RI, da assogettarsi alle rispettive procedute abilitative, oppure può avvenire senza l'esecuzione di alcuna delle opere che configurano tali interventi (11). L'intervento CD, se non associato ad altri interventi edilizi, non da luogo a modifica di alcuno dei parametri caratteristici della costruzione.

     L'intervento di cambio d'uso di un’area inedificata (ad esempio per la realizzazione di depositi o di attività produttive a cielo aperto) può essere associato ad opere che configurano interventi edilizi, quali realizzazione di pavimentazioni o di altri manufatti, da assogettarsi alle rispettive procedure abilitative.

 

5.  Qualora l’intervento di cambio d’uso comporti un aumento del carico urbanistico, esso è subordinato al contemporaneo e integrale reperimento della dotazione di aree per attrezzature e spazi collettivi previsti per il nuovo uso, ovvero alla loro monetizzazione nei casi ammessi dal presente regolamento, e comporta il versamento  della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.

 

6.  Procedure: l'intervento CD come definito al primo comma senza opere edilizie è soggetto a DIA.

     Qualora sia associato ad opere che configurano interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire) esso si considera ricompreso nella medesima procedura del titolo abilitativo relativo alle opere edilizie.

 


 

Note al Capo 1.5

 

(1)    I termini utilizzati fanno riferimento alla scomposizione dell'edificio in componenti strutturali e tecnologiche di cui al Capo II.

 

(2)    Le strutture portanti e i solai possono quindi essere consolidati o sostituiti anche adottando materiali e tecnologie diverse, o interessati da nuove bucature, ma non spostati o eliminati.

 

(3)    Quindi ad esempio ingresso, atrio o androne, scala principale; viceversa spazi di circolazione e collegamento secondari (scale secondarie, disimpegni e simili) possono essere realizzati, modificati, eliminati.

 

(4)    Sarebbe opportuno che la realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili (es. centrale termiche) avvenisse esclusivamente in posizione interrata o sopra al coperto o all'interno di corti e chiostrine interne; tuttavia questa eventuale limitazione non può fare parte della definizione dell'intervento RC, poichè la inquinerebbe con elementi di prescrizione; essa potrebbe piuttosto essere inserita nella "Dichiarazione di indirizzi architettonici" allegata al RUE.

 

(5)    Si veda la l.r. 31/2002 e il DPR  380/2001..

 

(6)    Sono fatti salvi naturalmente i normali margini di tolleranza definiti dal RUE per la rispondenza fra progetto approvato e opera realizzata.

 

(7)    Con l'espressione "costruzioni di categoria diversa" si fa riferimento alla classificazione delle costruzioni in quattro categorie di cui all'Art. 1.2.1 del Titolo 1: edifici, impianti, infrastrutture, manufatti diversi; è quindi NC la costruzione, ad esempio, di un edificio al posto di un impianto sportivo, o viceversa.

 

(8)   Si fa ancora riferimento alle quattro categorie di costruzioni di cui all'Art. 1.2.1 del Titolo 1.

 

(9)    La realizzazione di attrezzature sportive non rientranti in questi limiti deve considerarsi nuova costruzione, di manufatti o di impianti, a seconda delle definizioni di cui agli artt. 1.2.3 e 1.2.5.

 

(10)     I mutamenti dell'uso del suolo possono tuttavia essere sottoposti a procedure autorizzative di altra natura: si pensi ad esempio al taglio della copertura boschiva per la messa a coltura di terreni, soggetto a vincoli e procedure autorizzative riguardanti la tutela idrogeologica e del patrimonio forestale.

 

(11)      Nel caso di intervento di nuova costruzione (NC) si ha sempre necessariamente un cambiamento d'uso del suolo su cui viene realizzata la costruzione; in tal caso però il cambio d'uso non si considera 'associato' all'intervento NC, bensì intrinseco all'intervento stesso.